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Super sisma bonus anche per le Onlus

9 Gennaio 2021
Super sisma bonus anche per le Onlus

Dovendo ricostruire un corpo di fabbrica deperito ed adibito ad oratorio di proprietà della Parrocchia, si può ambire come ONLUS al sisma bonus, trovandosi in zona sismica di 1 ctg?

Il Decreto Rilancio ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto Superbonus 110%). Tra gli interventi agevolabili vi sono quelli di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%.

A differenza di quanto previsto con il sisma bonus, la detrazione di imposta è elevata al 110% indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio (per tale ragione, si parla di “Super sisma bonus”). La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La legge n. 77/2020 di conversione del c.d. Decreto Rilancio ha esteso la categoria dei beneficiari del Superbonus 110%, comprendendo anche le Onlus. Più precisamente, è previsto che possono accedere all’agevolazione fiscale le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383” (art. 119, c. 9, lett. d-bis).

Di conseguenza, se l’oratorio è costituito come Onlus, può beneficiare del Super sisma bonus per gli interventi antisismici mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio, in quanto rientrante in un Comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone



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