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Autovelox: ci vuole il cartello fisso o mobile?

4 Gennaio 2021 | Autore:
Autovelox: ci vuole il cartello fisso o mobile?

Postazione mobile per il rilevamento della velocità: sufficiente la segnalazione con un cartello stradale fisso o è necessario anche quello mobile? 

La legge stabilisce che, prima della postazione della polizia con l’autovelox, ci vuole necessariamente il cartello con l’avviso preventivo agli automobilisti. Nulla dice però in merito al tipo di cartello. Così qualcuno si è chiesto se, prima dell’autovelox, ci vuole il cartello fisso o mobile. In particolare, si è posta la questione se, per l’autovelox fisso (quello cioè, ingabbiato in dei box, che funziona senza la presenza della polizia) ci debba essere il cartello fisso e se, invece, per l’autovelox mobile (quello cioè installato sul treppiedi di volta in volta, ai margini della strada) ci voglia il cartello mobile.

La questione è stata analizzata dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Cerchiamo di fare il punto della situazione su tale argomento.

Cartello autovelox: come deve essere

Partiamo dal come deve essere il cartello con l’avviso dell’autovelox. Deve innanzitutto avere la forma quadrangolare. Deve poi essere facilmente visibile, il che significa che non deve essere oscurato da vegetazione o da altri cartelli. In più, se rovinato da scritte colorate con gli spray, tanto da non lasciare intuire il suo contenuto, non è più ritenuto sufficiente e dovrà essere rimosso dall’amministrazione.

Quanto alle dimensioni, la legge non dice nulla, sicché si ritiene che debba essere proporzionato all’ampiezza della strada e alla velocità su di essa consentita, in modo da poter essere letto anche da chi si trova più lontano. Si ritengono pertanto applicabili le regole generali sulla cartellonistica che stabiliscono tre tipi di dimensioni di cartelli:

  • cartelli grandi: 135 cm x 200 cm (di norma sulle autostrade, sulle strade extraurbane a due o più corsie o su quelle urbane a tre o più corsie);
  • cartelli normali: 90 cm x 135 cm (su tutte le altre strade);
  • cartelli piccoli: 40 cm x 60 cm (solo in casi eccezionali, quando il cartello normale non può essere apposto per le dimensioni e la struttura della strada).

Il dm 15 agosto 2007 si limita a stabilire che i segnali devono essere realizzati su «un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati».  

Quanto infine alla dicitura che va riportata sul cartello, essa deve essere di tale tenore: «Controllo elettronico della velocità». Se però al posto dell’autovelox c’è un tutor, il cartello dovrà indicare «Controllo elettronico della velocità media», altrimenti la multa è annullabile.

Cartello autovelox: distanza dalla postazione

La legge non specifica neanche a quale distanza il cartello con l’avviso debba trovarsi prima dell’autovelox. La Cassazione ha detto che deve essere posizionato con adeguato anticipo rispetto allo strumento di controllo elettronico della velocità, “adeguato” quindi, anche in questo caso, al tipo di strada e alla velocità su di essa percorribile, in modo da consentire all’automobilista di rallentare la velocità senza frenate improvvise, senza quindi costituire un pericolo per la circolazione.

Quando ci vuole il cartello fisso e quando quello mobile

La regola vuole che, prima di ogni autovelox, ci voglia il cartello, ma la legge non dice se debba essere fisso o mobile. Di solito, vengono apposti i cartelli fissi sui luoghi ove i rilevamenti sono effettuati in modo sistematico, mentre quelli mobili vengono collocati sui tratti di strada dove il controllo avviene di rado. Si tratta, però, solo di una prassi che non trova alcuna indicazione nella legge.

La direttiva Minniti del 2017 ha tuttavia stabilito che, laddove il cartello fisso sia stato posizionato su una strada ove i rilevamenti avvengono sporadicamente, tanto da indurre gli automobilisti a non considerare più l’avviso riportato sulla segnaletica, la multa con l’autovelox è valida solo a condizione che, oltre alla segnaletica fissa, vi sia anche quella mobile (si tratta dei cartelli che possono essere posizionati all’occorrenza e poi rimossi). In questi casi, quindi, sono necessarie entrambe le tipologie di cartelli. Il cartello mobile però può limitarsi a riportare solo l’icona della polizia, con il tradizionale cappello. 

Questo perché, nel tempo, gli enti titolari delle strade hanno posizionato, ai margini delle carreggiate, numerosi cartelli con gli avvisi di controllo elettronico della velocità pur senza che ad essi corrispondano effettive postazioni di polizia. Sicché, ora, gli automobilisti sono spesso portati a chiedersi quali di questi segnali sono effettivi e quali invece servono solo per intimorire.

Pertanto, ad oggi, la situazione è la seguente:

  • nelle strade ove i controlli con autovelox sono effettuati periodicamente (ossia rientrano in una pianificazione concordata in sede di conferenza provinciale permanente sulla sicurezza stradale presso la Prefettura), basta un unico cartello con la scritta “controllo elettronico della velocità”, posizionato in modo permanente e fisso ai margini della strada. Si tratta del consueto segnale a cui tutti ormai siamo abituati;
  • nelle strade ove i controlli con autovelox sono sporadici, gli agenti accertatori sono obbligati a collocare, alcune decine di metri prima della postazione, un secondo cartello, di tipo mobile, anche più piccolo del primo e con la semplice icona del cappello tipico della polizia.

Autovelox fisso, cartello fisso; autovelox mobile, cartello mobile

Nella sentenza citata in apertura, la Cassazione ha sconfessato anche un altro luogo comune, ossia che alla postazione con autovelox fisso debba corrispondere un cartello fisso, mentre alla postazione con autovelox mobile debba corrispondere un cartello mobile. È invece sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa (salvo il caso indicato dalla direttiva Minniti di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo).

I giudici supremi tengono a precisare che «nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevamento della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili». Ciò perché «la funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura (fissa o mobile), e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo (permanente o temporanea)».


Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 luglio – 20 novembre 2019, n. 30207

Presidente Lombardo – Relatore Oliva

Fatti di causa

Con ricorso del 14.12.2012 Pa. Fa. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 comma 9 del Codice della strada elevato nei suoi confronti in data 24.11.2012, nonché del successivo e conseguente provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi notificatogli in data 12.12.2012. Nella narrativa dell’atto di opposizione il ricorrente contestava, tra gli altri motivi, l’assenza di idonea segnalazione della postazione mobile di rilevazione della velocità, in quanto quest’ultima non era stata preannunciata da cartelli mobili. Ad avviso del ricorrente, la presenza di segnaletica fissa di avviso sulla strada interessata dal controllo non sarebbe stata sufficiente, posto che in concreto il superamento della velocità massima consentita era stato rilevato non mediante una postazione fissa, bensì attraverso una postazione mobile.

Si costituiva in giudizio la Prefettura di Cagliari resistendo all’opposizione ed invocandone il rigetto.

Con sentenza n.116/2013 il Giudice di Pace di Cagliari rigettava il ricorso.

Interponeva appello il Pa. e si costituiva in seconde cure la Prefettura per resistere al gravame.

Con la decisione oggi impugnata, n.3482/2017, il Tribunale di Cagliari respingeva l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Pa. Fa. affidandosi a tre motivi.

La Prefettura di Cagliari, intimata, non ha svolto attività difensiva nei presente giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.3 della Legge n.241/1990 in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere adeguata la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con riguardo alla presenza dei segnali di avviso della postazione di rilevamento della velocità, faceva solo riferimento ad un “cartello stradale posto al km.13+200” senza chiarire se si trattasse di segnale fisso o mobile. Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di segnalazione della postazione di rilevamento mobile della velocità sarebbe ottemperato soltanto mediante cartelli mobili, essendo quelli fissi destinati a preavvisare gli automobilisti delle sole postazioni di controllo fisse.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.142 del Codice della strada e del decreto ministeriale del 15.8.2007, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare che, in base al parere del Dipartimento per i Trasporti terrestri del 7.8.2008, prodotto in atti del giudizio di merito, l’uso dei cartelli permanenti di avviso del controllo della velocità per preannunciare l’esistenza di postazioni mobili “ancorché non vietato dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale risponde re “(cfr. pagg.9 e 10 del ricorso).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione secondo cui a fianco della vettura del Pa., al momento del controllo, vi era altra vettura in fase di sorpasso, il che legittimava il dubbio che la violazione della velocità massima consentita sul tratto di strada rilevata dallo strumento fosse in effetti riferita ad altro veicolo.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto tanto per la loro connessione, che in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente ne ha proposto una trattazione unitaria, sono infondate.

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa, peraltro anche dalla P.A. ritenuta espressamente, nel parere del 7.8.2008 richiamato nel secondo motivo di ricorso, “non vietata dalle vigenti disposizioni” (cfr. pag.9 del ricorso). Sul punto va osservato che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto assistita dalla cd. fede privilegiata la constatazione degli operanti, contestuale alla rilevazione della velocità eccessiva del veicolo condotto dal Pa., circa la riferibilità del controllo proprio alla vettura del ricorrente, trattandosi di constatazione riferita ad elementi oggettivi (velocità e numero di targa del veicolo) rilevati in modo certo da apparato debitamente omologato. Il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.1889 del 28/01/2008, Rv.603201; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17754 del 21/08/2007, Rv. 599742; Cass. Sez. 2, Sentenza n.14097 del 28/05/2008, Rv. 604116; Cass. Sez. 2, Sentenza n.23500 del 31/10/2006, Rv. 593160; Cass. Sez. 1, Sentenza n.9532 del 24/04/2006, Rv. 588646), merita di essere confermato.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’arti, comma 17, della Legge n.228 del 2012, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall’arti, comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 


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