Superbonus: novità sull’isolamento termico dei locali


Ammessi i lavori di coibentazione del sottotetto purché non si tratti di un’intercapedine.
Tra le novità che la legge di Bilancio apporta sugli sconti del Fisco, ce n’è qualcuna che interessa «la regina delle detrazioni», ovvero il superbonus del 110%. In pratica, il beneficio può essere applicato anche per i lavori effettuati sul tetto che delimita un sottotetto non riscaldato, a patto che non venga definito un’intercapedine. In altre parole: rientra nel superbonus l’intervento mirato alla coibentazione di una superficie di copertura, al di là che racchiuda o meno un volume riscaldato.
La legge approvata pochi giorni fa dal Parlamento, stabilisce che i lavori per la coibentazione del tetto «rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente». La modifica al decreto Rilancio, come spiega questa mattina Il Sole 24 Ore, dovrebbe essere applicata anche sugli interventi non ancora finiti ma già cominciati e per i quali vanno ancora trasmessi i documenti di fine lavori e le relative asseverazioni tecniche.
C’è, comunque, il vincolo citato prima: il superbonus può essere applicato per i lavori sui tetti che delimitano un sottotetto purché non si tratti di un’intercapedine e non possa essere coibentato in un altro modo. Inoltre, viene solo richiesto il passaggio complessivo di due classi energetiche ma nulla è detto sulle caratteristiche dell’edificio o sulla zona sottostante il sottotetto.