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Convocazione assemblea condominio: chi paga le spese ?

5 Gennaio 2021
Convocazione assemblea condominio: chi paga le spese ?

Riunione di condominio: i costi possono essere addebitati al singolo condomino che abbia richiesto la convocazione dell’assemblea?

Non sempre la convocazione dell’assemblea avviene per scelta dell’amministratore. Il capo condomino potrebbe essere sollecitato da uno o più condomini per un interesse personale di questi ultimi. Immaginiamo il caso di un condomino che voglia installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto o chiudere un terrazzo con una veranda e che, per evitare contestazioni, voglia prima chiedere l’autorizzazione all’assemblea (per quanto in questi casi non dovuta). Immaginiamo anche il caso di un moroso, rimasto indietro nel pagamento delle quote mensili, che proponga al condominio una transazione, da deliberare anche questa in assemblea. In tali ipotesi, chi paga le spese per la convocazione dell’assemblea di condominio? 

La questione è stata decisa da una recente sentenza del tribunale di Busto Arsizio [1]. Ecco qual è la sintesi di tale pronuncia.

Chi può convocare l’assemblea condominiale?

Di norma, è l’amministratore che deve provvedere, di propria iniziativa, a convocare l’assemblea in via ordinaria una volta all’anno, al fine di far approvare il rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell’anno gestorio.

Se lo ritiene necessario, o se sollecitato dai condomini, egli può convocare anche una o più assemblee straordinarie per adottare le deliberazioni che si rendono necessarie durante l’anno.

È possibile anche la convocazione dell’assemblea di condominio su richiesta dei condomini. Deve però trattarsi di almeno due condomini che rappresentino 1/6 dei millesimi dell’edificio. Se si verificano fatti eccezionali, questi possono sollecitare l’amministratore a convocare l’assemblea in via straordinaria, stabilendo loro stessi l’ordine del giorno. Se l’amministratore non la convoca entro 10 giorni dalla richiesta, gli stessi condomini possono procedere all’autoconvocazione secondo le modalità di legge o con quelle specificamente stabilite dal regolamento di condominio. 

Analogamente, se l’amministratore non convoca l’assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto, si ritiene, nel silenzio della legge, che i condomini possano sollecitare l’amministratore a convocare un’assemblea straordinaria ponendo all’ordine del giorno la sua possibile revoca. 

Anche un solo condomino può chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea nei seguenti casi:

  • quando ritiene che vi sia una violazione della destinazione d’uso delle parti comuni da parte di un altro condòmino;
  • quando intende realizzare un’innovazione di interesse sociale.

Se il condominio è privo di amministratore, ciascun condomino può convocare l’assemblea ordinaria o straordinaria. Non rientra in questa ipotesi il caso dell’amministratore dimissionario: questi, infatti, resta in carica fino alla nomina del nuovo amministratore.

Come disposto dal terzo comma dell’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, la convocazione dell’assemblea deve essere comunicata, ai soggetti legittimati a parteciparvi, a mezzo raccomandata, pec, fax o mediante consegna a mano. 

Come si dividono le spese di convocazione dell’assemblea 

In linea generale, le spese sostenute per la convocazione dell’assemblea vanno ripartite tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà di ciascuno. Ciò vale anche nel caso in cui l’assemblea venga convocata per questioni riguardanti un singolo condòmino (come negli esempi fatti ad inizio articolo).

Dunque, le spese per lo svolgimento dell’assemblea condominiale non possono essere in alcun caso poste a carico del singolo condòmino anche se quest’ultimo abbia reso necessaria la convocazione della predetta assemblea.

Secondo la sentenza in commento, le spese per il funzionamento degli organi del condominio sono spese tipicamente sostenute nell’interesse della collettività condominiale e in tali spese rientrano anche quelle per la convocazione dell’assemblea resasi necessaria per discutere di questioni riguardanti la posizione individuale di un singolo condòmino. È irrilevante la condotta di quest’ultimo, in quanto la natura della spesa non muta a seconda del contegno tenuto dal condòmino né dall’esito della decisione da parte dell’assemblea. 

Le spese per la convocazione dell’assemblea vanno, dunque, ripartite tra tutti i condòmini seguendo i criteri millesimali ed eventuali responsabilità derivanti dalla condotta illecita del condòmino possono essere fatti valere solo dinanzi al giudice.


note

[1] Trib. Busto Arsizio, sent. n. 1420/2020 del 25.11.2020. 


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