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Accordo mantenimento figli naturali

5 Gennaio 2021
Accordo mantenimento figli naturali

Coppie di conviventi di fatto: la transazione per determinare la misura dell’assegno di mantenimento dei figli necessita del vaglio del tribunale?

Quando una coppia di conviventi si separa è necessario pensare al mantenimento dei figli. Mantenimento che la legge pone a carico di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche. 

Come nelle coppie sposate che si separano, viene posto a carico del genitore non convivente con i figli l’obbligo di corrispondere un assegno mensile per le spese ordinarie necessarie al mantenimento di questi ultimi. A ciò si aggiunge la partecipazione in percentuale alle spese straordinarie, quali ad esempio quelle per le visite mediche, i viaggi, gli studi, ecc.. 

Le parti possono chiaramente trovare un accordo per il mantenimento dei figli naturali (quelli cioè nati da un’unione di fatto), ma ci si chiede se tale accordo possa essere siglato su una semplice scrittura privata, quindi senza il ricorso al giudice come invece è necessario nel caso della coppia sposata. 

La risposta è stata di recente fornita dalla Cassazione [1]. Alla Suprema Corte è stato appunto chiesto che validità ha l’accordo stipulato dai genitori per il mantenimento dei figli senza l’intervento del tribunale. 

Secondo la Corte Suprema, un tale atto di transazione è assolutamente valido. La scrittura privata, sottoscritta dagli ex conviventi, avente ad oggetto la regolamentazione dell’assegno di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie (extra assegno) sostenute per i figli medesimi, è valida ed efficace. L’accordo non necessita di un vaglio preventivo del giudice, come invece avviene nella separazione o nel divorzio. 

La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ricordato che, in primo luogo, i genitori naturali devono mantenere, istruire ed educare i figli sin dalla nascita proprio come i genitori sposati. Quest’obbligo non cessa con la maggiore età dei figli ma con il raggiungimento, da parte di questi ultimi, dell’autonomia economica, risultato che oggi si ottiene ben oltre i 18 anni. I figli, comunque, dal canto loro, possono conservare il diritto al mantenimento solo fin quando studiano o dimostrano di fare di tutto per formarsi e trovare un’occupazione. Quindi, non è dovuto alcun mantenimento ai giovani che né studiano, né cercano un posto.

I genitori ex conviventi che non riescono a trovare un’intesa sull’assegno di mantenimento da versare in favore dei figli devono procedere, a mezzo dei rispettivi avvocati, al deposito di un ricorso in tribunale affinché sia il giudice a quantificare tale importo tenendo conto delle rispettive capacità economiche. 

Se invece i genitori riescono a trovare un’intesa sull’ammontare del mantenimento, questa può essere formalizzata o dinanzi al giudice del tribunale, in alternativa alla causa, oppure in una scrittura privata, redatta e compilata autonomamente dalle parti.

L’accordo con cui i due genitori evitano la lite in tribunale è esplicazione della potestà genitoriale e, quindi, viene stipulato per l’interesse dei figli stessi, in attuazione di un obbligo di legge. Sicché, non può mai ritenersi invalido e inefficace. Esso ha l’effetto di vincolare il genitore obbligato a corrispondere l’assegno mensile, anche se non c’è stato alcun procedimento in tribunale. E qui sta la principale differenza con le coppie sposate: per queste ultime, ogni accordo in merito al mantenimento dei figli deve passare sotto il vaglio del giudice che lo valuta e lo approva, per verificare che le intese raggiunte dagli adulti non vadano in contrasto con le esigenze primarie dei figli.

Ma cosa succede se tale accordo per il mantenimento dei figli naturali non viene rispettato? Secondo la Cassazione, il genitore che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per i figli può ricorrere al tribunale e chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, difatti, richiede una prova scritta del credito e tale prova è costituita appunto dall’accordo stipulato dai genitori. 

A riguardo, le tempistiche per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento sono di certo molto più brevi rispetto a un ordinario giudizio in tribunale. Tuttavia, c’è la possibilità di accelerare ulteriormente i tempi se i due genitori, anziché firmare una scrittura privata, si rivolgono al giudice per formalizzare l’accordo con una sentenza. La sentenza costituisce, infatti, un “titolo esecutivo” e consente di ricorrere direttamente al pignoramento dei beni in caso di inadempimento.  


note

[1] Cass. ord. n. 29995/2020 del 31.12.2020


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