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Termine denuncia sinistro stradale: ultime sentenze

5 Gennaio 2021
Termine denuncia sinistro stradale: ultime sentenze

Assicurazione rc-auto contro i danni: obbligo di dare avviso alla compagnia dell’incidente stradale ex art. 1913 c.c., tardività nell’adempimento.

L’articolo 1913 del Codice civile stabilisce che l’assicurato deve dare avviso del sinistro stradale all’assicurazione entro il termine tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Ecco come si è orientata la giurisprudenza in merito alle conseguenze del mancato rispetto del termine. 

L’inadempimento dell’obbligo di dare avviso del sinistro non implica di per sé la perdita della garanzia assicurativa

In tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall’art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2. l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore. Nel caso previsto dall’art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto.

Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24210

Con la decisione appena richiamata, la Cassazione ha ritenuto che non incorre in alcuna decadenza l’assicurato che non rispetti il termine stabilito per l’avviso di sinistro dalle condizioni generali di contratto. Egli cioè non perde il diritto all’indennità assicurativa.

Come infatti risulta dalla stessa lettera dell’art. 1915, comma 1, c.c., soltanto nel caso in cui l’assicurato « dolosamente » ometta di adempiere all’obbligo di avviso di cui all’art. 1913 c.c. egli perde il diritto alla prestazione assicurativa, dato che, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, se tale omissione è caratterizzata soltanto da colpa l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito.

Giova comunque ricordare come nell’ultimo ventennio si sia formato un orientamento della giurisprudenza di legittimità piuttosto rigoroso nei confronti dell’assicurato, in virtù del quale a integrare l’inadempimento doloso dell’obbligo tempestivo di avviso di sinistro, cui consegue la sanzione gravissima della perdita del diritto al risarcimento, è stato ritenuto sufficiente che l’assicurato, anche per mera incuria o trascuratezza, avesse omesso o ritardato di effettuare l’avviso di sinistro (nel termine legale di cui all’art. 1913 c.c. o in quello, generalmente più lungo, previsto dalla singola polizza), pur senza uno specifico intento fraudolento in danno dell’assicuratore. Espressione di tale impostazione si rinviene, ad esempio, in Cass. civ., 22 giugno 2007, n. 14759; Cass. civ., 11 marzo 2005, n. 5435, ivi, 2006, 166; Cass. civ., 8 aprile 1997, n. 3044, inedita).

Ne è conseguito, nell’applicazione pratica, una sorta di automatismo « presuntivo » tra la violazione (o il consistente ritardo nell’adempimento) dell’obbligo di avviso di sinistro ed il suo carattere doloso, tale da snaturare la ratio stessa della sanzione di cui al comma 1 dell’art. 1915 c.c. 

Assicurazione: inadempimento dell’obbligo di avviso

L’omesso assolvimento dell’obbligo di avviso di cui all’art. 1913 c.c. comporta la perdita del diritto all’indennità assicurativa ai sensi dell’art. 1915 c.c. solo in caso di inadempimento doloso da parte dell’assicurato, diversamente in caso di omissione colposa vi è una riduzione dell’indennità proporzionale al pregiudizio sofferto dall’assicuratore.

Tribunale Latina sez. II, 10/01/2018, n.49

Le dichiarazioni contenute nella denuncia di sinistro stradale si presumono vere se comunicate all’assicuratore prima della citazione in giudizio

La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile “ratione temporis” l’art. 5 della l. n. 39 del 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2017, n.22415

Mancato rispetto termine denuncia di sinistro: conseguenze

L’inadempimento dell’obbligo di dare avviso del sinistro all’impresa di assicurazione non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo. In merito deve rilevarsi che, affinché l’assicurato possa essere ritenuto dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1915, comma 1, c.c. (perdita del diritto all’indennità) non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, in quanto all’uopo è sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo, con onere della prova a carico dell’assicuratore. Ne consegue che per l’assicuratore, ai fini di far dichiarare la perdita del diritto all’indennità per violazione dolosa dell’obbligo di tempestivo avviso di sinistro, non è sufficiente invocare tale violazione.

Corte appello Napoli, 11/07/2013

La decisione appena riporta conferma una tendenza della giurisprudenza di merito ad incrinare il principio, affermato dai giudici di legittimità, in virtù del quale a integrare l’inadempimento doloso dell’obbligo tempestivo di avviso di sinistro, cui consegue la sanzione gravissima della perdita del diritto alla prestazione assicurativa di cui all’art. 1915, comma 1, c.c., è sufficiente che l’assicurato, anche per mera incuria o trascuratezza, ometta o ritardi l’avviso di sinistro, pur senza uno specifico intento fraudolento in danno dell’assicuratore.

È noto infatti come la Suprema Corte ritenga che, affinché ricorra l’elemento soggettivo del dolo (la cui prova ricade sull’assicuratore) dell’assicurato, sia sufficiente da parte sua la consapevolezza del menzionato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (così Cass. civ., 22 giugno 2007, n. 14759, in questa Rivista, 2007, 2557; Cass. civ., 11 marzo 2005, n. 5435, ivi, 2006, 166; Cass. civ., 8 aprile 1997, n. 3044, inedita). Una tale impostazione, che pure contrasta con quella di autorevole dottrina (Scalfi, Il contratto di assicurazione. L’assicurazione contro i danni, Torino, 1991, 224; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., Milano, 1958, 512) la quale aveva sostenuto che per potersi avere dolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1915, comma 1, c.c., dovesse essere dimostrata, da parte dell’assicuratore, l’intenzione dell’assicurato di ostacolare l’assicuratore nell’accertamento delle circostanze del sinistro, in modo da ricavare vantaggio, ottenendo una indennità maggiore di quella spettante o, addirittura, in modo tale da ottenere l’indennità rispetto ad un evento verificatosi con modalità tali da escluderne la ricomprensione in polizza, ha condotto la Suprema Corte a stabilire una sorta di automatismo tra la violazione (o il consistente ritardo nell’adempimento) dell’obbligo di avviso di sinistro ed il suo carattere doloso, tale da snaturare, da un lato, la ratio stessa della sanzione di cui al comma 1 dell’art. 1915 c.c. e, dall’altro, tale da portare ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice del comma 2 dello stesso articolo 1915 c.c., stante la tendenziale impossibilità, in tale situazione, di predicare un inadempimento meramente colposo dell’obbligo di cui all’art. 1913 c.c.

Ebbene, come già accennato, la decisione in commento conferma la netta divaricazione attualmente riscontrabile sul punto tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito.

Dal combinato disposto degli art. 1913 e 1915 c.c. non scaturisce alcun automatismo a sfavore dell’assicurato, con la conseguenza che, anche nel caso di tardiva o incompleta denuncia del sinistro, egli perde l’indennità soltanto se tale mancata denuncia sia dolosa, mentre, nel caso di semplice leggerezza o negligenza, la tardiva denuncia determina una decurtazione dell’indennizzo nei limiti del pregiudizio effettivamente sofferto dall’assicuratore per tale ragione.

Tribunale Campobasso, 02/02/2012

La denuncia di sinistro stradale (art. 5 l. 26 febbraio 1977 n. 39, compilabile anche dal proprietario del veicolo o altro soggetto equiparato, pur se persona diversa dal conducente coinvolto), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (art. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

Cassazione civile sez. III, 16/04/1997, n.3276



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