Risarcimento danni caduta marciapiede: ultime sentenze


Dislivello, tombino, cadute accidentali sul marciapiede e responsabilità del Comune.
Tra le insidie stradali, una delle più ricorrenti è la buca sul marciapiede o il classico tombino divelto. Il dovere di manutenzione delle strade che ricade sul Comune e, in generale, sulla Pubblica Amministrazione fa scattare il diritto al risarcimento del danno del pedone a condizione che l’infortunio non sia però dovuto a distrazione di quest’ultimo. Il danneggiato infatti deve sempre dimostrare di aver adottato la dovuta prudenza.
Qui di seguito riporteremo alcune delle ultime sentenze in materia di risarcimento danni da caduta sul marciapiede.
Indice
Danni da cose in custodia, condotta incauta del danneggiato e prova liberatoria per il custode
La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza un’anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (nel caso specifico la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che, in un caso di caduta di pedone dovuta a buca, aveva escluso l’imprevedibilità e l‘invisibilità dell’alterazione del fondo stradale, sia soggettiva che oggettiva, sia in ragione delle dimensioni della buca – cm. 20 di profondità e cm. 30 di diametro -, sia della sua localizzazione, in quanto la buca pur essendo prossima al marciapiede si trovava ad una distanza tale da essere ben visibile, nonostante il dislivello della banchina, sia delle condizioni meteorologiche – primo pomeriggio di una giornata di agosto con buone condizioni di visibilità, non piovosa).
Corte appello Roma sez. I, 24/08/2020, n.4003
Responsabilità del condominio per i danni ai passanti in conseguenza dell’omessa manutenzione del marciapiede prospiciente
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia (nella specie: caduta per disconnessione del pavimento di marciapiede prospiciente edificio condominiale), la responsabilità del Condominio, quale proprietario dell’area in cui si è verificato il sinistro, non può essere esclusa dal rilievo che la manutenzione della stessa sia di spettanza del Comune. La corresponsabilità dell’ente pubblico, invero, non esclude quella del condominio, che, in quanto proprietario del bene, ed in relazione di fatto con lo stesso tale da consentirne il controllo e la vigilanza, è tenuto a fare quanto in suo potere per evitare situazioni di pericolo quali quella che ha provocato il sinistro in esame.
Tribunale Livorno, 24/03/2020, n.289
Non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli tra le parti.
È onere del convenuto, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., provare l’eccepito concorso colposo nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., per dimostrare che il comportamento del danneggiato sia stato tale da interrompere il necessario nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo [2].
Corte appello Milano sez. II, 10/01/2020, n.73
Danni da cose in custodia: la maggior cautela che si impone nel passaggio su luogo pericoloso non può spingersi sino al rovesciamento dell’onere probatorio
In tema di danni da cose in custodia (nella specie: caduta su marciapiede in presenza di tombino) la maggior cautela che si impone al danneggiato nel passaggio su un luogo oggettivamente pericoloso – che, cioè, in particolari condizioni rende oggettivamente probabile una caduta – non può spingersi sino al rovesciamento dell’onere probatorio, teorizzando cioè che il pedone transiti “a suo rischio e pericolo” su un luogo che conosce abitando in zona, e che dunque debba egli discolparsi dell’esser caduto, fornendo la prova – negativa – di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione verrebbe a vanificare la connotazione oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. che viene imputata non a titolo di colpa, neppur presuntivamente, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade – e nel caso di specie ricade istituzionalmente – nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità.
Che il tombino fosse ostacolo “prevedibile ed evitabile” non implica logicamente che l’evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato che non l’ha previsto né evitato; implica invece la presa d’atto che si è verificato un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res (scivolosa per pioggia e per sua caratteristica inclinazione) alla cui governance il Comune era istituzionalmente tenuto predisponendo, ad esempio, idonea segnaletica.
Tribunale Piacenza, 05/11/2019, n.694
Sinistri causati da insidia stradale: responsabile l’ente proprietario salvo oggettiva impossibilità di esercitare gli obblighi di custodia
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’articolo 2051 del codice civile trova applicazione in ipotesi di sinistri caratterizzati da insidia stradale connessi all’utilizzo della pubblica via da parte degli utenti tutte le volte in cui non vi sia per l’amministrazione proprietaria l’oggettiva impossibilità di esercitare quegli obblighi in cui si estrinseca la custodia, a nulla rilevando l’estensione, la demanialità, nonché l’uso indiscriminato che i terzi utenti ne facciano, ovvero l’obbligo di vigilare, controllare e manutenere la cosa in condizioni che la stessa non costituisca occasione di pericolo per i terzi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il Comune a risarcire un cittadino per le lesioni riportate in seguito a una caduta, determinata dalla presenza lungo un marciapiede di un piccolo tombino sprovvisto di copertura e ricoperto di rifiuti che ne impedivano l’agevole individuazione.
Tribunale Taranto sez. III, 31/10/2019, n.2722
Passante distratto dalle vetrine inciampa in un tombino, esclusa la responsabilità dell’Ente gestore
Va esclusa la responsabilità dell’ente custode allorché i danni conseguenti ad una caduta siano ascrivibili unicamente al danneggiato (nella specie, l’incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell’attore: la strada era illuminata; il tombino in cui lo stesso attore era inciampato aveva solo un leggero avvallamento, non idoneo ad arrecare alcun nocumento e, comunque, era visibile; l’incidente si era in sostanza verificato esclusivamente perché l’attore era distratto a guardare alcune vetrine ed a parlare con alcuni amici, per cui non aveva posto attenzione al marciapiede ed alla strada, mentre la attraversava al di fuori delle vicine strisce pedonali).
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, n.25436
Caduta determinata dalla sconnessione del marciapiede: bisogna provare la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e l’evento lesivo occorso
La domanda di risarcimento del danno subito dal pedone in conseguenza di una caduta determinata da un dissesto presente sul marciapiede, sul rilievo della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all’ente proprietario della rete viaria, non può trovare accoglimento ove non risulti dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e l’evento lesivo occorso all’utente. Questi, in particolare, è tenuto a provare la oggettiva pericolosità della strada teatro del sinistro, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere, invero, condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Tribunale Nola sez. I, 30/09/2019, n.2001
Danni da beni demaniali: responsabilità dell’ente e cause esimenti
La responsabilità per cose in custodia, sancita dall’art. 2051 c.c., va esclusa nel caso di danni cagionati da una strada pubblica (bene quindi nella disponibilità dei cittadini) solo quando sia oggettivamente impossibile da parte dell’ente che ne è proprietario, per la estensione del bene e per l’uso generale e diretto da parte dei cittadini, l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti.
Diversamente, in ipotesi di beni di dimensioni e/o estensione limitate posti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico, è esigibile un controllo da parte dell’ente proprietario tale da assicurare una adeguata manutenzione degli stessi atta a prevenire pericoli per la pubblica incolumità (nel caso di specie il tribunale ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il comportamento omissivo dell’Ente che non aveva provveduto a garantire un adeguata manutenzione del marciapiede. Infatti poiché la caduta era avvenuta su un tratto di marciapiede di proprietà comunale, collocato in una area di frequente passaggio pedonale essendo posta nelle vicinanze dell’ospedale cittadino, il Comune avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione, certamente esigibili tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi).
Tribunale Brindisi, 17/06/2019, n.969
Dislivello del marciapiede e caduta del pedone: se il danneggiato ha agito senza ordinaria diligenza ed attenzione può escludersi la responsabilità dell’ente
Anche quando è accertato il nesso di causalità materiale tra presenza sul manto calpestabile di sassi e l’evento lesivo (nella specie: rappresentato dalla caduta a terra), non può derivare la responsabilità risarcitoria dell’ente convenuto quando il comportamento del danneggiato (nella specie: un ciclista) non è stato conformato al canone di ordinaria diligenza ed attenzione nell’utilizzo della strada pubblica e nella circolazione, posto che il tratto di strada non asfaltato e con fondo sassoso nel quale lo stesso è caduto costituiva irregolarità ben evidente e prevedibile nella circostanza concreta, tale da renderne presuntivamente possibile la percezione anticipata anche ad una certa distanza, ciò, soprattutto, per le caratteristiche morfologiche di quel tratto di strada (nella specie: vi era una adeguata segnaletica stradale, in particolare segnale di pericolo per “strada deformata”, l’ultima curva impegnata dall’attore aveva un ampio raggio non si trattava, dunque, di una curva a gomito per esempio, tanto che il capo cantoniere l’ha definita una “semicurva” tale da permettere una buona visuale sul prosieguo del percorso, vi era una interruzione nella planarità della superficie, rispetto all’asfalto).
Tribunale Massa, 27/03/2019, n.181
Esclusa la responsabilità dell’Ente se la caduta dal marciapiede dipende dalla disattenzione del danneggiato
In tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell’Ente se la caduta è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestate dal danneggiato al dislivello presente sul marciapiede e facilmente visibile.
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019, n.7097
Responsabilità del Comune per caduta del pedone causata da sconnessione del tombino: se il dislivello modesto, l’insidia è maggiore
Allorché una persona, camminando su un marciapiede di strada cittadina, in zona inurbata, con case ed esercizi pubblici e di pubblico transito, inciampi a causa di un dislivello di circa un centimetro causato da una sconnessione di un tombino, procurandosi delle lesioni, ha diritto ad essere risarcita dal Comune ex art. 2051 c.c., in quanto, il bene pubblico ben rientra nella sfera di custodia e di intervento dell’Ente locale, tenuto ai controlli ed alla periodica manutenzione. Il fatto che la sconnessione del tombino causi un modesto dislivello comporta una minor percepibilità dello stesso, rendendolo maggiormente insidioso.
Tribunale Savona, 28/02/2019
Danni al pedone da caduta su marciapiede con cantiere: se l’area è ancora adibita al traffico l’ente locale risponde unitamente all’appaltatore
Un ente locale (nella specie: Comune di Roma) risponde unitamente all’appaltatore ex art. 2051 c.c. dei danni riportati da un pedone a seguito di una caduta avvenuta in prossimità del marciapiede (nella specie la caduta era avvenuta a causa di un rialzo del manto stradale di circa sei cm di altezza parallelamente all’asse stradale in seconda fila, privo di segnalazione, di colore grigio come il resto della pavimentazione ed occultato dalle auto in sosta in prossimità dello stesso), quando l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulta ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, per cui non vi è stato il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla strada nella quale deve essere eseguita l’opera appaltata e non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa dannosa che ha determinato l’evento lesivo e colui il quale ha l’effettivo potere sulla stessa (proprietario, possessore o detentore).
Tribunale Roma sez. XIII, 09/11/2018, n.21607