Mancato riscontro del Comune a una denuncia di abuso edilizio


Abuso edilizio: che fare se i vigili e il Comune non intervengono dopo la denuncia.
Se il tuo vicino di casa ha avviato dei lavori edili e hai il sospetto che non abbia chiesto il permesso al Comune, puoi segnalare l’abuso edilizio alla polizia municipale. Le autorità effettueranno un accesso per controllare che sia stata concessa la licenza edilizia e che le opere siano in regola con le autorizzazioni. Ma cosa puoi fare in caso di mancato riscontro del Comune alla denuncia di abuso edilizio? Se, nonostante la segnalazione, nessuno dovesse intervenire per le verifiche come puoi difenderti? Puoi ricorrere al giudice per la tutela delle tue ragioni? Sul punto, è intervenuta una recente sentenza del Tar Campania [1].
Cerchiamo di ripercorrere tutte le fasi che il cittadino deve seguire per arrivare alla repressione degli abusi edilizi dei vicini.
Indice
È possibile vedere se il vicino ha chiesto il permesso di costruire?
Se l’opera del vicino rientra tra quelle per le quali è necessario il cosiddetto permesso di costruire (ossia la vecchia «licenza edilizia»), il vicino di casa può presentare al Comune una richiesta di accesso agli atti amministrativi per verificare se, per tale opera, sono state concesse le relative autorizzazioni. Non è un potere attribuito a chiunque ma solo a chi può subire un danno da tale intervento edile.
La richiesta non deve essere motivata e può essere depositata dallo stesso interessato, senza bisogno dell’intervento del suo avvocato. Il Comune deve dare riscontro entro 30 giorni. In caso di diniego all’accesso o di mancato riscontro nei tempi previsti, il cittadino può fare ricorso al Tar per ottenere l’esibizione delle carte di suo interesse.
Che fare se il vicino non ha ottenuto il permesso dal Comune?
Se all’esito dell’accesso agli atti dovesse risultare che il vicino di casa sta svolgendo un’opera in assenza o in difformità dal permesso a costruire, è possibile presentare una segnalazione al Comune o una denuncia alle autorità affinché intervengano e chiedano la demolizione dell’opera.
Si ricorda che l’abuso edilizio è un reato, punito quindi penalmente.
Entro quanto tempo agire contro l’abuso edilizio del vicino?
Il reato di abuso edilizio si prescrive dopo 4 anni (5 se c’è stato un rinvio a giudizio). Ma questo non toglie che il vicino danneggiato possa presentare la denuncia anche dopo tale termine. In tal caso, infatti, anche se non si procederà all’applicazione delle sanzioni penali, le autorità dovranno intimare la demolizione dell’opera irregolare. Difatti, l’ordine di demolizione non cade mai in prescrizione.
Dunque, la segnalazione di un abuso edilizio può essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo lo scadere dei termini di prescrizione.
Che fare se, dopo la segnalazione di abuso edilizio, il Comune non interviene?
Cosa accade qualora l’esposto contro l’abuso edilizio del vicino, presentato ai vigili o al Comune, resti privo di riscontro? È possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni?
Il Tar Campania ha osservato che il vicino ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-inadempimento che va esperita innanzi al Tar.
Da ciò deriva che il Comune è tenuto a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi.
In parole semplici, il cittadino danneggiato dall’abuso edilizio del vicino può agire presso il Tar contro il silenzio inadempimento del Comune, presentando un ricorso a mezzo del proprio avvocato. Il giudice, all’esito del giudizio, ordinerà al Comune di concludere il procedimento di accertamento dell’abuso e di adottare tutte le conseguenti sanzioni entro il termine di 90 giorni.
Secondo alcuni giudici, il soggetto confinante può ricorrere al giudice amministrativo contro l’inerzia dell’organo deputato solo in presenza di una lesione concreta ed attuale dei suoi interessi; egli deve cioè dimostrare che l’intervento realizzato incide negativamente sul proprio terreno. È quindi opportuno che il condòmino o il condominio ricorrente non si limiti a segnalare la propria posizione di confinante con l’opera abusiva, ma rappresenti anche il danno che l’opera abusiva possa arrecare al proprio immobile.
note
[1] Tar Campania, sent. n. 5247/20 del 16.11.2020.