Casi in cui il mutuo è nullo e quando la sua invalidità non inficia la validità del contratto con la banca: il superamento del limite di finanziabilità, la difformità del Taeg, il mutuo di scopo e la causa.
Indice
- 1 Mutuo: l’erronea indicazione dell’Isc non comporta l’invalidità delle clausole contrattuali ma può comportare responsabilità della banca.
- 2 Allegazione relativa alla difformità del Taeg: è qualificabile in termini di inadempimento e non come un’ipotesi di nullità.
- 3 Al superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario consegue la nullità del contratto
- 4 Mutui: la nullità della clausola che prevede un tasso moratorio maggiore del tasso soglia non travolge l’intero contratto
- 5 Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il conto stesso c’è un collegamento negoziale
- 6 Contratto di mutuo ed eccezione di nullità.
- 7 Il mutuo di scopo e la clausola di destinazione
- 8 Mutuo di scopo: caratteristiche e differenze rispetto al classico schema di mutuo e nullità del negozio in caso di uso del denaro per un fine diverso
- 9 Mutuo – Nullità della causa
- 10 L’erronea quantificazione del TAEG non determina nullità del mutuo
- 11 Nullità del mutuo di scopo se stipulato con l’accordo, tra banca e mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità
- 12 Nullità degli interessi usurari e gratuità del mutuo: la richiesta va rigettata in caso di allegazioni attoree generiche
- 13 Contratto di mutuo e nullità del patto con cui si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia
- 14 Il superamento del tetto di finanziabilità non implica nullità del mutuo, ma disapplicazione delle norme sul mutuo fondiario, ferma restando l’ipoteca.
- 15 Mutuo di scopo: l’assoluta genericità dello scopo esplicitato nel contratto non consente di ritenere che l’impiego delle somme alteri la causa del contratto
- 16 Effetti della nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità
- 17 Configurabilità della nullità di un mutuo di scopo volontario per mancanza della causa concreta
Mutuo: l’erronea indicazione dell’Isc non comporta l’invalidità delle clausole contrattuali ma può comportare responsabilità della banca.
In tema di mutuo, l’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto.
Tribunale Torino sez. I, 21/09/2020, n.3213
Allegazione relativa alla difformità del Taeg: è qualificabile in termini di inadempimento e non come un’ipotesi di nullità.
L’allegazione relativa alla difformità del T.A.E.G./I.S.C. rilevato in concreto rispetto a quello dichiarato nel contratto di mutuo riguarda non un’ipotesi di nullità contrattuale rilevabile d’ufficio, bensì una condotta eventualmente qualificabile in termini di inadempimento, in quanto ciò di cui la parte si duole è la mancata attuazione del regolamento contrattuale.
Tribunale Siena, 28/08/2020, n.586
Al superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario consegue la nullità del contratto
Il superamento dei limiti posti dall’art. 38 TUB impone la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario per contrarietà a norme imperative dettate a tutela del cliente.
Corte appello Torino, 27/08/2020, n.872
Mutui: la nullità della clausola che prevede un tasso moratorio maggiore del tasso soglia non travolge l’intero contratto
Non è configurabile la nullità del contratto di mutuo ma di una singola clausola di esso quando la stessa prevede un tasso moratorio maggiore del tasso soglia, essendo riconosciuta al fideiussore la possibilità di far valere la nullità degli interessi usurari e quindi delle pattuizioni contrattuali riguardanti gli interessi, ma non già della garanzia fideiussoria, che resta valida in relazione alla restante parte dell’obbligazione di pagamento.
Corte appello Torino sez. I, 18/08/2020, n.827
Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il conto stesso c’è un collegamento negoziale
Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il conto corrente medesimo si instaura un collegamento negoziale per cui, laddove il saldo debitore di tale ultimo rapporto in realtà non sussista (derivando ad esempio da clausole nulle o da addebiti illegittimi) ne deriva la nullità del mutuo per mancanza di causa concreta ex art. 1418 c.c.
Tribunale Pescara, 25/06/2020, n.692
Contratto di mutuo ed eccezione di nullità.
E’ infondata l’eccezione della nullità del contratto di mutuo stipulato nel 1998 basata sulla mancata informativa di porre rimedio alla situazione debitoria di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi.
Tribunale Pavia sez. I, 05/05/2020, n.500
Il mutuo di scopo e la clausola di destinazione
Il mutuo di scopo è nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l’accordo, tra l’istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità: ad es. allo scopo di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante; il contratto è invece risolubile per inadempimento del mutuatario, ad iniziativa del mutuante, quando sia mancata la realizzazione della finalità prevista: a questa ipotesi viene equiparata quella in cui l’accordo di utilizzazione del finanziamento in maniera diversa sia successivo alla stipulazione del mutuo e la nullità di tale accordo non possa quindi riverberarsi geneticamente sul contratto.
Tribunale Palermo sez. V, 14/04/2020, n.1275
Mutuo di scopo: caratteristiche e differenze rispetto al classico schema di mutuo e nullità del negozio in caso di uso del denaro per un fine diverso
ll mutuo di scopo presenta connotati atipici rispetto al classico schema di mutuo. Infatti determina l’obbligo per il mutuatario non solo di restituire la somma e gli interessi, ma anche di destinare quanto finanziato per realizzare lo scopo programmato. Quindi, essendo la causa concreta del negozio da individuarsi nella realizzazione del fine pattuito, un diverso impiego del denaro concesso determina la nullità del negozio, allorché questo sia stato stipulato con l’accordo, tra istituto di credito e mutuatario, dell’utilizzazione della provvista per un fine diverso da quello indicato in contratto.
Tribunale Forli’ sez. II, 31/03/2020, n.241
Mutuo – Nullità della causa
E’ nullo per difetto della causa ex art. 1418 e 1425, co.2 c.c., il contratto di mutuo stipulato per estinguere una posizione debitoria formatasi su oneri non dovuti e relativo, dunque, ad un debito solo parzialmente apparente, inficiato da addebiti illegittimi. (Nel caso di specie, con il contrato di mutuo si era data vita ad un’obbligazione virtuale al fine di ottenere più ampie garanzie per il pagamento dello scoperto in conto corrente utilizzando, dunque, il contratto di mutuo non già per concedere un finanziamento, ma con la finalità di costituire dei titoli di credito a garazia di debiti preesistenti chirografari peraltro frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale).
Corte appello Napoli sez. III, 15/01/2020, n.151
L’erronea quantificazione del TAEG non determina nullità del mutuo
L’erronea indicazione dell’Isc (o Taeg) non implica la declaratoria di nullità del contratto per violazione del disposto dell’art. 117 T.U.B., essendo l’indice deputato, secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell’operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto; ne discende che, al più, si potrebbe ipotizzare la responsabilità della Banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell’ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che il cliente abbia subito un danno in conseguenza di esso.
Tribunale Roma sez. XVII, 03/01/2020, n.43
Nullità del mutuo di scopo se stipulato con l’accordo, tra banca e mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità
Il mutuo di scopo è nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l’accordo, tra l’istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità, ivi compresa quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante.
Tribunale Foggia sez. III, 24/09/2019, n.2123
Nullità degli interessi usurari e gratuità del mutuo: la richiesta va rigettata in caso di allegazioni attoree generiche
In tema di mutuo, la richiesta la nullità della pattuizione degli interessi di mutuo per carattere usurario e dell’applicazione conseguente della sanzione di gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815 c.c. e della condanna al risarcimento del danno, va rigettata qualora le allegazioni attoree sono generiche e si riducono ad invocare per relationem al contenuto della perizia tecnico contabile prodotta (non giurata) altrettanto generica.
Tribunale Trani, 16/07/2019, n.1738
Contratto di mutuo e nullità del patto con cui si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia
In tema di tassi di interesse applicati al contratto di mutuo, è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.
Tribunale Roma sez. XVII, 11/06/2019, n.12254
Il superamento del tetto di finanziabilità non implica nullità del mutuo, ma disapplicazione delle norme sul mutuo fondiario, ferma restando l’ipoteca.
In tema di contratto di mutuo, nell’ipotesi di superamento del tetto di finanziabilità imposto dal combinato disposto dell’art. 38 TUB e delle disposizioni della Banca d’Italia, non si ha nullità del sinallagma, con conversione in altro tipo di contratto, ma solo disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria.
Tribunale Mantova, 27/12/2018
Mutuo di scopo: l’assoluta genericità dello scopo esplicitato nel contratto non consente di ritenere che l’impiego delle somme alteri la causa del contratto
Nel caso in cui venga eccepita la nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto, ossia per mancato perseguimento dello scopo esplicitato nel contratto di mutuo deve rilevarsi come l’assoluta genericità dello scopo esplicitato nel contratto non consente di ritenere che l’impiego delle somme oggetto del contratto di mutuo, poi realizzato da parte mutuatario, alteri in alcun modo la causa del contratto stesso.
Tribunale Milano sez. VI, 05/11/2018, n.11071
Effetti della nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità
La nullità del mutuo fondiario, per superamento del limite di finanziabilità, comporta la nullità del precetto notificato per inadempimento del mutuatario.
Tribunale Monza, 05/10/2018
Configurabilità della nullità di un mutuo di scopo volontario per mancanza della causa concreta
La ipotesi di nullità di un mutuo di scopo volontario per mancanza della causa concreta trova spazio soltanto in quei casi nei quali i contraenti vogliano effettivamente vincolare l’erogazione del finanziamento ad una determinata destinazione, ma questa, in concreto, manchi. Viceversa, non essendovi un interesse pubblico sotteso al contratto, ove la clausola di destinazione sia soltanto formalmente inserita ma le parti siano concordi nel non volerne gli effetti più che di nullità si verte in una ipotesi di divergenza tra il dichiarato ed il voluto, con la conseguente efficacia di ciò che realmente le parti hanno inteso stipulare.
Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2018, n.3822