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Legittima difesa domiciliare: ultime sentenze

7 Gennaio 2021 | Autore:
Legittima difesa domiciliare: ultime sentenze

Cause di giustificazione, assoluzione dal reato, legittima difesa domiciliare: cosa si può fare per difendersi?

Legittima difesa domiciliare

La scriminante della legittima difesa presunta, disciplinata dall’art. 52 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, non consente un’indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l’azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.

Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 9 dicembre 2020 n. 34981 

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 – che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile – presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità e inevitabilità della difesa e dell’attualità del pericolo dell’offesa, non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto.

(Fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l’esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo aver minacciato di morte l’agente ed i suoi familiari, disarmata tentava di scavalcare il cancello esterno dell’abitazione, in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l’attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la distanza e la reciproca posizione dei soggetti, nè la sussistenza della necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di coazione fisica).

Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 23 giugno 2020 n. 19065 

La scriminante della legittima difesa presunta, disciplinata dall’art. 52 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, non consente un’indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l’azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.

Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 ottobre 2019 n. 40414 

In tema di legittima difesa “domiciliare”, anche alla luce del novum normativo di cui alla legge 26 aprile 2019 n. 36, affinché la reazione lesiva del soggetto agente possa essere scriminata, per la sussistenza della scriminante, occorre pur sempre, come già era in passato (legge n. 59 del 2006), che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia (così testualmente il nuovo articolo 52, comma 4, del codice penale). Né, in senso contrario, potrebbe valorizzarsi l’avverbio «sempre» adoperato dal legislatore nell’articolo 52 del codice penale, dal momento che è comunque “rimasta in vita” l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’articolo 55 del codice penale, laddove si prevede la non punibilità, ma per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, in presenza di situazioni di minorata difesa ovvero di grave turbamento.

Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 ottobre 2019 n. 40414

Legittima difesa e violazione del domicilio

In tema di legittima difesa “domiciliare”, anche alla luce del novum normativo di cui alla legge 26 aprile 2019 n. 36, deve pur sempre trattarsi, come per la disciplina previgente (legge n. 59 del 2006), di una reazione difensiva all’offesa ingiusta arrecata “all’interno” del domicilio e dei luoghi a esso assimilati (difesa “nel domicilio” e non “del domicilio” tout court).

Ciò significa che la condotta difensiva, per potersi evocare la scriminante, deve essere compiuta da persona “legittimamente presente” nei luoghi oggetto dell’illecita intrusione o dell’illecito trattenimento, cosicché è da escludere che la scriminante possa coprire la condotta di chi, all’esterno di tali luoghi, usi un’arma, benché legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo con il solo scopo di mettere in fuga gli intrusi o di interrompere l’azione predatoria. A ciò dovendosi aggiungere che l’introduzione dell’avverbio “sempre” (articolo 52, comma 2, del Cp) a supporto della stabilita presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza del domicilio, non ha modificato l’impianto normativo dell’istituto, che postula comunque una serie di requisiti aggiuntivi, diversi dalla proporzione, quali in particolare, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata, nonché la necessità ed inevitabilità dell’offesa.

La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell’art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore; la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico “animus defendendi”, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata.

(In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la legittima difesa nella condotta dell’imputato che, constatata l’intrusione nel proprio domicilio commerciale in orario di chiusura mentre si trovava nella soprastante abitazione, aveva prelevato la pistola legittimamente detenuta, raggiunto il negozio ed esploso due colpi in aria, tre colpi all’indirizzo della autovettura dei malviventi mettendola fuori uso, alcuni colpi contro l’ingresso del negozio e all’indirizzo del soggetto che ne era uscito).

Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 21 luglio 2020 n. 21794 

Legittima difesa domiciliare: la (successiva) prevaricazione violenta esclude l’attualità del pericolo

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l’impiego dell’arma sia, in concreto, necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale.

Cassazione penale sez. I, 30/09/2020, n.37427

Presupposti necessari per ritenere proporzionata la reazione dell’uso dell’arma nell’ambito della legittima difesa domiciliare

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l’impiego dell’arma sia, in concreto, necessario a difendere l’incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale.

(In motivazione, la Corte ha precisato che l’inserimento dell’avverbio “sempre”, ad opera della l. 26 aprile 2019, n. 36, nell’art. 52, comma 2, c.p. non ha il significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all’offesa perpetrata nel domicilio o in luoghi equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 13 febbraio 2006, n. 59).

Cassazione penale sez. I, 15/01/2020, n.13191

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 52, comma 4, c.p., introdotto dalla l. 26 aprile 2019, n. 36 – che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile – presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità ed inevitabilità della difesa e dell’attualità del pericolo dell’offesa, non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto.

(Fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l’esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo aver minacciato di morte l’agente ed i suoi familiari, disarmata tentava di scavalcare il cancello esterno dell’abitazione, in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l’attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la distanza e la reciproca posizione dei soggetti, né la sussistenza della necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di coazione fisica).

Cassazione penale sez. V, 12/12/2019, n.19065

L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa impedisce di ravvisare l’eccesso colposo

L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati.

(Fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della l. 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l’eccesso colposo per l’insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell’azione asseritamente difensiva).

Cassazione penale sez. V, 12/12/2019, n.19065



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4 Commenti

  1. La vita dei miei familiari vale più di qualsiasi cosa. Chi si permette di minacciare, esercitare violenza, ferire o ucciderli non se la passerà liscia, ma se la dovrà vedere con la legge! E non mi darei mai pace se gli dovesse accadere qualcosa e farei cercare il colpevole dalle forze dell’ordine e metterei sottosopra tutto il sistema per fare giustizia.

  2. La legge è chiara e ovviamente non andrei ad inseguire un delinquente con il rischio che possa fare del male a me o alla mia famiglia, ma chiamerei subito le forze dell’ordine. Certo è che lì per lì, sarebbe difficile ragionare se vedi che la tua vita o quella dei tuoi cari è in pericolo

  3. Sto pensando di prendere il porto d’armi per essere più sicuro in casa e difendere i miei conviventi in caso di qualsiasi tipo di aggressione. IL confine tra lecito ed illecito è davvero sottile, ma se una persona è ben concentrata e informata, sa bene cosa può fare o meno e soprattutto conosce i limiti della legittima difesa

  4. Ma dico io, perché io non posso essere libero di difendermi se un malvivente mi entra in casa? Cioè chi glielo dice di venire in casa mia quando ci sono persone in casa e mettere a rischio la mia incolumità e quella degli altri? Io non sono un tipo aggressivo, ma mettiamo che si trova davanti un tipo un po’ più rabbioso che non sa controllarsi. Questi giustamente si difende, ma non riesce a mantenere la linea del lecito, quindi poi vai a dimostrare che ti stavi difendendo effettivamente e che il malvivente era in torto. Uno può pure dire che quel soggetto non è riuscito a mantenere la calma e si è fatto prendere dalla situazione e così ha colpito il delinquente ferendolo oppure uccidendolo. E invece magari in quella situazione era necessario agire in un certo modo. Ecco credo sia difficile poi dimostrare la bontà della legittima difesa

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