Revoca della patente: entro quando va comunicata?


C’è un termine per notificare all’interessato l’annullamento del suo permesso di guida? E quando scatta questa sanzione?
Hai commesso una violazione del Codice della strada qualche anno fa che prevede la revoca della patente e, a dire la verità, te ne eri quasi dimenticato, visto che non ti è mai stata notificata la sanzione accessoria. Poi, un bel giorno, ricevi una raccomandata in cui ti si dice che non puoi più metterti al volante perché il tuo permesso di guida è stato annullato. Proprio a causa di quell’annosa infrazione. Resti perplesso, ti gratti la testa e ti chiedi: «La revoca della patente entro quando va comunicata?».
Una sentenza del giudice di pace di Trapani dice che non ci sono dei limiti o dei termini prestabiliti e che, quindi, se provochi oggi un grave incidente in stato di ebbrezza, potrebbero comunicarti la revoca della patente anche tra quattro o cinque anni. Vediamo nel dettaglio cosa può succedere.
Revoca della patente: quando scatta?
La revoca della patente consiste nella cancellazione o nell’annullamento del permesso di guida di un automobilista per uno di questi motivi:
- perché il titolare della patente ha perso definitivamente i requisiti psicofisici prescritti o ha sostituito il permesso di guida con uno estero. In questo caso, la revoca viene decisa dalla Motorizzazione civile;
- perché il titolare della patente ha provocato un grave incidente in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. In questo caso, la revoca viene decisa dal Prefetto.
Nel primo caso, è possibile riavere la patente nel momento in cui si riacquistano i requisiti psicofisici richiesti. Il permesso avrà la stessa data di abilitazione di quello precedente e l’automobilista non verrà considerato neopatentato.
Invece, se la revoca è stata decisa come sanzione accessoria per una violazione del Codice della strada, per riavere la patente si dovrà attendere due o tre anni, a seconda dell’infrazione commessa. L’automobilista dovrà rifare l’esame e verrà considerato neopatentato a tutti gli effetti, con il conseguente obbligo di rispettare certi limiti di velocità o di non toccare una goccia di alcol prima di mettersi alla guida e con la decurtazione del doppio dei punti nel caso in cui commetta una violazione che prevede questa sanzione. Va ricordato che la revoca ad un conducente professionista, come un camionista o l’autista di un autobus, è motivo di licenziamento per giusta causa.
Revoca della patente: quando va comunicata?
Parliamo di tempi. Il Codice della strada dice che «nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla Prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri».
Nulla è detto, dunque, riguardo la comunicazione all’automobilista. Ed è qui che interviene il giudice di pace di Trapani con la sua sentenza, dove si legge che non esiste un termine per comunicare la revoca della patente. L’episodio riguardava un cittadino a cui era stato notificato il provvedimento nel mese di giugno 2020 per un’infrazione commessa a novembre del 2017, nonostante la legge sul procedimento amministrativo parli di 90 giorni come tempo massimo per la comunicazione.
Non è di questo avviso il giudice siciliano, che ha rispolverato una sentenza della Cassazione del 2019 [3] in virtù della quale «non è configurabile un interesse del sanzionato ad una immediata notifica del provvedimento di revoca della patente, per il cui adempimento la legge, infatti, non prevede alcun termine». Semmai, conclude la Suprema Corte, «l’eventuale ritardo intercorso tra l’emissione della sanzione e la sua notifica potrebbe al più esaurire i suoi effetti nel riconoscere all’interessato la possibilità di chiedere anticipatamente il nuovo titolo abilitativo, ma non può comportare, in mancanza di prescrizioni in tal senso, la nullità della sanzione».
note
[1] GdP Trapani sent. del 14.09.2020.
[2] Art. 219 cod. str.
[3] Cass. sent. n. 7026/2019.