Nuovi criteri di riparto tra la quota destinata ai consumi variabili e a quelli fissi. Superate le regole Uni 10200.
Nuove regole per la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato. Superati i criteri stabiliti dalle norme Uni 10200, ora i condomìni devono attribuire ai «consumi volontari» – quelli cioè rilevati tramite le valvole termostatiche – una quota non inferiore al 50%; di conseguenza, i «consumi involontari» – quelli cioè derivanti dalle dispersioni di calore dell’impianto – non possono mai superare il 50%.
Per stabilire come si ripartisce la spesa del riscaldamento centralizzato c’è pur sempre bisogno di un’assemblea che definisca la quota da destinare ai consumi volontari e a quelli involontari, tenendo comunque fisso il principio secondo cui «ognuno paga in base a ciò che consuma». Ma vengono meno i parametri per la ripartizione contenuti nella Uni 10200, che suddivideva i consumi involontari, e quindi la quota fissa, in base a «particolari millesimi di riscaldamento» calcolati da un tecnico abilitato. Tali millesimi tenevano conto del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, ossia della quantità di energia che ogni appartamento dovrebbe prelevare per mantenere una temperatura interna costante di 20 gradi durante il periodo di accensione del riscaldamento.
Quota consumi variabili
Ad oggi, il Dlgs 73/2020 ha semplificato le cose, prevedendo che la percentuale del «consumo volontario», connesso all’utilizzo che ciascun condomino fa del riscaldamento attraverso le valvole termostatiche, sia decisa dall’assemblea con il voto favorevole, in seconda convocazione, di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti. Tale percentuale, come anticipato sopra, non può essere inferiore alla metà della spesa complessiva.
L’assemblea non ha un completo arbitrio ma deve pur sempre affidarsi a una diagnosi energetica/relazione tecnica.
Se l’assemblea non raggiunge la maggioranza richiesta o adotta criteri illegittimi, ciascun condomino ha il diritto di rivolgersi al giudice. Difatti, le regole stabilite dalla legge sono inderogabili: il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisca le spese con le termovalvole o comunque con i criteri fissati dall’articolo 9, comma 5, lettera d del decreto legislativo n. 102/2014, è soggetto a una sanzione amministrativa che varia da 500 a 2.500 euro.
Quota consumi fissi
La quota dei consumi fissi va ripartita anche tra i condomini che sono passati all’impianto autonomo e si sono distaccati dal centralizzato. Difatti, essi traggono ugualmente vantaggio dalle dispersioni di calore che provengono dai tubi dell’edificio, ricavandone un risparmio di spesa.
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