Chi si distacca dall’impianto centralizzato continua a partecipare alle spese straordinarie di manutenzione e dei depuratori condominiali.
Non ci sono solo le spese dei consumi: quando si tratta di ripartire la bolletta idrica in condominio, bisogna tenere conto anche dei costi fissi (come il canone) e di quelli legati ai depuratori (ove presenti).
Proprio con riferimento alle spese condominiali di depurazione dell’acqua è necessario operare alcuni importanti chiarimenti. Come si dividono le spese di pulizia, gestione e sanificazione dell’impianto comune di autoclave e cisterne e che succede se uno o più condomini hanno installato, nella propria abitazione, un impianto di depurazione acqua privato? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.
Indice
Divisione delle spese dell’acqua
La bolletta dell’acqua si compone di diverse voci. La principale è data dai costi variabili costituiti dai consumi. A riguardo, bisogna fare una distinzione:
- se l’impianto idrico condominiale è dotato di contatori individuali, i consumi vengono ripartiti sulla base di quanto da questi ultimi registrato. Quindi, ciascuno paga per quanta acqua utilizza;
- in assenza di contatori, invece, la divisione avviene secondo i millesimi di proprietà. Il condominio può stabilire regole differenti modificando il regolamento. Tuttavia, se il regolamento è stato approvato all’unanimità, una tale rettifica richiede anch’essa l’unanimità; altrimenti, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
Con riferimento invece ai costi fissi, così come a quelli dei consumi per le parti comuni condominiali (si pensi alla pompa per innaffiare il giardino) la ripartizione avviene sempre tramite millesimi.
Leggi sul punto: Come dividere spese acqua in condominio.
Divisione delle spese di depurazione dell’acqua condominiale
La legge non stabilisce un criterio di divisione delle spese sui depuratori dell’acqua condominiale. Si ritiene, però, che tali costi seguano gli stessi criteri di consumo dell’acqua di cui peraltro sono una conseguenza. Quindi, in presenza di depuratori, la spesa verrà ripartita in proporzione ai rispettivi consumi mentre, in assenza di questi, il criterio resterà sempre quello dei millesimi.
Ci si può staccare dall’impianto d’acqua centralizzato?
Sicuramente, ogni condomino può – al pari di quanto succede con il riscaldamento – dotarsi di una propria cisterna con un proprio contratto per la fornitura d’acqua, così distaccandosi dall’impianto centralizzato. In tal caso, però, pur venendo esonerato dai costi variabili collegati ai consumi, resta tuttavia tenuto a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto comune al quale potrebbe infatti riallacciarsi in futuro e di cui resta proprietario pro quota.
Chi ha un depuratore d’acqua può evitare di pagare le spese di depurazione condominiale?
Anche in questo caso, la risposta – pur non essendo esplicitamente contemplata dalla legge – si ricava dalle disposizioni in materia di riscaldamento centralizzato. Disposizioni che danno certo diritto al distacco del singolo condòmino, ma che non comportano il totale esonero dalle spese. In particolare, il condomino che decide di non fruire più di un impianto, di un servizio o di una parte comune non può, solo per questa ragione, pretendere di sottrarsi alle spese di manutenzione dell’impianto medesimo, con conseguente aggravio per gli altri condòmini, salvo che per effetto di una delibera assembleare approvata da tutti i condomini. Difatti, le regole sulla ripartizione delle spese condominiali secondo millesimi di proprietà sono derogabili solo con l’unanimità dei consensi.
In linea generale, secondo quanto disposto dal Codice civile, il condomino non può rinunziare ai suoi diritti sulle parti comuni. In particolare, l’articolo 1118 del Codice civile disciplina in modo espresso il caso del distacco dall’impianto di riscaldamento. Le stesse regole possono applicarsi a ogni altro impianto o parte comune, come l’impianto di autoclave e le cisterne.
Il condomino che dimostri di non fruire più di un certo impianto, dunque, resta tenuto alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma, e può ottenere una riduzione della misura della sua partecipazione alle spese legate alla fruizione dell’impianto solo in ragione del risparmio di spesa che il suo “distacco“ determina.
In sintesi, in assenza di un effettivo e definitivo distacco dall’impianto centralizzato, il condomino che si sia dotato di un proprio depuratore dell’acqua non ha diritto ad alcuna riduzione dei costi sulla bolletta condominiale; egli, infatti, continua a utilizzare l’impianto di autoclave e le cisterne, anche dopo l’installazione di un proprio impianto di depurazione dell’acqua nella propria abitazione.