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Vilipendio alla bandiera: chiarimenti sul reato

8 Gennaio 2021
Vilipendio alla bandiera: chiarimenti sul reato

Anche il semplice disegno della bandiera strappata o bruciata può costituire reato. 

Il vilipendio alla bandiera non è mai stato depenalizzato. Ad oggi, chi offende il tricolore commette reato. Un reato però sanzionato in modo diverso a seconda della condotta: con una pena più lieve per chi si limita a proferire espressioni ingiuriose contro la bandiera (multa da 1.000 a 5.000 euro oppure fino a 10.000 nel caso in cui il fatto sia commesso nel corso di una pubblica ricorrenza o una cerimonia ufficiale); con una pena più pesante per chi invece passa dalle parole ai fatti e quindi distrugge, rovina o sporca intenzionalmente la bandiera italiana (reclusione fino a 2 anni). Così sancisce l’articolo 292 del Codice penale.

Di recente, la Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul reato di vilipendio alla bandiera, stabilendo che, per integrare l’illecito penale, basta anche una semplice raffigurazione: un disegno della bandiera danneggiata, strappata o raffigurata come sudiciume. 

Nel caso deciso dalla Corte, è stato condannato un gruppo di separatisti del Sud Tirolo che avevano raffigurato, su alcuni manifesti, il tricolore come sudiciume da eliminare con una scopa. Un’offesa questa – affermano i giudici – che di certo non rientra nella libertà di espressione.

La legge n. 85 del 2006 non ha quindi cancellato il reato dal Codice penale, ma ha escluso dalla punizione il solo vilipendio ai colori della bandiera. La sanzione pecuniaria, scatta dunque quando l’offesa riguarda oggetti diversi dalla bandiera, ad esempio una sciarpa, una coccarda, un fazzoletto o un capo di abbigliamento, con gli stessi colori del vessillo nazionale. 

Altro aspetto interessante della sentenza in commento è che estende il reato di vilipendio alla bandiera italiana a tutte le condotte poste non solo sulla bandiera “fisica” ma anche attraverso l’ausilio di disegni, come quando il tricolore viene raffigurato, ad esempio su volantini o manifesti, e non utilizzato materialmente. 

La Cassazione esclude che, con un’interpretazione troppo larga del reato di vilipendio possa confliggere con la libertà di manifestazione del pensiero protetta dalla Costituzione. La critica politica, che rientra nella libera manifestazione del pensiero, trova un limite nel rispetto dei diritti contrapposti e non può degenerare nell’insulto, come nel caso esaminato. Al pari della libertà di pensiero, infatti, anche il simbolo dello Stato italiano è considerato meritevole della tutela della Carta che, con l’articolo 12, sancisce i principi fondamentali della Repubblica. 

Il reato di vilipendio sussiste a maggior ragione per chi brucia la bandiera [2] «trattandosi di esplicita e consapevole manifestazione di gratuito disprezzo e svilimento dell’emblema, la cui reputazione e onore, insieme allo Stato e alle sue istituzioni, sono oggetto della tutela penale e di diritti tutelati costituzionalmente, al cui interno anche la libertà di opinione trova i suoi limiti».

Anche le espressioni di disprezzo nei confronti delle istituzioni dello Stato non rientrano nell’ambito del diritto alla libertà di opinione e configurano il reato di vilipendio. Come chiarito dalla Cassazione [3], infatti, «In tema di reati contro la personalità dello Stato, esulano dall’esercizio del diritto di libera manifestazione di opinioni politiche ed integrano il delitto di vilipendio alla bandiera espressioni di ingiuria e di disprezzo, lesive del prestigio e dell’onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni, ovvero offese grossolane e brutali, prive di correlazione con una critica obiettiva».

Come abbiamo detto sopra, il reato di vilipendio non sussiste più se, al posto dell’offesa alla bandiera, si offendono i colori. Ai fini dell’illecito penale, infatti, «è necessario che la condotta si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un’altra cosa che ne riporta i colori» [4]. Ai fini dell’integrazione del reato di vilipendio alla bandiera, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 292 del Codice penale dall’articolo 5 della Legge del 24 febbraio 2006 n. 85, è necessario un atto di denigrazione o di disprezzo nei confronti strettamente della bandiera nazionale essendo invece inidonea a tal fine una condotta diretta nei confronti dei colori nazionali raffigurati su cosa diversa dalla bandiera. 


note

[1] Cass. sent. n. 316/2021.

[2] Cass. sent. n. 51859/2018.

[3] Cass. sent. n. 1903/2017.

[4] Cass. sent. n. 23690/2011.


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