Assegno spedito per posta: che succede se lo incassano?


I rischi della spedizione del titolo, anche se non trasferibile, gravano sul mittente per concorso di colpa: poteva adottare metodi di trasmissione più sicuri.
Una volta, gli assegni ed anche i contanti si spedivano per posta, magari avendo l’accortezza di inserirli dentro ad un foglio bianco ripiegato, in modo che chi osservava in trasparenza la busta non riuscisse a notarli.
Poi, l’avvento di internet ha rivoluzionato i sistemi di trasferimento del denaro, introducendo le procedure telematiche gestibili online; nel corso degli anni, sono diventate pratiche sempre più diffuse ed hanno a poco a poco soppiantato i tradizionali metodi manuali.
Oggi, gli assegni sono diventati uno strumento recessivo (al suo posto si usano preferibilmente i bonifici e gli altri sistemi di pagamento a distanza), ma sono ancora utilizzati nella pratica dei rapporti: così, in varie occasioni, i titoli vengono emessi, consegnati e talvolta anche spediti, quando il beneficiario si trova in un luogo distante.
Ma in questo caso il rischio di sottrazione o di smarrimento è notevole e il titolo può facilmente finire in cattive mani: perciò, prima di inviarlo, è bene chiedersi, quando un assegno è spedito per posta, che succede se lo incassano?
Si tratta di capire se il rischio della spedizione e la responsabilità delle sue conseguenze in caso di mancata consegna incombono sul mittente o sul vettore, cioè sul servizio postale utilizzato. Durante il percorso, infatti, l’assegno può essere facilmente trafugato e cadere nelle mani di un soggetto non legittimato a riscuoterlo, che però potrebbe portarlo all’incasso qualificandosi come legittimo prenditore.
Indice
Si può spedire un assegno per posta?
Il regolamento contrattuale che disciplina i termini di servizio di Poste Italiane – e che ogni utente, quando avvia una spedizione, si impegna ad accettare e a rispettare – stabilisce che con i servizi di posta ordinaria «non è consentito spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore esigibili al portatore».
Anche per quanto riguarda i pacchi, Poste Italiane precisa che «È proibito spedire monete, banconote, carte valori, assegni, titoli di credito o di legittimazione, platino, oro, argento, lavorato o meno, pietre preziosi e gioielli».
Invece i titoli – tra cui gli assegni – possono validamente essere spediti se ciò avviene attraverso la posta assicurata. Non è sufficiente, quindi, inviarli tramite una normale raccomandata, che attesta soltanto l’avvenuta spedizione e la consegna all’indirizzo di recapito, ma non fornisce prova di ciò che è contenuto nella missiva.
L’assicurazione della spedizione, invece, copre il valore dichiarato (fino al limite di 3mila euro) dai rischi di smarrimento, furto e danneggiamento. Tieni presente che qualora tu spedissi un assegno senza utilizzare la posta assicurata, Poste Italiane non potrebbe essere considerata responsabile per la perdita del contenuto.
Il vettore postale non risponderebbe neppure delle successive vicende, come l’incasso illegittimo dell’assegno da parte di un soggetto diverso da quello da te indicato come beneficiario. Inoltre, tu non saresti liberato neanche nei confronti del destinatario stesso: se egli, per qualsiasi motivo, non dovesse ricevere l’assegno che gli avevi spedito, il tuo pagamento si intenderà come non eseguito e dovrai ripeterlo.
Abusivo incasso dell’assegno spedito
Oggi, tutti gli assegni per importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità (per i dettagli leggi “Cosa significa assegno non trasferibile“).
Questo limita i rischi di abusivo incasso, ma non li esclude del tutto. Infatti, la banca presso cui l’assegno viene presentato per l’incasso o il versamento sul conto non è tenuta a svolgere accertamenti approfonditi sul “prenditore”, cioè sul soggetto che in quel momento possiede il titolo e lo deposita per ottenere in suo favore la disponibilità della somma riportata sul titolo.
Gli unici controlli svolti dal cassiere riguardano l’identità del prenditore, sulla base dei documenti di riconoscimento da egli esibiti, e la corrispondenza della firma dell’emittente riportata sull’assegno con quella depositata in banca dal titolare del conto corrente da cui gli assegni sono tratti.
Compiute queste due attività, la banca è esente da colpa per l’incasso fraudolento o comunque compiuto da un soggetto non legittimato e non risponderà dei danni derivati all’emittente per la perdita della somma. Ad esempio, se il documento di identità fosse stato abilmente falsificato e contraffatto, la banca non è tenuta ad accorgersene, ma soltanto a compiere la verifica di corrispondenza delle generalità. Adottando questa normale diligenza, non potrà essere ritenuta responsabile.
Perdita, smarrimento o furto dell’assegno spedito: chi è responsabile?
Da quanto ti abbiamo detto, avrai già capito che spedire un assegno per posta è sconsigliabile se ciò non avviene attraverso la posta assicurata. Il rischio è massimo specialmente se la spedizione avviene con posta ordinaria.
La giurisprudenza [1] è orientata ad attribuire la responsabilità della perdita, del furto o dello smarrimento dell’assegno spedito al mittente incauto, anche se egli è del tutto estraneo alle vicende che hanno comportato la mancata consegna all’effettivo destinatario e l’incasso da parte di un soggetto non legittimato.
Il rigoroso ragionamento svolto dai giudici è spiegato in una recente ordinanza della Cassazione [2]: il comportamento imprudente del mittente, che ha scelto di non consegnare direttamente al prenditore l’assegno ma di spedirlo, comporta un’«efficienza causale», cioè incide in modo determinante sul complessivo fenomeno che porta all’abusivo incasso. Senza quella scelta, l’intera catena di eventi non si sarebbe verificata.
C’è quindi, ad avviso del Collegio, un «concorso di colpa del mittente», che spedendo l’assegno – anche se munito della clausola di non trasferibilità – si è sottoposto volontariamente «ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda».
Incasso illegittimo di assegno: la responsabilità della banca
Questo comportamento, consistente nello spedire l’assegno per posta, costituisce un «antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore» dell’assegno: vale a dire che la banca potrebbe anche essere riconosciuta corresponsabile se ha pagato l’assegno ad un soggetto legittimato senza adottare le necessarie cautele, ma questo non assorbe la responsabilità che rimane ravvisabile in capo al mittente.
Difatti – spiegano gli Ermellini – «se è vero che il pagamento dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile».
I rischi di spedire un assegno per posta
Perciò – prosegue la Suprema Corte – «la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso».
Il Collegio evidenzia che in questo modo «il danneggiato si espone volontariamente ad un rischio superiore, come è palesato dalle regole sulla regolamentazione dei servizi postali, le quali prevedono delle cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria; in particolare, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto, sono tali da permettere al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria».
Questo significa che nei casi di spedizione con lettera raccomandata ed assicurata, il mittente è tenuto a seguire il tracciamento della missiva fino alla consegna e, in caso di anomalie, dovrà informare la banca della vicenda per impedire il pagamento di quell’assegno non giunto a destinazione e che ormai potrebbe ritenersi verosimilmente smarrito o rubato.
Per ulteriori informazioni leggi anche questi articoli:
- come incassare un assegno;
- assegno spedito per posta: cosa succede?
- cambio assegno altrui: cosa si rischia?.
note
[1] Cass. Sez. Un. sent. n. 9769/20 del 26 maggio 2020.
[2] Cass. ord. n. 30063/20 del 31 dicembre 2020.