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La banca non ha più il contratto di conto corrente: che succede?

10 Gennaio 2021
La banca non ha più il contratto di conto corrente: che succede?

Nel caso in cui il correntista eccepisca la mancata stipulazione per iscritto del contratto di apertura del rapporto è onere della banca dimostrare il rispetto della forma prescritta dalla legge.

Dopo tanti anni di rapporto con la propria banca, potrebbe sorgere la necessità di recuperare la copia del contratto di conto corrente e di scoprire di averla persa tra i vari scaffali di casa. In questi casi, il cliente può fare istanza alla banca. Quest’ultima – ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario – è tenuta a fornire la documentazione entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, soddisfacendo così la richiesta del proprio cliente. Ma che succede se anche la banca non ha più il contratto di conto corrente? La risposta è stata fornita dal tribunale di Roma con una recente e interessante sentenza. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Come deve essere il contratto di conto corrente?

L’art. 117, comma 1, del Testo Unico Bancario prevede espressamente che i contratti bancari «sono redatti per iscritto». Non si può quindi concludere un contratto di conto corrente, di mutuo, di apertura di credito, ecc. semplicemente in forma verbale. Conseguentemente, il documento contenente il contratto deve essere conservato con cura da entrambe le parti e soprattutto dalla banca qualora questa voglia dimostrare il proprio credito. 

Il comma 3 del citato Testo Unico Bancario afferma inoltre che «nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo». La nullità implica l’impossibilità di far valere i diritti derivanti dal contratto in un’aula di tribunale. 

Questa seconda affermazione porta a un’importantissima conclusione: nel caso in cui il correntista eccepisca la mancata stipulazione per iscritto del contratto di apertura del rapporto, è onere della banca dimostrare il rispetto della forma prescritta dalla legge.

Per quanto tempo la banca deve conservare i documenti?

La legge non assegna un termine massimo alla banca per conservare il contratto che la lega al proprio cliente. Il che significa che, fino a quando il rapporto resta in vita, il contratto deve essere conservato dall’istituto di credito affinché possa essere eventualmente prodotto in una causa avente ad oggetto una contestazione sul medesimo rapporto. 

Il cliente può anche chiedere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ai sensi del citato articolo 119, comma quattro, del Testo Unico Bancario. Si tratta cioè degli estratti conto. Per questi ultimi, dunque, c’è un termine massimo di conservazione della documentazione che, come detto, è di un decennio. 

Gli stessi diritti vengono riconosciuti anche agli eredi del correntista che siano succeduti nel rapporto di conto corrente con la banca. 

Che succede se la banca non consegna la copia del contratto di conto corrente?

La banca che abbia perso la copia del contratto di conto corrente non potrà, nel caso in cui sorgano contestazioni con il proprio cliente, far valere i propri diritti dinanzi al giudice. E difatti, non riuscendo a dimostrare la forma scritta del contratto, non potrà contestare l’eccezione di nullità del contratto. Con la conseguenza che non potrà recuperare il proprio credito derivante da interessi, spese, commissioni e competenze. 

Nel caso deciso dal tribunale di Roma, il giudice ha evidenziato la mancanza agli atti sia del contratto di apertura di conto corrente sia dei contratti di affidamento relativi al rapporto di conto corrente della parte ricorrente. Di conseguenza, alla luce di tale irregolarità, si è reso necessario effettuare il ricalcolo del rapporto, espungendo ogni interesse e applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e commissioni di massimo scoperto.

Si tratta di una decisione assai importante per numerosi correntisti. Molti di questi, infatti, avendo rapporti decennali con gli istituti di credito, quando si trovano nella necessità di fare analizzare i propri prodotti bancari, spesso non dispongono del contratto iniziale di stipula, così lo richiedono alla banca. E se anche quest’ultima ha perso, negli anni, la propria copia, non potrà far valere tutte le clausole contrattuali ad essa favorevoli. 


note

[1] Trib. Roma sent. del 12.05.2020.


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