Come tutelarsi da un genitore violento?


Un figlio minorenne può denunciare il genitore colpevole di maltrattamenti? Allontanamento dalla casa familiare: cos’è? Ordini di protezione: cosa sono?
Purtroppo i crimini vengono commessi anche negli ambienti che, in teoria, dovrebbero essere i più sicuri. In Italia, così come in tanti altri Paesi, si registra un numero davvero notevole di violenze commesse all’interno del proprio nucleo familiare. In genere si tratta di maltrattamenti di un coniuge o di un convivente nei confronti dell’altro, ma non sono rare le ipotesi in cui le vittime di abusi e percosse siano i figli. Come tutelarsi da un genitore violento?
La legge italiana mette a disposizione della vittima di violenze, maltrattamenti e abusi in famiglia la possibilità di ottenere una tutela immediata grazie all’ordine di allontanamento. In pratica, in attesa di una condanna penale, il giudice può ordinare all’autore delle violenze di lasciare la propria casa e di non farvi ritorno. L’allontanamento dalla casa familiare può essere disposto anche dal giudice civile nel caso in cui la condotta pregiudizievole non integri gli estremi del reato: si pensi al genitore che offra un pessimo esempio alla prole, tornando a casa sempre in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo, in modo semplice e chiaro, come tutelarsi da un genitore violento.
Indice
Genitore violento: è reato?
Il genitore violento commette reato? Sicuramente sì, se la violenza consiste nell’abuso della forza fisica oppure anche soltanto in maltrattamenti di tipo psicologico.
Secondo la legge, chiunque maltratta una persona della famiglia rischia la reclusione da tre a sette anni, aumentata nel caso di conseguenze gravi (come lesioni permanenti o perfino la morte) oppure se commessa su disabile [1].
I maltrattamenti consistono in una pluralità di atti ripetuti nel tempo, lesivi dell’integrità fisica o psicologica della vittima.
I maltrattamenti possono consistere anche in condotte omissive, come ad esempio nel caso di privazioni di beni essenziali (alimenti, vestiti, ecc.).
Genitore violento: cosa fare?
Se un genitore è violento nei confronti dei figli occorre immediatamente sporgere denuncia alle autorità competenti.
Poiché il reato di maltrattamenti è procedibile d’ufficio, chiunque può segnalare il fatto alle autorità, anche una persona che ha occasionalmente assistito alle violenze.
Lo stesso minore vittima di maltrattamenti può recarsi dalla polizia o dai carabinieri e denunciare gli abusi subiti, purché abbia compiuto i quattordici anni. Cosa succede se, invece, abbia meno di questa età?
Come spiegato nell’articolo Minore può sporgere denuncia?, il minore di quattordici anni non può sporgere validamente querela. Affinché l’atto sia giuridicamente valido, occorre che al suo posto proceda uno dei genitori o altra persona che ne abbia la rappresentanza legale.
Se invece il genitore è solo uno ed è proprio la persona che il minore intende querelare, la denuncia può essere sporta da un curatore speciale nominato dal tribunale [2].
Per tutelare le ragioni del minore, dunque, la legge prevede che il giudice, su eventuale richiesta del minore stesso o del pubblico ministero, nomini una persona terza e imparziale affinché valuti la possibilità di sporgere querela nell’interesse del minore.
Allontanamento dalla casa familiare: cos’è?
Nel caso di denuncia del genitore violento per maltrattamenti alla prole, il giudice, su richiesta del pm, può disporre l’allontanamento dalla casa familiare.
Si tratta di una misura cautelare adottata ogni volta che ci sia particolare urgenza di allontanare l’autore del reato dalla vittima, al fine evidente di tutelare quest’ultima.
In pratica, l’allontanamento dalla casa familiare prescinde da una sentenza di condanna: essa viene disposta già durante la fase delle indagini preliminari qualora si ritenga pericolosa per le vittime la permanenza in casa del soggetto indagato.
Allontanamento dalla casa familiare: come funziona?
Secondo la legge [3], con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice ordina all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice.
Il giudice può ingiungere alla persona allontanata dalla casa familiare il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.
Insomma: da un lato la legge punisce l’autore di condotte violente nei riguardi dei propri familiari ordinandogli di andare via; dall’altro, gli impone di continuare a provvedere al loro mantenimento, qualora ne sussistano le condizioni.
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima
La misura dell’allontanamento dalla casa familiare si accompagnata a quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Ordini di protezione: cosa sono?
La legge italiana prevede dei rimedi anche nel caso in cui il genitore, pur non commettendo reato, pregiudichi l’educazione della prole o metta in pericolo la serenità dell’intera famiglia.
Quando, infatti, l’integrità morale o addirittura fisica della famiglia sia minata, il giudice civile può ordinare al coniuge o convivente la cessazione della condotta pregiudizievole, disponendo il suo allontanamento dalla casa familiare e prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal partner, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Con il medesimo decreto il giudice stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario [4].
In pratica, nell’ipotesi in cui il genitore violento non si persegubile penalmente perché l’autorità giudiziaria penale non ravvisa la commissione di alcun reato, è sempre possibile rivolgersi al giudice civile affinché emani un ordine di allontanamento che, sostanzialmente, è uguale alla misura cautelare del gip.
note
[1] Art. 572 cod. pen.
[2] Art. 121 cod. pen.
[3] Art. 282-bis cod. proc. pen.
[4] Art. 342-ter cod. civ.
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