Truffa online; idoneità dell’artificio e del raggiro; pratica commerciale ingannevole; vendita di farmaci sui siti web; mancanza di diligenza della persona offesa.
Indice
- 1 Annunci di vendita su piattaforme Internet
- 2 Vendita online di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente
- 3 Utilizzo di sito per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative più condotte delittuose
- 4 Truffa mediante annunci di vendite online
- 5 Truffa sugli acquisti online
- 6 Vendita online di mascherine filtranti descritte impropriamente come FFP2
- 7 Coronavirus: sospensione vendita online di un medicinale
- 8 Acquisto di biglietti on line
- 9 Configurabilità del reato di truffa
- 10 Acquisto online: beni sigillati
- 11 Biglietto aereo extra UE acquistato online
- 12 Acquisto di merce on-line mai ricevuta dall’acquirente
- 13 Acquisto online di biglietti per eventi sportivi, musicali e culturali
- 14 L’acquisto on line di un cosmetico antirughe
- 15 Sospensione della vendita online di farmaci
- 16 Contratto di trasporto e acquisto online di un biglietto
- 17 Vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione medica
- 18 Pratiche commerciali scorrette e aggressive
Annunci di vendita su piattaforme Internet
Nella truffa perpetrata tramite annunci di vendita posti su piattaforme online, non sussistete l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. della minorata difesa in relazione delle modalità della trattativa, posto che, proprio per le modalità di trattativa previste negli acquisti online, priva della possibilità di una visione diretta dei beni, l’acquirente accetta come rischiosa l’operazione.
Tribunale Pescara, 11/04/2022, n.912
Vendita online di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente
In tema di truffa contrattuale, nelle vendite online il compratore non può vedere la merce che acquista affidandosi integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle inserzioni pubblicizzate dal venditore, sicché proprio tali caratteristiche determinano la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo; tale condotta denota, altresì, la presenza del dolo iniziale poiché manifesta l’assenza della reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma e di indicare qualsiasi circostanza giustificativa di tale doloso comportamento.
Tribunale Cassino sez. II, 07/02/2022, n.1457
Utilizzo di sito per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative più condotte delittuose
Ai fini del riconoscimento della continuazione, l’utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura (nella specie, appropriazioni indebite connesse ad acquisti di beni sul portale “Subito.it”, non seguiti dal pagamento dei corrispettivi), non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell’unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo-relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia.
Cassazione penale sez. II, 23/09/2021, n.287
Truffa mediante annunci di vendite online
Integra il reato di truffa la condotta del soggetto che posti un annuncio, su di un sito di vendite online, avente ad oggetto un prodotto non nella disponibilità , in quanto tale condotta è idonea a trarre in inganno la persona offesa, inducendola in errore, mediante tale artificio e raggiro, di poter acquistare il bene e spingendola ad effettuare un versamento di denaro in suo favore.
Tribunale Ferrara, 08/09/2021, n.1029
Truffa sugli acquisti online
Nella vendita di beni online, l’impossibilità di accertare direttamente l’esistenza e lo stato del bene offerto da parte dell’acquirente, il quale ben può essere cosciente del rischio dell’acquisto; orbene, la scarsa diligenza della p.o. nell’adottare contromisure a propria tutela (quali ad esempio il pagamento in contrassegno), pur non escludendo gli artifici e i raggiri propri della truffa, tende a riequilibrare le posizioni contrattuali delle parti, escludendo la possibilità di applicazione dell’aggravante ex art. 61 n. 5.
Tribunale Pescara, 12/02/2021, n.1924
Vendita online di mascherine filtranti descritte impropriamente come FFP2
Costituisce una pratica commerciale aggressiva la vendita on-line di mascherine filtranti impropriamente descritte come di classe FFP2 e promosse attraverso il riferimento all’importanza di effettuare l’acquisto immediatamente per ricevere i prodotti in tempi rapidi, sfruttando indebitamente la situazione di grave emergenza sanitaria in corso, tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, per indurlo all’acquisto dei prodotti reclamizzati a prezzi esorbitanti, recapitando poi, spesso con considerevoli ritardi, prodotti con caratteristiche profondamente diverse e privi delle specifiche funzioni preventive e protettive pubblicizzate.
Garante concorr. e mercato, 10/11/2020, n.28446
Nell’ambito di un procedimento innanzi all’AGCM avente ad oggetto la diffusione, attraverso un sito web, di una comunicazione commerciale volta a promuovere la vendita di una specialità medicinale, attraverso claim che sembrano suggerire che il prodotto sia idoneo, contrariamente al vero, a combattere il Coronavirus, persistono i presupposti per confermare le misure cautelari già adottate (ossia la sospensione provvisoria di ogni attività attraverso detto sito internet consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco contro il COVID-19).
Ciò in quanto in mancanza di idonee misure correttive, risulta fortemente pregiudizievole per i consumatori italiani l’eventuale protrazione, nelle more dello svolgimento del procedimento di merito, dell’attività di promozione e vendita del predetto farmaco, peraltro posta in essere da soggetti sprovvisti della prescritta autorizzazione alla vendita on line e in violazione del divieto di fornitura a distanza al pubblico di medicinali con obbligo di prescrizione medica.
Inoltre, posto che allo stato non risulta individuato alcun medicinale o vaccino idoneo a curare o limitare il contagio del virus, la protrazione della condotta che sfrutta l’emergenza sanitaria è idonea a condizionare sensibilmente i consumatori nella loro capacità decisionale, inducendoli all’acquisto del farmaco mossi dalla convinzione sbagliata che lo stesso abbia effetti curativi del COVID-19.
Garante concorr. e mercato, 22/04/2020, n.28232
Acquisto di biglietti on line
Il luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti — quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo.
Cassazione civile sez. un., 13/02/2020, n.3561
Configurabilità del reato di truffa
Ai fini della configurabilità del reato di truffa, l’idoneità dell’artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa. Pertanto, non può essere data alcuna rilevanza all’ingenuità o alla scarsa diligenza della persona offesa quando tra l’artifizio o il raggiro usato dall’agente e l’errore in cui la vittima è caduta vi sia un preciso nesso di causalità.
Nel caso di specie, avente a oggetto una truffa online relativa all’acquisto di un telefono cellulare, la condotta dell’imputato, che ha promesso la vendita del bene facendosi erogare la somma pattuita senza provvedere alla sua consegna, è tale da integrare gli estremi del delitto ex articolo 640 del Cp, in quanto è senza dubbio idonea a indurre in errore la persona offesa.
Tribunale Taranto sez. I, 10/02/2020, n.339
Acquisto online: beni sigillati
L’articolo 16, lett. e), della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, nel caso di acquisto online, non rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso.
Corte giustizia UE sez. VI, 27/03/2019, n.681
Biglietto aereo extra UE acquistato online
Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, par. 1 della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 ratificata in Italia con l. n. 12/2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo.
Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, n.18257
Acquisto di merce on-line mai ricevuta dall’acquirente
Nella fattispecie di acquisto di merce on-line nella quale l’acquirente abbia versato il prezzo senza conseguire il possesso del bene, non si ravvisa un rilievo penalistico ai sensi dell’art. 640 c.p. laddove il raggiro perpetrato presenti elementi di grossolanità tali da risultare inidonei all’inganno stesso, e, inoltre, l’acquirente non abbia adottato una benché minima cautela.
Tribunale Napoli sez. I, 01/10/2018, n.10780
Acquisto online di biglietti per eventi sportivi, musicali e culturali
Il processo di acquisto online di biglietti per eventi sportivi, musicali e culturali deve essere chiaro e trasparente sin dall’inizio: il gestore deve indicare il prezzo complessivo, i costi delle commissioni e di prevendita e le modalità di rimborso in caso di cancellazione dell’evento. Non può obbligare il cliente all’acquisto tramite call center con una chiamata a tariffazione maggiorata. La deroga ai doveri professionali di diligenza sull’informazione dovuta all’utente per una sua scelta commerciale consapevole viola gli artt. 20 -22 codice del consumo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 31/03/2017, n.4114
L’acquisto on line di un cosmetico antirughe
Il messaggio pubblicitario diretto a promuovere l’acquisto on line di un cosmetico antirughe che, per come graficamente presentato e per i contenuti ed i termini utilizzati, non può che evocare che tra i suoi componenti vi sia tossina botulinica, deve ritenersi ingannevole, rilevando a poco che la stessa non sia ricompresa tra i principi attivi, richiedendo un livello di attenzione negli acquisti e di comprensione delle terminologie utilizzate che normalmente non si riscontrano nel consumatore medio: ai sensi dell’art. 21 d.lg. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo) è, infatti, considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad un elemento determinante dell’offerta, così da spingerlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 17/10/2014, n.10438
Sospensione della vendita online di farmaci
Sussiste il “periculum in mora” e, pertanto, deve essere sospesa l’attività di vendita on line di farmaci etici effettuata da professionisti tramite siti Internet, atteso che tali siti presentano un elevato grado di offensività, in quanto diretti a convincere i consumatori italiani che la vendita on line di farmaci sia del tutto lecita, inducendoli, di conseguenza, all’acquisto. Tale condotta appare ancora più grave considerato che la procedura di prescrizione non è conforme agli standard richiesti in Italia e che i farmaci inviati ai consumatori italiani riportano un foglietto illustrativo in lingua inglese, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 80 d.lg. n. 219 del 2006. Inoltre, nel caso di vendita on line di farmaci etici per la cura di patologie quali disfunzioni sessuali e impotenza, la condotta appare particolarmente grave in ragione dello specifico target di consumatori interessati a cui si rivolge facendo leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione.
Garante concorr. e mercato, 18/09/2013, n.24525
Contratto di trasporto e acquisto online di un biglietto
Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l’acquisto “on line” di un biglietto aereo.
Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17080
Vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione medica
Non va sospeso il provvedimento con il quale l’AGCM ha disposto la sospensione cautelativa della vendita on line in Italia di farmaci con obbligo di prescrizione medica provenienti dal Regno Unito, atteso che tale modalità di vendita non pare conforme né al disposto di cui all’art. 122 r.d. 1265/1934, né alle norme del Codice del farmaco (artt. 87 ss. d.lg. n. 219 del 2006) che disciplinano la vendita di farmaci per i quali è richiesta la prescrizione medica.
Né sussiste, in materia, un potere del Ministero della salute alternativo e prevalente su quello dell’AGCM, essendo comunque escluso che l’attività censurata consista in una mera pubblicità abusiva, ed essendo, al contrario, sostenibile che la presentazione della vendita di farmaci su siti web possa indurre i consumatori a ritenere legittimo l’acquisto on line, in violazione dell’art. 23, comma 1, d.lg. n. 206 del 2005.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 28/10/2013, n.4216
Pratiche commerciali scorrette e aggressive
Configurano pratiche commerciali scorrette, nonché aggressive, quelle diverse condotte imputabili a una compagnia di trasporto aereo e di prenotazione biglietti, sostanziatisi nell’adozione di un sistema di prenotazione di voli, nelle offerte promozionali sul sito Internet del professionista, nella proposta di adesione agli ulteriori servizi di natura facoltativa, come il servizio accessorio di assicurazione, nonché, infine, nella programmazione del volo A/R “Bari-Barcellona”.
Le condotte qualificabili come scorrette hanno riguardato, in particolare, la procedura di acquisto on-line dei biglietti aerei che era strutturata in modo tale da presentare, al momento in cui l’utente era tenuto ad effettuare la scelta del servizio, un’indicazione di prezzo non corrispondente al costo di acquisto finale della prestazione medesima. Sul punto, infatti, il prezzo indicato nella schermata iniziale, nella quale venivano confrontati i diversi voli aerei offerti di una stessa tratta, si incrementava progressivamente nel processo di prenotazione di altre voci, quali tasse e supplementi, in modo tale che al termine della stessa procedura, il prezzo di acquisto risultava nettamente superiore a quello inizialmente pubblicizzato.
Garante concorr. e mercato, 16/04/2009, n.19752