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Indennità preavviso dimissioni: ultime sentenze

28 Novembre 2022
Indennità preavviso dimissioni: ultime sentenze

Volontà di risolvere il rapporto di lavoro; periodo di preavviso non compiuto; strumentalità della giusta causa posta dal lavoratore a fondamento delle sue dimissioni.

Funzione del preavviso nel rapporto di lavoro subordinato

In materia di rapporto di lavoro, il preavviso ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro. Nel caso di dimissioni invece il preavviso ha la funzione di agevolare il datore nel reperimento di una figura sostitutiva, con lo scopo di non compromettere l’organizzazione aziendale. In effetti, l’istituto del preavviso che è proprio dei contratti di durata a tempo indeterminato, ha sempre la ratio di alleviare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli dell’interruzione del rapporto.

Corte appello Milano sez. lav., 20/04/2022, n.164

Recesso per giusta causa

La disposizione di cui all’art. 2119 c.c., che permette a ciascuna delle parti di un contratto di lavoro di recedere dal contratto ad nutum per giusta causa, si applica anche al contratto di agenzia, con la necessità per l’interprete di considerare che l’agente non è soggetto a vincolo di subordinazione. Sarà pertanto necessario accertare la presenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza dell’altra parte, tale da non consentire la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto. Per quanto concerne l’indennità di fine rapporto, occorrerà fare riferimento alla disciplina propria del contratto di agenzia e, specificatamente, all’art. 1751 c.c., con l’onere per l’agente di allegare puntualmente gli elementi, l’incremento del volume di affari e la prova di quelli effettivamente conclusi, per la dimostrazione dei “sostanziali vantaggi” procurati al proponente.

Tribunale Modena sez. lav., 14/10/2021, n.397

Indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario: esclusione

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest’ultimo al conseguimento dell’indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all’art. 1173 c.c.

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, n.27934

Giusta causa di dimissioni del lavoratore

Il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore integra giusta causa di dimissioni senza preavviso. Di conseguenza il datore di lavoro non potrà avanzare alcuna richiesta di indennità di mancato preavviso, né dolersi di alcun danno ulteriore per effetto di tale recesso, difettando un elemento costitutivo della responsabilità del lavoratore, ovvero una sua condotta illecita/inadempiente.

Tribunale Cassino sez. lav., 18/09/2021, n.702

Le dimissioni del lavoratore

Il creditore che agisce per l’adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l’onere di dimostrare l’esistenza del titolo – cioè l’esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l’onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell’onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l’indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall’inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).

Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell’esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.

Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057

Indennità sostitutiva di preavviso: a chi spetta?

In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2019, n.16176

Periodo di preavviso: la rinuncia del datore di lavoro

In caso di dimissioni del prestatore, la rinunzia al periodo di preavviso da parte del datore di lavoro non obbliga alla corresponsione dell’indennità sostitutiva, in assenza di una specifica clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro o nel contratto collettivo.

Tribunale Padova, 07/03/2019

Dimissioni: quando è dovuta l’indennità di preavviso?

Il dirigente di società agricola che si dimette a seguito del cambio di titolarità nell’azienda ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva di preavviso secondo le disposizioni collettive di riferimento.

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2018, n.9955

Dimissioni senza preavviso del lavoratore 

Il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso poiché per un principio di carattere generale, atteso che anche in tale ipotesi rimanendo il rapporto sospeso di giorno in giorno ed essendo privo di carattere di certezza il termine di prevedibile durata della CIGS il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venir meno della disponibilità di un lavoratore. Tuttavia qualora la mancanza di tale interesse sia stata espressamente manifestata dalla società prima delle dimissioni rese dall’appellante, confermata dalla sua condotta successiva e risulti pacifica tra le parti la volontà di risolvere il rapporto di lavoro, si esclude il diritto della società al pagamento del mancato preavviso.

(Nel caso di specie, al momento delle dimissioni la società era priva del Consiglio di Amministrazione, era in procinto di depositare proposta di ammissione al concordato preventivo e aveva comunicato all’appellante la volontà di risolvere il rapporto di lavoro tramite pagamento di somme di denaro che includevano un incentivo all’esodo).

Corte appello L’Aquila sez. lav., 18/02/2016, n.165

Il recesso senza preavviso

Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all’esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l’applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell’atto.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la strumentalità della giusta causa posta dal lavoratore a fondamento delle sue dimissioni, finalizzate a risolvere anticipatamente il rapporto).

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2015, n.9116

L’obbligo di preavviso per le dimissioni

L’obbligo di preavviso per le dimissioni non trova applicazione nel caso in cui il rapporto di lavoro sia sospeso per collocazione in cigs del lavoratore, con la conseguenza che è illegittimo il comportamento del datore che trattenga dalle competenze di fine rapporto una somma a titolo di indennità di mancato preavviso.

Tribunale Napoli, 15/06/2015, n.5568

Diritto all’indennità di mancato preavviso

In tema di dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’art. 1362 c.c. deve ritenersi illegittima, con conseguente diritto alla indennità di mancato preavviso, la risoluzione del contratto per dimissioni ravvisate dal datore sulla base di una lettera del lavoratore in cui lo stesso dichiari di voler accedere alla pensione, qualora oltre che dal tenore letterale della missiva risulti anche dal comportamento complessivo posteriore la volontà della parte di non intendere risolto il contratto, essendo in corso trattative e richiesta di chiarimenti in merito alla sottoscrizione del mandato lavorativo per l’anno seguente.

Tribunale Trieste sez. lav., 12/09/2012, n.252

Illegittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 55 d.lg. 26 marzo 2001 n. 151 la lavoratrice madre nel primo anno di età del figlio è legittimata a rassegnare le dimissioni senza onere di preavviso, anche qualora la stessa si ricollochi immediatamente nel mercato del lavoro, con conseguente illegittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro della corrispondente indennità sostitutiva.

Tribunale Bergamo, 09/02/2012

Ricevimento della comunicazione del recesso

In tema di recesso nel rapporto di agenzia, l’art. 9 dell’accordo economico collettivo 20 marzo 2002, secondo cui la ditta (preponente) può rinunciare al preavviso da parte dell’agente o rappresentante, deve intendersi, nel contesto della disposizione in cui è inserita, nel senso che tale facoltà possa essere esercitata dalla ditta preponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso da parte dell’agente senza che quest’ultimo abbia la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell’atto di dimissioni, dovendosi ritenere che, solo nell’ipotesi in cui la ditta preponente non abbia esercitato la facoltà anzidetta e il periodo di preavviso abbia iniziato il suo decorso, la mancata esecuzione del contratto da parte della ditta configuri una situazione analoga a quella prevista per il caso in cui una delle parti receda dal contratto senza preavviso, con conseguente obbligo della ditta stessa di versare all’agente o rappresentante dimissionario l’indennità sostitutiva del preavviso, corrispondente al periodo di preavviso non compiuto. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2010, n.25902



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