Lavoro in nero presso azienda concorrente: è legittimo il licenziamento?


Dipendente part-time a tempo indeterminato, qualifica operaio part-time, CCNL commercio, posta in cassa integrazione, durante tale periodo lavora in nero presso altra attività direttamente concorrente (violazione patto di non concorrenza) nella stessa città. Posso licenziare per giusta causa? Cosa vado incontro? Come dimostro il lavoro effettuato presso il concorrente?
Da quanto leggo, sembra essere integrato quell’elemento che comporta la cessazione del rapporto per grave condotta del lavoratore. Difatti, nonostante la cassa integrazione, il rapporto contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro resta in piedi e così tutti i limiti ivi contenuti.
Come affermato dalla giurisprudenza, in tema di “fedeltà” del dipendente nei confronti dell’azienda, ai sensi dell’art. 2105 c.c., il dovere di fedeltà, la cui violazione può integrare una giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso (cfr. Corte appello Genova, sez. lav., 26/02/2019, n. 101); come sembra sia nel Suo caso.
La prova del lavoro in nero presso altra società, concorrente nel mercato, può essere dato in qualunque modo:
- documentalmente, tramite immagini e video dell’attività lavorativa compiuta presso altra società; a tal proposito sarebbe utile incaricare un investigatore, se non si è in grado di effettuare tale attività personalmente;
- tramite testimoni che possano, in caso di impugnazione del licenziamento, provare i fatti che Voi addurrete nella lettera di licenziamento.
È ovvio che non è necessario indicare i nomi dei testimoni nella lettera di licenziamento, ma solo fare riferimento alla condotta che ha interrotto il rapporto di fiducia e ha posto in essere la violazione contrattuale lamentata, mentre i testimoni saranno necessari solo in fase giudiziale. Fase giudiziale che potrà essere intrapresa anche da Voi per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla violazione del patto di non concorrenza.
A tal proposito, non mi è dato sapere se tale violazione prevedeva in contratto una penale; in questo caso, sarebbe sufficiente solo provare l’attività anticoncorrenziale. Diversamente, occorrerebbe anche dimostrare il danno, questione di certo più spinosa, visto che occorrerà dimostrare i minori guadagni portati dalla società e la perdita di clientela a vantaggio della società concorrente, dovuta a quest’azione illecita.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Salvatore Cirilla