Reati sessuali: l’avvocato lo paga lo Stato


Per la Consulta, le vittime hanno diritto al gratuito patrocinio indipendentemente dal loro reddito per garantire maggiori tutele.
Le vittime di reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale hanno diritto al gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza appena depositata [1]. In questi casi, dunque, e specialmente quando ci sono di mezzo dei minori, l’avvocato lo paga lo Stato.
Una scelta, però – precisa la Consulta –, che rientra «nella piena discrezionalità del legislatore e che non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati».
L’obiettivo, insiste la Corte, è quello di mettere a punto «un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti». Un’esigenza che la Consulta ritiene prioritaria: nella sentenza, infatti, viene richiamata «la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati».
Non va sottovalutata – continua il dispositivo della Consulta – la vulnerabilità della persona offesa, «accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima». Occorre «incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità».
È vero che, secondo l’articolo 24 della Costituzione, vanno «assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». Ma è altrettanto vero, conclude la Corte Costituzionale, che tale parametro «non può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l’accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame».
note
[1] Corte cost. sent. n. 1/2021.