Lavori di modifica interna di un box auto e garage: cambio di destinazione, autorizzazioni, licenza edilizia e abuso edilizio.
Indice
- 1 La trasformazione di un magazzino per deposito attrezzi in un locale abitabile non è urbanisticamente irrilevante.
- 2 Vendita di immobile destinato ad abitazione: il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale
- 3 È rilevante urbanisticamente la trasformazione di un vano accessorio in un locale abitabile.
- 4 Per il cambio di destinazione d’uso di locali accessori in vani ad uso residenziale è necessario il permesso di costruire
- 5 L’aggiunta in un garage di pavimentazione e porta a vetri non ne determina la trasformazione in abitazione e non necessita dunque di permesso di costruire
- 6 Integra reato edilizio la trasformazione di un garage in un locale abitabile
- 7 Non si può ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage o di una soffitta in un locale abitabile.
- 8 Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali; condono edilizio
- 9 Necessita di titolo edilizio il cambio di destinazione da garage a laboratorio artigianale
- 10 Abusi edilizi
- 11 Cose e servizi comuni di edifici; innovazioni e opere in genere sulle parti comuni
La trasformazione di un magazzino per deposito attrezzi in un locale abitabile non è urbanisticamente irrilevante.
Non si può ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un magazzino per deposito attrezzi (analogamente al caso di una soffitta o di un garage ) in un locale abitabile. Solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita del permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere che, comunque, nel caso di specie sono presenti. Infatti, neanche il cambiamento di destinazione d’uso senza realizzazione di opere edilizie costituirebbe un’attività del tutto libera e priva di vincoli, non potendo comportare la vanificazione di ogni previsione urbanistica che disciplini l’uso nel territorio del singolo Comune.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 14/09/2020, n.9570
Vendita di immobile destinato ad abitazione: il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale
Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico – sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio”, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità’ o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza.
(Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che ai promissari acquirenti non fosse dovuto alcun risarcimento del danno, in quanto la trasformazione del vano garage in tavernetta, da cui dipendeva il mancato rilascio del certificato di abitabilità per difformità dell’immobile dalla concessione edilizia, era stata eseguita a loro cura e spese).
Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n.23265
È rilevante urbanisticamente la trasformazione di un vano accessorio in un locale abitabile.
Nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi “accessori” o adibiti a servizi che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine, soffitte e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria. Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 30/08/2018, n.9074
Per il cambio di destinazione d’uso di locali accessori in vani ad uso residenziale è necessario il permesso di costruire
Nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi « accessori » che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria. Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.
Quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 14/05/2018, n.742
L’aggiunta in un garage di pavimentazione e porta a vetri non ne determina la trasformazione in abitazione e non necessita dunque di permesso di costruire
La realizzazione di una pavimentazione e l’installazione di una porta in alluminio a vetri effettuata in un garage non equivale a mutamento di destinazione d’uso da garage a civile abitazione, richiedente il permesso di costruire.
Tribunale Napoli sez. I, 30/01/2018, n.14071
Integra reato edilizio la trasformazione di un garage in un locale abitabile
Integra il reato edilizio la trasformazione di un garage in un locale abitabile con finestre e soglia di ingresso rialzabile (Nel caso di specie era stato trasformato un garage in una taverna).
Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 18/12/2017, n.902
Non si può ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage o di una soffitta in un locale abitabile.
Non si può ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage o di una soffitta in un locale abitabile. Deve infatti ritenersi che solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere che, comunque, nel caso di specie sono presenti.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/04/2017, n.4225
Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali; condono edilizio
È illegittima la concessione edilizia in sanatoria relativa ai lavori di trasformazione in laboratorio artigianale di un garage interrato realizzato in base alla l. 24 marzo 1989 n. 122 in deroga agli strumenti urbanistici e pertanto gravato ope legis del particolare vincolo di destinazione espressamente previsto dall’art. 9 della stessa legge.
Consiglio di Stato sez. V, 24/04/2009, n.2609
Necessita di titolo edilizio il cambio di destinazione da garage a laboratorio artigianale
Deve rilevarsi come la modifica nella destinazione, da garage a laboratorio artigianale, modifica dunque che interviene fra categorie non omogenee, comportando il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, pertanto, richiede l’ottenimento di un titolo edilizio abilitativo.
Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2019, n.2627
Abusi edilizi
Anche la realizzazione di opere meramente interne quali impianti idrici elettrici e di riscaldamento all’interno di un locale originariamente destinato a garage, integra una modifica della destinazione d’uso.
Cassazione penale sez. III, 05/11/2010, n.796
Cose e servizi comuni di edifici; innovazioni e opere in genere sulle parti comuni
La trasformazione in garage di locali condominiali già destinati a portineria e a centrale termica, i cui servizi siano stati soppressi con precedenti delibere, costituisce una innovazione che non è vietata ai sensi del comma 2 dell’art. 1120 c.c. e non incide sul diritto di proprietà dei locali che restano in comunione, ma soltanto sulla loro destinazione ed utilizzazione. Essa pertanto è legittimamente disposta con deliberazione della maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma 5 c.c.
Cassazione civile sez. II, 07/11/2002, n.15640
Nel mio condominio, alcuni vicini usano il box auto come deposito merci. Ci scaricano vecchi mobili del trasloco, chi attrezzature, chi biciclette e libri, poi legna ecc. Ma a questo punto che si prendessero un ripostiglio piuttosto che non sfruttare uno spazio in maniera giusta
UNA MIA VICINA HA ADIBITO IL SUO GARAGE IN TAVERNA PORTA CON VETRI , CAMINO CON TANTO DI IMPIANTO ELETTRICO E RISCALDAMENTO. POSSO DENUNCIARE LA COSA , E DOVE DOVREI RIVOLGERMI? GRAZIE
Chi si fa gli affari propri campa 100 anni