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Si è obbligati agli straordinari o ci si può rifiutare?

14 Gennaio 2021
Si è obbligati agli straordinari o ci si può rifiutare?

Generalmente, il lavoratore è tenuto ad effettuare le prestazioni di lavoro straordinarie che gli vengono richieste, salvo valide ragioni oggettive.

Il tuo datore di lavoro ti chiede, sempre più spesso, di trattenerti al lavoro oltre il tuo normale orario giornaliero. Questa situazione ti sta creando non poche difficoltà a livello familiare. Vuoi sapere se sei obbligato ad accettare la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario.

Il lavoratore deve avere la possibilità di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. Per questo, è molto importante la previsione, nel contratto di lavoro, dell’orario di lavoro che consente al lavoratore di sapere quando può essere libero di svolgere le sue attività extra-lavorative. Spesso, tuttavia, il datore di lavoro richiede al lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Cosa fare in questi casi? Si è obbligati agli straordinari o ci si può rifiutare? Una risposta a questo interrogativo richiede un’analisi caso per caso delle singole fattispecie che possono determinarsi.

Che cos’è il lavoro straordinario?

L’attività lavorativa, se prolungata eccessivamente nel corso del tempo, può determinare dei danni alla salute del lavoratore e impedirgli di avere una vita extra-lavorativa e sociale adeguata. Per questo, la legge [1] fissa la durata massima dell’orario di lavoro. In particolare, si prevede che l’orario lavorativo normale sia pari a 40 ore settimanali.

Questo numero di ore, tuttavia, può essere ridotto dalla contrattazione collettiva la quale può:

  • introdurre un orario di lavoro normale inferiore a 40 ore settimanali;
  • e può, altresì, prevedere che la durata dell’orario normale di lavoro sia considerata come media in un periodo massimo di 12 mesi.

Non è, invece, possibile la previsione di un orario di lavoro normale superiore a quello fissato dalla legge.

Qualsiasi prestazione di lavoro che viene svolta dal dipendente oltre la quarantesima ora settimanale, o la diversa durata dell’orario di lavoro normale prevista dal Ccnl, viene considerata prestazione di lavoro straordinario.

Quali sono i limiti al lavoro straordinario?

Anche la prestazione di lavoro straordinario è, tuttavia, soggetta a limitazioni da parte della legge. L’obiettivo è sempre il medesimo: tutelare la salute del lavoratore ed evitare che lo stesso sia esposto ad una prestazione di lavoro troppo duratura e logorante.

Per questo, la legge [2] prevede che la durata media massima dell’orario di lavoro sia pari a 48 ore in un periodo di una settimana. La media deve essere calcolata in un periodo di 4 mesi. I contratti collettivi possono prevedere che tale tetto massimo sia calcolato come media in un periodo non superiore a 12 mesi.

Inoltre, salvo diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva, la legge prevede che ogni lavoratore possa svolgere, al massimo 250 ore di straordinario all’anno.

Ne consegue che il lavoratore può sempre rifiutarsi di svolgere la prestazione di lavoro straordinario quando questa vada oltre il tetto massimo previsto dalla legge.

Richiesta di lavoro straordinario: è legittimo il rifiuto?

Un interrogativo che si pongono spesso i lavoratori, soprattutto quando gli vengono richieste frequentemente prestazioni di lavoro straordinario, è se sono obbligati a svolgere l’attività richiesta oppure possono rifiutarsi. Per rispondere a questa domanda bisogna, anzitutto, ricordare che secondo la Cassazione [3], la prestazione di lavoro straordinario serve a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non può essere utilizzata dal datore di lavoro come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario lavorativo.

Detto ciò, il lavoratore non può rifiutare le prestazioni di lavoro straordinario quando ricorrono tre casi:

  • nelle ipotesi previste dal contratto collettivo applicato;
  • quando il lavoro straordinario viene richiesto a fronte di esigenze eccezionali di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che non possono essere diversamente soddisfatte;
  • quando si devono svolgere eventi, manifestazioni o fiere collegati all’attività produttiva.

Si può, quindi, affermare che, sulla base delle circostanze specifiche del caso, il rifiuto dello straordinario non è legittimo quando il datore di lavoro ha richiesto la prestazione di lavoro aggiuntiva nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

È, invece, possibile rifiutarsi di svolgere prestazioni di lavoro straordinario nei seguenti casi:

  1. se il lavoratore è anche uno studente [4];
  2. in caso di comprovati e giustificati motivi di rilevante gravità [5];
  3. qualora il datore di lavoro imponga prestazioni di lavoro straordinario in assenza di effettive esigenze eccezionali [6].

Al di fuori di questi casi, il rifiuto arbitrario di svolgere lo straordinario richiesto può determinare l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del lavoratore.


note

[1] Art. 3 D. Lgs. 66/2003.

[2] Art. 4 D. Lgs. 66/2003.

[3] Cass. n. 9305 del 20.05.2020.

[4] Art. 10 L. 300/1970.

[5] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 8/2005.

[6] Cass. n. 2073/1992.


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