Le prestazioni di lavoro straordinario da parte degli infermieri assunti presso il comparto pubblico sono disciplinate dal contratto collettivo del comparto sanità.
Hai recentemente vinto un concorso come infermiera presso un ospedale pubblico. Ti viene spesso richiesto di svolgere prestazioni di lavoro straordinario. Vuoi sapere qual è il limite massimo di durata del lavoro straordinario e come verrai pagata durante tali ore di lavoro aggiuntive.
La legge definisce la durata normale dell’orario di lavoro settimanale. Il lavoratore, tuttavia, può essere chiamato a lavorare oltre tale durata massima e svolgere prestazioni di lavoro straordinario.
Ma quali sono i limiti di legge allo straordinario? Cosa si prevede per gli infermieri in materia di orario di lavoro e straordinario? Cosa devi sapere in merito? Nel caso degli infermieri assunti presso il comparto pubblico, occorre tenere in considerazione le disposizioni del contratto collettivo comparto sanità in materia di orario di lavoro e di prestazione di lavoro straordinario.
Indice
Cos’è lo straordinario?
Nel nostro ordinamento, le parti del contratto di lavoro non sono libere di decidere in autonomia quante ore di lavoro devono essere effettuate dal lavoratore. La prestazione di lavoro, infatti, se prolungata eccessivamente nel tempo, potrebbe diventare fonte di rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. Per questo la legge ha introdotto dei limiti alla durata della prestazione di lavoro. In particolare, la legge prevede che la durata normale dell’orario di lavoro settimanale sia pari a 40 ore [1].
I contratti collettivi possono prevedere una durata normale dell’orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali e possono, altresì, prevedere che tale numero di ore si debba calcolare come media in un periodo massimo di 12 mesi.
Quando il lavoratore è chiamato a svolgere prestazioni di lavoro oltre la durata dell’orario normale di lavoro si parla di prestazioni di lavoro straordinario. In generale, anche la prestazione di lavoro straordinario è soggetto ad una serie di limitazioni previste dalla legge.
Cosa prevede la legge in materia di straordinario?
Per evitare che il lavoratore sia chiamato a svolgere un numero eccessivo di ore di lavoro straordinario, la legge [2] prevede che la durata media dell’orario di lavoro non possa comunque eccedere le 48 ore settimanali considerate in un periodo di 4 mesi. I contratti collettivi possono elevare il numero di mesi in cui effettuare il calcolo della media fino ad un massimo di 12. In questo caso, l’orario di lavoro del lavoratore potrebbe, dunque, subire, nel corso dell’anno, un andamento a fisarmonica con periodi di maggiore lavoro e periodi di maggiore riposo.
Inoltre, la legge prevede che il ricorso al lavoro straordinario debba essere contenuto [3].
Viene, poi, fissato un numero di ore massimo di lavoro straordinario che può essere svolto durante l’anno pari a 250 ore annue. Ovviamente, tale disposizione deve essere raccordata con la durata massima di 48 ore della prestazione di lavoro media settimanale.
Infermieri e straordinario: cosa devi sapere?
Per quanto concerne la possibilità di richiedere agli infermieri la prestazione di lavoro straordinario occorre evidenziare che la relativa disciplina si trova all’interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Sanità 2016/2018.
La disciplina contrattuale prevede che la prestazione di lavoro straordinario sia legittima solo in caso di esigenze eccezionali e, quindi, non può essere utilizzata come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e della turnazione del personale.
Il Ccnl, inoltre, riduce il numero di ore di lavoro straordinario che possono essere effettuate durante l’anno a 180 ore per ogni singolo lavoratore. Questo limite può essere elevato, in caso di particolari esigenze o specifiche categorie di lavoratori, per non più del 5% del personale in servizio e comunque fino al tetto massimo previsto dalla legge di 250 ore annue.
Per quanto concerne la remunerazione del lavoro straordinario, il Ccnl prevede l’applicazione di una maggiorazione retributiva oraria sulle prestazioni di lavoro straordinario pari ai seguenti importi:
- 15% in caso di prestazione di lavoro straordinario diurno;
- 30% in caso di prestazione di lavoro straordinario nei giorni festivi o in orario notturno (vale dire, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- 50% in caso di prestazione di lavoro straordinario in orario notturno e festivo.
note
[1] Art. 3 D. Lgs. 66/2003.
[2] Art. 4 D. Lgs. 66/2003.
[3] Art. 5 D. Lgs. 66/2003.