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Autovelox: ultime sentenze

13 Gennaio 2021
Autovelox: ultime sentenze

Multe per eccesso di velocità rilevate con autovelox: ultime sentenze.

I motivi per impugnare una multa stradale fatta con autovelox sono ormai definiti in modo chiaro dalla giurisprudenza: mancata omologazione dell’apparecchio, assenza della revisione periodica (taratura), difetto di preventiva comunicazione agli automobilisti del controllo elettronico della velocità tramite l’apposita segnaletica (a cui viene equiparata la situazione in cui il cartello sia coperto o rovinato), violazione delle distanze minime e massime tra il segnale di avviso preventivo e la postazione della polizia.

Ecco dunque le ultime sentenze in materia di autovelox.

Distanza tra autovelox e cartello segnaletico 

Tra autovelox e segnaletica di preavviso è sufficiente che vi sia una distanza congrua, che consenta al conducente del veicolo di rallentare. E 800 metri sono da considerarsi quale distanza congrua per l’installazione del cartello che annuncia l’autovelox. Un simile posizionamento, infatti, consente all’automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. A precisarlo è la Cassazione respingendo il ricorso del guidatore multato per eccesso di velocità. Per la Suprema corte l’articolo 4 del Dl n. 121 del 2002 non prevede una distanza minima ma soltanto l’obbligo della segnalazione preventiva, sicché la valutazione sulla distanza tra segnaletica di preavviso e apparecchio va rimessa ad una valutazione di congruità.

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25690

Spazio destinato a banchina e legittimità dell’accertamento della velocità mediante autovelox

Non è prevista una larghezza minima o massima della banchina, né vengono descritte in dettaglio le sue caratteristiche strutturali: quel che rileva è che si tratti di uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che dalla documentazione fotografica in atti emergesse la presenza in concreto di spazio adibito a banchina, e quindi gli elementi richiesti per l’inserimento del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità nell’elenco prefettizio di cui all’art. 4, comma 2, d.l. n. 121 del 2002, convertito in l. n. 168 del 2002).

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25688

L’assenza di preventiva segnaletica non rende nullo il verbale

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, n.23330

Gli autovelox devono essere sottoposti a verifiche periodiche: la prova incombe sulla P.A.

Gli autovelox sono sottoposti a due tipologie differenti di controlli – la taratura e le verifiche periodiche – per accertarne il corretto funzionamento: la taratura consiste in una verifica che viene eseguita all’atto del primo utilizzo dell’apparecchio e che non deve essere più ripetuta, salvo disfunzioni; le verifiche periodiche, invece, consistono in revisioni periodiche che consentono di accertare la corretta funzionalità di un autovelox già in funzione.

Ciò premesso, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Ciò perché in caso di contestazioni circa l’affidabilità di un dispositivo di rilevamento della velocità, il soggetto privato, che ha commesso l’infrazione, non è senz’altro in condizione di dimostrare se l’autovelox in questione sia stato effettivamente sottoposto ai controlli periodici prescritti dalla legge. La prova dell’avvenuta taratura e verifiche regolari di funzionalità spetta, quindi, in ragione del principio sopra richiamato, all’amministrazione convenuta che è tenuta ad occuparsene.

Tribunale Torino sez. III, 08/10/2020, n.3520

Decreto del prefetto e autorizzazione 

È illegittima la multa per violazione dei limiti di velocità rilevata mediante autovelox, qualora il decreto prefettizio che ne autorizza l’installazione non specifichi l’inizio e la fine del tratto di viabilità riconducibile alla classificazione di “strada urbana di scorrimento“. Difatti, soltanto su questa tipologia di strade, o su porzioni di strade con queste caratteristiche, si possono installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità mentre percorreva viale Matteotti a Firenze.

Notano i giudici, infatti, che il contenuto del decreto prefettizio non individua specificamente il tratto avuto riguardo alla effettiva individuazione del tratto di viale Matteotti sul quale era autorizzata l’installazione del dispositivo di controllo della velocità.

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, n.20872

Circolazione stradale: prova dell’inidoneità della segnaletica in materia di autovelox

Nell’opposizione al verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità è onere dell’opponente fornire la prova della inidoneità della segnaletica, siffatta prova non è fornita nel caso in cui venga presentata una foto ritraente la vegetazione presente in prossimità del chilometro d’interesse, priva di qualsiasi data, in modo da non consentire di rilevare in concreto l’idoneità della segnaletica alla data dell’accertamento.

Tribunale Benevento sez. I, 21/09/2020, n.1263

Autovelox: l’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili non incide sull’obbligo di taratura periodica  

In relazione all’obbligo di taratura periodica cui deve essere sottoposto l’apparecchio autovelox, non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori.

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11776

Autovelox: il verbale di costatazione costituisce atto pubblico

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante “autovelox”, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico; ne consegue che l’indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un’attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11792

Autovelox e opposizione al verbale di contestazione

In tema di guida a velocità inosservante dei limiti regolamentari non è necessario che il verbale di contestazione della trasgressione indichi in dettaglio che l’utilizzo di un apparecchio di rilevazione automatica era presegnalato, come d’obbligo, ad una determinata distanza dal punto di controllo, con un apposito cartello o dispositivo visivo, essendo sufficiente che l’esistenza della presegnalazione risulti da quanto riferito nell’atto per dichiarazione fidefaciente dei verbalizzanti. Grava sull’opponente al verbale l’onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico.

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11792

Sui requisiti per poter individuare strade urbane di scorrimento dove posizionare l’autovelox

Le strade urbane di scorrimento, sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo a distanza previa individuazione del prefetto, sono definite dall’art. 2, comma 3, c.d.s. come strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali.

Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, n.8635

Autovelox: efficacia probatoria

L’efficacia probatoria dello strumento di rilevazione della velocità del veicolo perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso.

Tribunale Latina sez. II, 28/01/2020, n.207

Taratura autovelox

Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità; ne deriva che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura. L’onere di provare che l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.

(Nel caso in esame, la dichiarazione di conformità recava una data successiva a quella di rilevazione dell’infrazione, pertanto quella dichiarazione di conformità non poteva avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione).

Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, n.33164

Autovelox, se l’accertamento avviene con apparecchio mobile non è necessario rispettare il limite di distanza minimo di 1 km

La previsione normativa di cui alla l. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 C.d.S., debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi del d.l. n. 121 del 2002, citato art. 4 (come convertito in legge) e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente (in tal senso, in via interpretativa, ancorché non in modo vincolante, hanno chiarito il complesso normativo in questione le circolari del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, del 29 dicembre 2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 e del 26 marzo 2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9, le quali pongono, infatti, tutte riferimento alla portata della l. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2).

Cassazione civile sez. II, 09/12/2019, n.32104



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