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Etilometro senza avvocato

14 Gennaio 2021
Etilometro senza avvocato

Alcoltest e guida in stato di ebbrezza: la polizia deve aspettare l’avvocato del conducente e fornire l’invito a farsi assistere?

In caso di guida in stato di ebbrezza, il conducente che venga invitato dalla polizia a sottoporsi all’etilometro ha diritto a farsi assistere dal proprio avvocato. A tal fine, l’agente deve avvisare l’automobilista della possibilità di nominare un difensore di fiducia. 

Tuttavia, la presenza del difensore diventa un diritto solo se questi si trova nelle vicinanze. 

Sulla possibilità di eseguire il test dell’etilometro senza avvocato si è espressa più volte la giurisprudenza. Qui di seguito riporteremo le più recenti e interessanti pronunce pubblicate sul tema dalla Cassazione. 

Ci soffermeremo su alcune delle problematiche più comuni. Ad esempio, chiariremo quanto tempo la polizia deve attendere prima dell’arrivo del difensore e cosa succede invece se il trasgressore si rifiuta di sottoporsi alla prova dell’etilometro. Spiegheremo soprattutto quando è valido l’alcoltest senza avvocato e quando invece l’assenza del difensore è causa di invalidità del verbale e, di conseguenza, dell’eventuale procedimento penale. Ma procediamo con ordine.

Etilometro: l’avviso a farsi assistere da un avvocato

In tema di guida in stato di ebbrezza, è obbligo degli agenti di polizia fornire avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La violazione di tale obbligo determina la nullità della sanzione che tuttavia deve essere contestata immediatamente. 

Come vedremo a breve, ci sono dei casi in cui il suddetto avviso non è necessario.

La prova dell’avviso al conducente di farsi assistere da un avvocato

Secondo la Cassazione [1], ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie, il verbale e la comunicazione di notizia di reato). Si tratta infatti di atti pubblici che fanno piena prova.

Questo significa che gli agenti potrebbero anche evitare di comunicare verbalmente tale circostanza, limitandosi ad includerla nel verbale che viene compilato nell’immediatezza.

Inoltre, sempre la Cassazione ha detto che [2], la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante. E trattandosi di un pubblico ufficiale, la contestazione circa la veridicità delle sue affermazioni deve essere sollevata con un apposito procedimento, la cosiddetta «querela di falso». Insomma, per l’automobilista diventa assai difficile dimostrare che l’avviso di nominare il proprio avvocato non è mai stato fatto.

Come chiarito ancora dalla Suprema Corte, la polizia non deve attendere che il conducente sia in stato tale da comprendere l’avviso di facoltà di farsi assistere da difensore [3].

Con una sentenza recente i giudici hanno infatti chiarito che «In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta».

La polizia deve aspettare l’arrivo dell’avvocato?

L’etilometro senza avvocato è valido quando quest’ultimo non possa recarsi immediatamente sul luogo ove si trova il proprio assistito. L’alcooltest è infatti un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e impone agli agenti di procedere con tempestività, pur dando avviso alla persona che vi sia sottoposta delle facoltà di farsi assistere da un difensore. Tale avviso non comporta che «i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test» [4]. 

Non vi è pertanto l’obbligo per i verbalizzanti di aspettare l’avvocato per eseguire l’etilometro, né tantomeno di aspettare un lasso di tempo minimo dall’avviso dato alla persona sottoposta al test. 

Il decorso di un intervallo di tempo tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test, sottolineano i giudici, è inevitabile, ma «non incide sulla validità del rilevamento alcolemico».  

Che succede in caso di rifiuto all’alcoltest?

Secondo la Cassazione [5], in caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest non c’è l’obbligo di avvisare della facoltà di farsi assistere da un difensore:

«L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini».


note

[1] Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.3906.

[2] Cassazione penale sez. IV, 10/09/2019, n.3725.

[3] Cassazione penale sez. fer. 02/09/2020, n. 27538.

[4] Cassazione civile , sez. VI , 07/01/2021 , n. 281

[5] Cassazione penale , sez. IV , 25/11/2020 , n. 34355

Autore immagine: depositphotos.com


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