Superbonus 110%: la guida con gli ultimi aggiornamenti


Le ultime novità apportate dalla legge di Bilancio e dal Recovery plan sulla maxi-agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici.
La legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità che riguardano il superbonus del 110%, ovvero la maxi-detrazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. La più importante è quella che riguarda il termine per beneficiare dell’agevolazione, spostato al 31 dicembre 2022 per la maggior parte dei contribuenti e al 30 giugno 2023 per gli Istituti autonomi case popolari.
Altri aggiornamenti sono usciti «alla spicciolata» con i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo.
Diventa importante, a questo punto, riepilogare in modo schematico tutti gli aspetti che riguardano la possibilità di fare dei lavori di ristrutturazione gratis. Lo facciamo in questa guida aggiornata al superbonus 110%.
Indice
Superbonus: che cos’è?
Il superbonus è un’agevolazione che prevede la detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per Iacp) per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, di sicurezza antisismica, di installazione di colonnine di ricarica elettrica e di impianti fotovoltaici. Il beneficio fiscale si affianca alle altre detrazioni previste per i lavori di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio.
Superbonus: per quali edifici?
Beneficiano del superbonus i lavori fatti su parti comuni degli edifici condominiali, su singole unità immobiliari o su unità indipendenti all’interno di immobili plurifamiliari.
La detrazione non spetta per gli immobili che appartengono alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Rientrano nel superbonus anche gli edifici che non hanno l’attestato di prestazione energetica perché privi di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica di fascia A.
Superbonus: cosa si intende per accesso autonomo?
Il decreto Agosto chiarisce che per «accesso autonomo dall’esterno» si intende «un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
La manovra 2021 ha ulteriormente precisato che «un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».
Superbonus: gli interventi trainanti
Per ottenere il superbonus del 110% è fondamentale eseguire almeno uno di questi interventi trainanti:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro degli edifici, che incidono in misura superiore al 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- interventi antisismici previsti e regolamentati dalla legge.
Superbonus: gli interventi trainati
Solo se il contribuente effettua almeno uno degli interventi trainanti sopra citati, è possibile accedere al superbonus del 110% anche per altri interventi, cosiddetti trainati, ovvero:
- opere di efficientamento energetico interessate dall’ecobonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ogni intervento;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati dal superbonus.
La legge di Bilancio 2021 ha introdotto tra i lavori trainati nell’agevolazione del 110%:
- interventi per la coibentazione del tetto, senza limiti sul concetto di superficie disperdente;
- lavori di rimozione delle barriere architettoniche eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni (il vecchio bonus ascensori o montacarichi).
Superbonus: i beneficiari
Hanno diritto al superbonus del 110% sui lavori sopra elencati:
- le persone fisiche non esercenti arti, professioni o attività di impresa;
- i soggetti che esercitano arti, professioni o attività s’impresa solo per le parti comuni del condominio in cui si trova l’unità immobiliare;
- gli Istituti autonomi di case popolari (Iacp) e che enti che hanno la stessa finalità per interventi su edifici o immobili di loro proprietà oppure gestiti per conto delle amministrazioni comunali;
- cooperative a proprietà indivisa per lavori su immobili posseduti ed assegnati in godimento ai soci;
- organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
- associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Si accede al superbonus in qualità di:
- proprietario dell’immobile;
- usufruttuario;
- titolare del diritto di uso, abitazione e superficie;
- titolare di un contratto di locazione anche finanziaria;
- comodatario con contratto regolarmente registrato e previo consenso del proprietario e dei familiari del possessore o del detentore.
Superbonus: come funziona
Ci sono diversi modi di beneficiare del superbonus 110%.
Detrazione fiscale
Uno dei modi per accedere al superbonus del 110% è quello di portare in detrazione le spese sostenute per i lavori effettuati. In questo caso, le spese vanno riportate nella dichiarazione dei redditi e, se sostenute entro il 31 dicembre 2021, si recuperano al 110% in cinque quote annuali di pari importo.
Le spese sostenute nel 2022, invece, saranno recuperate in quattro quote annuali di pari importo.
Ai fini della detrazione fiscale, al di là di quando vengono avviati o conclusi i lavori, fanno fede:
- la data di pagamento effettivo per le persone fisiche e per gli esercenti arti, professioni o attività d’impresa;
- la data dell’ultima prestazione per le spese che riguardano le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.
Cessione del credito e sconto in fattura
In alternativa alla detrazione fiscale, il contribuente può accedere al superbonus tramite:
- la cessione del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Il credito può essere ceduto al fornitore dei beni e dei servizi che servono alla realizzazione degli interventi, a persone fisiche che se esercitano attività di impresa o lavoro autonomo, alla banca, ad un intermediario finanziario, ecc.;
- lo sconto in fattura sull’importo dovuto, anticipato dal fornitore.
In questi due casi, è obbligatorio chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il certificato viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf, dopo avere verificato che ci siano le perizie asseverate dai professionisti incaricati.
Superbonus: asseverazioni e attestazioni
Il contribuente che intende beneficiare del superbonus 110% sia attraverso la detrazione fiscale sia con la cessione del credito o lo sconto in fattura, ha bisogno di ottenere:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato per gli interventi di efficientamento energetico, in modo da dimostrare che i lavori sono conformi ai requisiti tecnici e che le spese sono congrue;
- l’asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico per gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Serve, anche in questo caso, a dimostrare l’efficacia degli interventi e la congruità della spesa.
I tecnici abilitati devono stipulare una polizza di assicurazione RC con massimale di almeno 500mila euro per garantire il risarcimento di eventuali danni.
Secondo quanto precisato dal decreto Agosto, convertito dalla legge n. 126/2020, e allo scopo di semplificare le procedure per la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
Buongiorno,
l’istallazione di linee vita per posa come evento trainato di un impianto fotovoltaico senza la coibentazione del tetto può essere inclusa nelle spese del bonus 110?
Grazie.
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Buonasera, per il superbonus 110% le verande interne al condominio si devono smontare e/o regolarizzare? E obbligo dell’amministratore? Grazie