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Alcoltest, avviso avvocato: ultime sentenze

14 Gennaio 2021
Alcoltest, avviso avvocato: ultime sentenze

Prima dell’alcoltest è necessario avvisare l’automobilista della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia. Ma non sempre.

La polizia ha l’obbligo di informare l’automobilista di farsi assistere da un difensore, ma questa dichiarazione non implica l’obbligo di attendere l’arrivo dello stesso, specie se lontano. 

Ecco le ultime sentenze in materia di alcoltest e avviso avvocato.

Indice

Dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, non occorre attendere un intervallo temporale minimo affinchè l’alcoltest possa considerarsi valido

Una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, non si deve attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest.

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n.281

In caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest non c’è obbligo di avvisare della facoltà di farsi assistere da un difensore

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Cassazione penale sez. IV, 25/11/2020, n.34355

In caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest non sussiste obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Cassazione penale sez. IV, 23/09/2020, n.29939

Guida in stato di ebbrezza: la Polizia non deve attendere che il conducente sia in stato tale da comprendere l’avviso di facoltà di farsi assistere da difensore

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta.

Cassazione penale sez. fer., 02/09/2020, n.27538

L’avvertimento di farsi assistere da difensore va rivolto al conducente nel momento in cui è richiesto di sottoporsi ad alcoltest

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui venga avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, sì che tale obbligo opera anche nel caso in cui l’interessato rifiuti poi di sottoporsi all’accertamento.

Cassazione penale sez. IV, 22/01/2020, n.13493

Sulla prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad alcoltest della facoltà di farsi assistere da difensore

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi.

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.3906

In caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere da difensore

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. 

Cassazione penale sez. IV, 16/01/2020, n.4896

Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest esclude la necessità dell’avviso della facoltà di assistenza tecnica

In caso di rifiuto dell’automobilista di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico dopo essere stato sorpreso alla guida con indici di sospetto di ebbrezza, non è necessario l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p.

Cassazione penale sez. IV, 16/01/2020, n.4896

La Polizia non deve attendere che il conducente sotto effetto di alcol sia in stato tale da comprendere l’avviso di facoltà di farsi assistere da difensore

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta.

Cassazione penale sez. IV, 11/12/2019, n.61

Comporta nullità generale la violazione dell’obbligo di avviso al conducente da sottoporre ad alcoltest della facoltà di farsi assistere da difensore

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di avviso, al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro cui la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto stesso, essendo le norme sulla nullità di stretta interpretazione, e non contenendo l’art. 180 alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione.

Cassazione penale sez. IV, 10/12/2019, n.52085

La prova dell’avviso alla persona da sottoporre ad alcoltest della facoltà di fasi assistere da difensore può essere data con deposizione

In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante.

Cassazione penale sez. IV, 10/09/2019, n.3725

Alcoltest: il mancato avviso della facoltà di avvalersi di un difensore non fa venir meno il reato di rifiuto a sottoporsi all’esame

Il mancato avviso della facoltà di avvalersi di un difensore, ex artt. 354 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non fa venir meno il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge per accertare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica, in quanto l’unica conseguenza di tale mancato avviso è la nullità dell’esame eseguito con l’etilometro; ebbene, in caso di rifiuto, in primo luogo, non si può parlare di nullità di un accertamento che non viene effettuato; in secondo luogo, il mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore non può far venire meno un fatto materiale qual è il rifiuto a sottoporsi all’esame con l’etilometro, tenendo anche conto che non appare configurabile una nullità della manifestazione di volontà concretizzatasi nel rifiuto, giacché nessuna norma prevede che tale manifestazione di volontà sia espressa dall’interessato alla presenza del suo difensore o previo avviso della facoltà di far intervenire il difensore.

Tribunale Treviso, 16/08/2019, n.819

Ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza di un difensore non necessita di una forma specifica ma deve risultare chiaro

Il c.d. alcoltest costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 354 c.p.p., comma 3, al quale il difensore ha facoltà di assistere, ai sensi del successivo art. 356, senza avere diritto ad essere previamente avvisato. In tal caso la polizia giudiziaria ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina né a nominare un difensore di ufficio. Tale avviso non necessita di formule sacramentali purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto.

Cassazione penale sez. fer., 13/08/2019, n.41402

La violazione dell’obbligo di avvisare il conducente da sottoporre ad alcoltest della facoltà di farsi assistere da un difensore comporta nullità generale

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all’art. 182, comma 2, c.p.p., e quindi, laddove si sia proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, entro il momento di presentazione dell’atto di opposizione a detto decreto.

Cassazione penale sez. IV, 04/07/2019, n.40809

Alcoltest: la nullità per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un legale può eccepirsi fino alla deliberazione della sentenza di primo grado

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli articoli 180 e 182, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. sezioni Unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi).

Questo principio è applicabile anche nel giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale, onde la nullità di che trattasi può (e deve) essere eccepita (non entro la presentazione dell’atto di opposizione ma) entro la deliberazione della sentenza di primo grado (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’eccezione di nullità proposta dall’imputato fosse stata sicuramente tempestiva, risultando dalla sentenza di primo grado che tale eccezione era stata avanzata dalla difesa del ricorrente negli atti preliminari al dibattimento e al momento della discussione, quindi sicuramente prima della deliberazione della sentenza di primo grado).

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.33795



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