Quando la realizzazione di una tettoia necessita delle autorizzazioni del Comune (permesso di costruire) e quando invece costituisce edilizia libera.
Indice
- 1 Tettoia e distanze
- 2 Tettoia e permesso di costruire
- 2.1 La realizzazione di una tettoia necessita di permesso di costruire
- 2.2 La realizzazione di una tettoia necessita del rilascio del permesso di costruire
- 2.3 Anche per la costruzione di una tettoia è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità amministrativa
- 2.4 Il regime edilizio da applicare alle tettoie varia a seconda che le si considerino un manufatto autonomo o una mera pertinenza
- 2.5 Necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia comportante una durevole trasformazione del territorio, con correlato aumento del carico urbanistico
- 2.6 Il permesso di costruire è necessario per la realizzazione di una tettoia, ove la stessa costituisca una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
- 2.7 Ai fini del rilascio del permesso di costruire di una tettoia occorre verificare la conformazione specifica dell’opera
- 2.8 Necessario il permesso di costruire per la tettoia comportante rilevante alterazione della sagoma dell’edificio
- 2.9 Le chiusure perimetrali che comportino una delimitazione dello spazio interno richiedono il rilascio del permesso di costruire
- 2.10 Le tettoie caratterizzate da stabilità e permanenza, in quanto comportanti una trasformazione definitiva del territorio, abbisognano del permesso di costruire
- 2.11 Per stabilire se l’installazione di una tettoia possa avvenire senza rilascio di previo titolo edilizio occorre utilizzare le definizioni di cui al d.m. 2.3.2018
- 2.12 La tettoia è destinata a durare nel tempo ciò comporta la trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio precedente
Tettoia e distanze
Da considerarsi abusiva la realizzazione di una tettoia laddove non rispetti le distanze dai confini di proprietà del condomino soprastante
Deve considerarsi abusiva la realizzazione di una tettoia con copertura posta in aderenza al balcone del proprietario del piano superiore qualora non rispetti le distanze dai confini di proprietà del condomino soprastante.
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 22/09/2020, n.1197
In tema di distanze legali nelle costruzioni è qualificabile come costruzione un manufatto non completamente interrato che sia ancorato a terra e che abbia i caratteri di stabilità, solidità e immobilizzazione e che sia idoneo a creare intercapedine.( Nel caso di specie, si trattava di una tettoia che seppure ancorata al suolo si presentava completamente aperta su ogni lato e di per sè non produceva alcuna intercapedine).
Corte appello Salerno sez. II, 01/04/2020, n.358
Nelle distanze tra edifici, non possono considerarsi i montanti di una tettoia/pergolato in quanto rientrano nella categoria degli sporti e non computabili ai fini delle distanze. Trattasi di elementi con funzione accessoria.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 20/01/2020, n.117
Tettoia e permesso di costruire
Necessario il permesso di costruire per la tettoia costituente struttura portante con pilastri e lucernari
Una tettoia, qualora sia una struttura portante costituita da pilastri di altezza pari a 90 cm e all’interno tre lucernari comprensivi di vetri, integra gli estremi di organismi edilizi con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, destinati a soddisfare esigenze di carattere permanente ed abitativo e, pertanto, necessita del permesso di costruire.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 02/07/2020, n.2850
La realizzazione di una tettoia necessita di permesso di costruire
Ai fini edilizi la realizzazione di una tettoia non costituisce un intervento di natura pertinenziale e necessita, quindi, di un titolo edilizio; ai fini edilizi, in specifico, manca la natura pertinenziale qualora sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un’opera qualsiasi che ne alteri la sagoma, come una tettoia.
Consiglio di Stato sez. II, 30/11/2020, n.7601
La realizzazione di una tettoia necessita del rilascio del permesso di costruire
Per le tettoie aventi una loro autonoma rilevanza e che comunque incidano su volumi e sagome occorre il rilascio del permesso di costruire, il cui regime normativo è quello della onerosità.
La realizzazione di una tettoia deve essere configurata come un intervento di nuova costruzione, che pertanto necessita del rilascio del permesso di costruire e non di natura pertinenziale, non sussistendo il requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, in quanto il manufatto costituisce parte integrante dell’edificio.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 25/06/2020, n.2638
Anche per la costruzione di una tettoia è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità amministrativa
La nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. In altri termini non è necessario che l’alterazione dello status quo ante dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie: le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio. L’avvenuta realizzazione senza permesso di costruire della tettoia sorretta da pilastrini in ferro, per caratteristiche funzionali e dimensionali determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Consiglio di Stato sez. II, 25/05/2020, n.3329
Il regime edilizio da applicare alle tettoie varia a seconda che le si considerino un manufatto autonomo o una mera pertinenza
Il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che la si consideri un manufatto autonomo o una mera pertinenza, rientrando solo nel primo caso tra le opere di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, che richiedono il permesso di costruire prescritto dall’art. 10 del medesimo d.P.R., mentre è da escludersi nel caso in cui il manufatto sia privo di carattere di autonoma utilizzabilità, sia dotato di volume modesto rispetto all’edificio principale, abbia natura accessoria rispetto all’edificio principale, essendo preordinato a soddisfare un’oggettiva esigenza di quest’ultimo. Indipendentemente dal carattere pertinenziale, è ravvisabile una nuova costruzione ove si realizzino nuovi elementi ed impianti, si modifichi la sagoma o il prospetto del fabbricato.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/03/2020, n.2663
Necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia comportante una durevole trasformazione del territorio, con correlato aumento del carico urbanistico
Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 14/05/2020, n.1802
Il permesso di costruire è necessario per la realizzazione di una tettoia, ove la stessa costituisca una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
Non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede o non richiede il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa è realizzata, ma è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ai sensi dell’art. 6, lett. e quinquies, d.P.R. n. 380/2001 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 1, lett. b, n. 3, d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222) o se, invece, essa sia una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 14/05/2020, n.1802
Ai fini del rilascio del permesso di costruire di una tettoia occorre verificare la conformazione specifica dell’opera
Per il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di una tettoia è necessario verificare la conformazione specifica dell’opera per distinguere tra interventi consistenti in strutture di ridotte dimensioni ed opere che invece hanno dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 06/05/2020, n.471
Necessario il permesso di costruire per la tettoia comportante rilevante alterazione della sagoma dell’edificio
In ambito edilizio, deve rilevarsi come una tettoia di ampie dimensioni, qualora comporti una rilevante alterazione della sagoma dell’edificio cui è adiacente, presenta i caratteri della nuova costruzione e pertanto necessita del permesso di costruire.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 04/05/2020, n.1623
Le chiusure perimetrali che comportino una delimitazione dello spazio interno richiedono il rilascio del permesso di costruire
La chiusura perimetrale in lamiere metalliche della tettoia adibita a ricovero mezzi comporta una materiale delimitazione dello spazio interno la quale si presenta suscettibile di arrecare un significativo impatto volumetrico sul territorio e di configurare un organismo edilizio con propria incidenza urbanistica, subordinato, quindi, al rilascio del permesso di costruire.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 12/03/2020, n.363
Le tettoie caratterizzate da stabilità e permanenza, in quanto comportanti una trasformazione definitiva del territorio, abbisognano del permesso di costruire
La tettoia che, per caratteristiche intrinseche (tipologia diversa da “struttura leggera”), modalità costruttive e dimensioni, funzioni e impatto sull’area circostante (determinante un’alterazione dello stato dei luoghi rilevante), caratterizzata da stabilità e permanenza, comporta una trasformazione definitiva del territorio per cui deve essere qualificata come “nuova costruzione”, realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire, anziché con semplice DIA.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/03/2020, n.2663
Per stabilire se l’installazione di una tettoia possa avvenire senza rilascio di previo titolo edilizio occorre utilizzare le definizioni di cui al d.m. 2.3.2018
Per stabilire in concreto quando la “tettoia” genericamente intesa possa venire realizzata senza titolo, occorre avvalersi delle definizioni contenute nel d.m. 2 marzo 2018, recante l’approvazione del “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016.
Il decreto, ai nn. 46 e 50, elenca fra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali i pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo e le c.d. pergotende, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità dell’area pertinenziale. Nell’uno e nell’altro caso, si tratta di manufatti che presentano una qualche similitudine strutturale e funzionale con le tettoie. Alla luce di tali definizioni, non costituisce attività edilizia libera l’installazione di tettoia composta da una struttura in legno sostenuta da colonne fissate sul parapetto di terrazza e, lungo un lato, sulla parete perimetrale esterna dell’edificio, con copertura formata da un pannello in materiale plastico rigido.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 07/02/2020, n.175
La tettoia è destinata a durare nel tempo ciò comporta la trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio precedente
La tettoia entra a far parte integrante di una costruzione preesistente, in maniera di opera nuova, la cui realizzazione comporta una trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio anteriore. La realizzazione della stessa apporta un proprio impatto volumetrico ed è destinata a durare nel tempo con il relativo incremento dell’immobile e del relativo carico urbanistico.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 16/01/2020, n.91