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Pagamento parziale prima della notifica del decreto ingiuntivo

15 Gennaio 2021 | Autore:
Pagamento parziale prima della notifica del decreto ingiuntivo

Che succede se il debitore, prima della notifica del decreto ingiuntivo ma dopo la sua emissione da parte del giudice, fa un versamento in acconto del maggior debito?

Nel momento in cui il debitore riceve la notifica del decreto ingiuntivo non si libera più dell’obbligazione pagando solo il capitale, ma dovrà aggiungervi anche le spese legali e gli interessi liquidati nel decreto stesso. Diversamente, potrà subire il pignoramento dei beni, limitatamente alla quota del debito rimasta “scoperta”.

Che succede invece in caso di pagamento parziale prima della notifica del decreto ingiuntivo? 

Immaginiamo che il creditore – in questo caso, un condominio – metta in mora più volte il debitore e che, nonostante i solleciti, questi rimanga inadempiente. Così il creditore presenta in tribunale un ricorso per decreto ingiuntivo. Pochi giorni dopo l’emissione dell’ingiunzione, ma prima che la stessa venga notificata al debitore – il condomino moroso – quest’ultimo versa un acconto sul maggior debito. Può, in questo caso, il decreto ingiuntivo ritenersi illegittimo perché ottenuto per una somma superiore? In altri termini, è legittima l’opposizione presentata dal debitore contro il decreto ingiuntivo che lo obbligherebbe, altrimenti, a versare una somma superiore? La questione è stata affrontata, proprio di recente, dal tribunale di Bergamo [1]. Ecco qual è stata la soluzione adottata dai giudici.

Prima però di stabilire quali effetti determina il pagamento parziale del debito prima della notifica del decreto ingiuntivo, facciamo un passo indietro e ricordiamo come funziona il procedimento di ingiunzione di pagamento (o, come chiamato dai tecnici, procedimento monitorio).

Cos’è il decreto ingiuntivo e come funziona?

Il decreto ingiuntivo è un ordine del giudice a pagare una determinata somma. L’ordine viene ovviamente rivolto al debitore inadempiente su richiesta del creditore. In particolare, quest’ultimo, presentando una prova scritta del proprio credito, ottiene dal magistrato l’ingiunzione di pagamento che poi, a propria cura e spese, dovrà notificare al debitore. La prova scritta può essere anche un contratto, una fattura, la delibera di approvazione del rendiconto condominiale, una dichiarazione del debitore con cui questi ammette il debito, e così via.

Il debitore prende conoscenza del decreto ingiuntivo solo nel momento in cui riceve l’atto dalle mani dell’ufficiale giudiziario (è consentita anche la notifica a mezzo posta o pec).

A quel punto, il debitore ha due scelte: o pagare l’intera somma indicata nel decreto ingiuntivo (maggiorata delle spese legali e degli interessi) oppure fare opposizione. Entrambe le scelte però vanno attuate entro massimo 40 giorni dalla notifica del decreto. Diversamente, lo stesso diventa definitivo – al pari di una sentenza passata in giudicato – e non più contestabile.

Che succede se il debitore fa un pagamento parziale prima della notifica del decreto ingiuntivo?

Come abbiamo anticipato, il pagamento parziale dopo la notifica del decreto ingiuntivo non è sufficiente a impedire che lo stesso possa essere utilizzato per avviare il pignoramento dei beni del debitore, limitatamente alla parte del debito non ancora pagata.

Vediamo ora che succede invece se il pagamento avviene prima della notifica del decreto ingiuntivo ma dopo la sua emissione. L’acconto versato dal debitore moroso dopo che il giudice ha firmato il decreto ingiuntivo ma prima della notifica dello stesso, è sufficiente a bloccare l’ingiunzione di pagamento? O meglio: è scorretto il comportamento del creditore che, dopo aver ricevuto un acconto, notifica il decreto ingiuntivo al debitore per il pagamento dell’intero credito?

Secondo la pronuncia in commento, è legittimo il decreto ingiuntivo notificato al condomino moroso dopo il pagamento di un acconto sulla maggiore somma dovuta. Nessun profilo di colpa o negligenza si configura nella richiesta di notifica dell’ingiunzione da parte del creditore dopo il versamento dell’acconto. Il decreto era stato già emesso per l’intero debito. Se il debitore avesse adempiuto alle proprie obbligazioni alle singole scadenze, il creditore non sarebbe stato costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria con il procedimento d’ingiunzione. 

Alla data di emissione del decreto ingiuntivo, il debito è quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal creditore al giudice. Il decreto ingiuntivo, quindi, alla data di sua formazione, è esente da vizi, valido, perfetto e completamente efficace. Il creditore, alla data di redazione del decreto ingiuntivo, non può del resto sapere se il debitore corrisponderà o meno un acconto. 

Il decreto ingiuntivo è quindi valido ma va da sé che il creditore, nel caso di mancato pagamento, potrà agire in via esecutiva solo per l’importo residuo del credito, al netto dell’acconto versato, e non per l’intera somma indicata nel decreto ingiuntivo stesso.


note

[1] Trib. Bergamo, sent. n. 1924/2020 del 31.12.2020.


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