Fotocopia e falsificazione contrassegno disabili: ultime sentenze


Pass invalidi: le due interpretazioni della Cassazione sul reato di falso.
In tema di falsificazione contrassegno disabili, la Cassazione è altalenante tra due opposti indirizzi. Secondo una prima interpretazione, più rigorosa, il falso scatterebbe tutte le volte in cui l’opera di contraffazione sia tale da trarre in inganno chiunque (si pensi a una fotocopia a colori plastificata). Ci sarebbe pertanto responsabilità penale anche qualora il falsificatore sia in possesso del pass originale di cui ha fatto la copia solo per usarla su un’altra auto. Il reato di falso non scatta solo in presenza di un falso grossolano, tale da non trarre in inganno il verbalizzante, come nell’ipotesi della fotocopia in bianco e nero.
Secondo una seconda tesi, più favorevole al reo, il falso scatterebbe solo quando viene realizzato un contrassegno ex novo, di cui non si possiede un originale.
Qui di seguito riporteremo alcune delle ultime sentenze in materia di fotocopia e falsificazione contrassegno disabili.
Indice
- 1 Uso di fotocopia del pass per parcheggio invalidi e integrazione del reato di uso di atto falso
- 2 Integra reato fotocopiare il pass invalidi di altri e apporlo sulla propria auto
- 3 L’utilizzo di fotocopia del pass disabili integra reato se è in grado di ingannare il pubblico ufficiale
- 4 La fotocopia di un originale del pass invalidi che si possiede non è reato
- 5 In tema di uso di atto falso, rileva qualsiasi modalità di utilizzo dell’atto se con il fine di perseguire lo scopo conforme allo stesso
- 6 L’esposizione nell’autovettura del permesso disabili rilasciato ad un terzo non integra delitto di truffa
- 7 Falsità in atti
Uso di fotocopia del pass per parcheggio invalidi e integrazione del reato di uso di atto falso
Solo se nell’intenzione dell’agente il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero, senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno, viene automaticamente escluso il reato di uso di falso (nella specie, il pass per parcheggio invalidi era stato esposto come fosse l’originale, costituendone la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente in modo tale da avere l’apparenza dell’originale).
Cassazione penale sez. V, 20/10/2020, n.836
Integra reato fotocopiare il pass invalidi di altri e apporlo sulla propria auto
In caso di riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi, attribuito ad altri, ed esposizione di tale copia sul proprio veicolo si configura il reato di falso materiale commesso dal privato in autorizzazioni amministrative laddove tale documento abbia l’apparenza dell’originale e come tale venga utilizzato, non presentandosi quale mera riproduzione.
Cassazione penale sez. V, 29/03/2018, n.32366
L’utilizzo di fotocopia del pass disabili integra reato se è in grado di ingannare il pubblico ufficiale
Integrano il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.
Cassazione penale sez. II, 25/05/2017, n.38816
La fotocopia di un originale del pass invalidi che si possiede non è reato
L’utilizzo dell’autorizzazione da parte della titolare legittima l’azione di fotocopiatura, non come abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dell’atto la mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva la prevenuta e che ne avevano giustificato il rilascio.
Cassazione penale, 23/09/2016 – 20/04/2017, n. 18961
In tema di uso di atto falso, rileva qualsiasi modalità di utilizzo dell’atto se con il fine di perseguire lo scopo conforme allo stesso
Ai fini della configurabilità del reato di uso di un atto falso previsto dall’art. 489 c.p., non è rilevante la finalità perseguita dall’agente, né l’idoneità concreta dell’atto al conseguimento di un vantaggio, essendo a tal fine sufficiente qualsiasi modalità di utilizzo del documento falso con il fine di perseguire uno scopo conforme allo stesso (fattispecie relativa all’utilizzo di un falso contrassegno per il parcheggio degli invalidi utilizzato per parcheggiare sulle strisce blu).
Cassazione penale sez. V, 06/03/2017, n.13925
L’esposizione nell’autovettura del permesso disabili rilasciato ad un terzo non integra delitto di truffa
Non integra il delitto di truffa la condotta di chi espone sul parabrezza di un’autovettura la riproduzione scannerizzata di un permesso per disabili rilasciato ad un terzo, giacché difetta, quale requisito implicito della fattispecie, l’atto di disposizione patrimoniale, che costituisce l’elemento intermedio derivante dall’errore ed è causa dell’ingiusto profitto con altrui danno; detta condotta integra, invece, l’illecito amministrativo di cui all’art. 188, commi 4 e 5, c. strad., che contempla tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi. (In motivazione la S.C., nel disattendere la prospettazione del p.m. ricorrente, secondo cui l’atto di disposizione patrimoniale integrante la truffa può consistere anche in un’omissione idonea a produrre danno, nella specie coincidente con la dalla copia del permesso esposta sul parabrezza, ha rilevato che il reato non sarebbe comunque ipotizzabile, mancando la necessaria cooperazione della vittima).
Cassazione penale sez. II, 13/01/2017, n.11492
Non integra il delitto di truffa la condotta di chi allega false dichiarazioni di invalidi al ricorso al Prefetto avverso verbali di accertamento per violazioni al codice della strada, nel quale prospetta falsamente di aver trasportato persone titolari di contrassegno per disabili, in quanto l’eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale.
Cassazione penale sez. II, 13/02/2015, n.9951
Falsità in atti
Integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477- 482 c.p.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.), la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale – nell’interesse proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione.
Cassazione penale sez. V, 24/06/2014, n.47079
Integra il reato di cui agli art. 477 e 482 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale: ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale. (Fattispecie relativa a contrassegno automobilistico per invalidi, utilizzato per l’accesso alle corsie preferenziali, realizzato dal titolare con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale).
Cassazione penale sez. V, 23/10/2013, n.1702
Il reato di cui all’art. 469 c.p. non concorre con i reati di falsità in atti, ma trovano applicazione solo le disposizioni relative ai secondi, quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso è indispensabile ai fini della falsificazione del documento. (Fattispecie in cui la condotta di contraffazione di un permesso per invalidi era stata realizzata attraverso la fotocopia di altro documento nella parte che ne includeva il contrassegno).
Cassazione penale sez. V, 23/10/2013, n.1702