Si può girare a volto coperto?


Camminare in strada con il viso mascherato: è legale? Caschi, elmi e protezioni per il volto: quando si rischia l’arresto?
La Costituzione tutela espressamente il diritto di poter circolare liberamente nel territorio italiano, salvo specifiche restrizioni (ad esempio, quelle dettate per motivi sanitari). Libertà di movimento non significa però poter girare in strada violando altre disposizioni. Ad esempio, non sarebbe possibile passeggiare nudi in un luogo pubblico (leggi l’articolo Nudismo: è reato?). In modo speculare, non si può girare per strada troppo coperti. Per la precisione, la legge pone alcune prescrizioni per quanto riguarda l’occultamento del proprio viso.
Si può girare a volto coperto? Sin da subito, possiamo dire che, secondo la legge, andare in giro col viso coperto non è legale. Per ragioni di sicurezza, le persone devono potersi identificare, in modo da favorire il lavoro delle forze dell’ordine. Si pensi a un piazza gremita di persone mascherate: se venisse commesso un reato, gli agenti non saprebbero chi inseguire né le telecamere potrebbero identificare il responsabile. Ecco perché la legge non tollera questo comportamento.
Il problema della legislazione italiana è, come sempre, la scarsa chiarezza. Come vedremo, a volte, comparire in pubblico col volto coperto è un mero illecito amministrativo; altre volte, invece, costituisce un vero e proprio reato per il quale si rischia perfino l’arresto in flagranza. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura.
Indice
Volto mascherato in luogo pubblico: è legale?
Come anticipato in premessa, l’ordinamento giuridico italiano non è favorevole al fatto che si cammini in strada oppure in altro luogo pubblico con il volto coperto.
Secondo la legge [1], è vietato comparire mascherato in luogo pubblico. In pratica, per legge, non si può stare in un luogo pubblico con il volto coperto oppure reso irriconoscibile da una maschera o qualsiasi altro indumento che svolge funzione equivalente.
Per luogo pubblico deve intendersi qualsiasi posto ove sia possibile accedere senza alcuna restrizione: si pensi a una piazza, una via, ecc. Non è proibito, invece, comparire mascherato in un luogo aperto al pubblico.
Per luogo aperto al pubblico si intende un posto nel quale è possibile accedere ma solo a determinate condizioni: si pensi al cinema, al teatro o al museo, ove si può entrare solamente pagando il biglietto.
Girare col volto mascherato: cosa si rischia?
Girare col volto mascherato è illegale ma non è reato. Per legge, per chi viola il divieto di comparire mascherato in un luogo pubblico è prevista la sanzione amministrativa da 10 a 103 euro.
In pratica, chi si mostra in pubblico con il volto completamente coperto incorre solamente in una sanzione amministrativa, avverso la quale potrà fare ricorso al Prefetto o davanti al giudice civile. Non rischierà invece alcuna condanna penale.
Esistono tuttavia delle ipotesi in cui indossare caschi o altri strumenti idonei a celare l’identità della persona costituisce reato. Vediamo quando.
Girare con caschi e copricapi: è reato?
Secondo la legge [2], è vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
È in ogni caso vietato l’uso di caschi e di altri mezzi equivalenti in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo per le quali l’uso di detti strumenti è necessario (si pensi a una corsa con le moto).
Questa norma di legge, successiva a quella vista nei paragrafi precedenti, amplia il divieto generico di non comparire in luogo pubblico col volto mascherato, sanzionando – questa volta penalmente – chi si mostra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con caschi o qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
La pena per questa condotta è l’arresto da uno a due anni e l’ammenda da mille a duemila euro, con possibilità altresì di procedere all’arresto in flagranza.
La pena aumenta (arresto da due a tre anni e ammenda da duemila a seimila euro) se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Girare a volto coperto: quando è reato?
In base alla legislazione italiana, possiamo sicuramente affermare che girare in luogo pubblico col volto coperto è un illecito. Il problema è che, a volte, questa condotta può costituire reato. Quando girare a volto coperto è effettivamente un reato perseguibile penalmente?
Alla luce di quanto detto sinora, si deve ritenere che costituisca reato girare con il volto coperto quando si utilizzino caschi (tipo quelli dei motociclisti), elmi o copricapi simili. In casi del genere, la condotta costituisce reato anche se commessa in luogo aperto al pubblico (uno stadio, ad esempio).
Al contrario, la semplice condotta di chi maschera il proprio volto con mezzi diversi da coperture protettive della testa non costituisce reato, ma illecito amministrativo, così come visto nel primo paragrafo.
Ad esempio, chi passeggia in piazza con una mascherina nera che gli copre gli occhi rendendolo irriconoscibile, commetterà un illecito amministrativo; lo stesso se indossa un passamontagna in piena estate percorrendo le strade della città (a tal proposito, si legga l’articolo Cosa si rischia a uscire con un passamontagna).
Al contrario, chi circola in strada con un casco integrale da motociclista pur non essendovi alcuna necessità, commetterà reato e potrà perfino essere arrestato.
Non è mai illegale, invece, coprire il volto per giustificate esigenze: si pensi alla mascherina chirurgica indossata per ragioni sanitarie oppure al casco per una gara di enduro.
note
[1] Art. 85, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
[2] Art. 5, legge 22 maggio 1975 n. 152, mod. da legge n. 533 dell’8 agosto 1977 e D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
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