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I doveri di informazione dell’avvocato verso il cliente

17 Gennaio 2021 | Autore:
I doveri di informazione dell’avvocato verso il cliente

Tutti gli obblighi di informazione che il legale ha nei confronti del proprio assistito. Cosa succede in caso di comportamento scorretto del difensore?

Il cliente che conferisce incarico all’avvocato firma un contratto di mandato in piena regola con il quale si impegna a retribuirgli la prestazione professionale. Dal proprio canto, il difensore assume una serie di obblighi, non ultimo quello di tenere costantemente informato il proprio assistito circa lo stato della procedura affidatagli e l’esito. Cosa succede se l’avvocato tiene all’oscuro di tutto il proprio assistito? Quali sono i doveri di informazione dell’avvocato verso il cliente? Secondo la legge, l’avvocato non è tenuto solamente a dover presenziare alle udienze e a redigere tempestivamente le memorie difensive, ma deve anche costantemente tenere aggiornato il proprio assistito circa lo stato della pratica che sta seguendo.

Ovviamente, l’avvocato non è tenuto a inseguire il cliente che, per primo, dimostra totale disinteresse per la sua posizione; deve però renderlo edotto almeno delle situazioni più importanti, come ad esempio dell’emissione della sentenza. Se vuoi sapere quali sono i doveri di informazione dell’avvocato verso il proprio assistito, prosegui nella lettura.

Doveri di informazione: cosa sono?

Tra gli obblighi nascenti in capo all’avvocato in seguito al conferimento del mandato, vi sono quelli di informazione.

Sin da subito, possiamo anticipare che i doveri di informazione consistono nell’obbligo di tenere informato il proprio assistito circa lo stato della procedura o comunque della pratica di cui il legale si sta occupando.

Non solo: fa parte dei doveri di informazione anche quello di avvisare il proprio assistito dei diritti di cui gode al momento del conferimento dell’incarico, come ad esempio quello di accedere al gratuito patrocinio.

Doveri di informazione dell’avvocato: quali sono?

I doveri di informazione dell’avvocato sono analiticamente indicati all’interno del Codice di deontologia forense, cioè del corpo di norme che individua i comportamenti che deve tenere l’avvocato nei confronti dei clienti, dei colleghi e dei magistrati.

A proposito dei doveri di informazione nei confronti della clientela, il Codice [1] stabilisce che l’avvocato deve:

  • informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione;
  • informare il cliente sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili;
  • se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione;
  • all’atto del conferimento dell’incarico, informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, nonché di tutti i percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti dalla legge;
  • ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
  • rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa;
  • ogni qualvolta ne venga richiesto, informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato e fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
  • comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso;
  • riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.

Doveri di informazione: sanzioni disciplinari

Nel caso in cui venga meno a uno dei doveri di informazione visti nel paragrafo precedente, l’avvocato rischia di incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste dal Codice deontologico. Per la precisione, l’avvocato rischia di subire un avvertimento, di incorrere in una censura da parte del competente organismo disciplinare oppure, nei casi più gravi, perfino di essere sospeso.

Con l’avvertimento, l’avvocato viene informato che ha tenuto una condotta contrastante con le norme deontologiche ed è invitato ad astenersi da commettere altre violazioni.

La censura è molto simile all’avvertimento: si tratta di un rimprovero formale nei casi di violazioni non irrilevanti.

La sospensione è un provvedimento decisamente più severo, applicato solo nei casi più gravi di violazione dei doveri di informazione. La sospensione comporta l’esclusione dell’avvocato dall’esercizio della professione e può essere comminata solamente nel caso di gravi e ripetute condotte lesive nei riguardi del cliente.

Doveri di informazione: responsabilità professionale

La violazione dei doveri di informazione può comportare il sorgere di una responsabilità civile vera e propria. In altre parole, il difensore, omettendo le necessarie comunicazioni al cliente, rischia di dover pagare il risarcimento dei danni causati dalla propria condotta.

La responsabilità professionale dell’avvocato scatta solamente nell’ipotesi in cui al comportamento scorretto del legale segua un danno concreto al proprio assistito.

In buona sostanza, l’avvocato sarà costretto a pagare il risarcimento al proprio assistito solamente se:

  • è venuto meno alla propria obbligazione di mezzi e/o di risultato;
  • ha causato un danno al proprio assistito;
  • il danno è conseguenza diretta della condotta dell’avvocato;
  • il pregiudizio non si sarebbe prodotto se l’avvocato avesse tenuto una condotta corretta.

L’ultimo aspetto è di particolare importanza. La responsabilità professionale dell’avvocato sussiste soltanto se il cliente è in grado di dimostrare che il danno patito è conseguenza diretta dell’inadempimento del difensore, tanto che, se questi avesse espletato correttamente il proprio mandato, il danno non si sarebbe verificato.

Al contrario, se il pregiudizio del cliente era inevitabile, nel senso che si sarebbe prodotto anche se l’avvocato fosse stato perfettamente diligente, allora non si ha diritto a nessun risarcimento.

Di conseguenza, se l’avvocato omette una delle comunicazioni a cui era obbligato non necessariamente incorrerà in responsabilità professionale. Ciò accade solamente se l’assistito è in grado di dimostrare che la mancata comunicazione gli ha causato un pregiudizio diretto e concreto.


note

[1] Art. 27, cod. deont. for.

Autore immagine: pixabay.com


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