Versamenti dal conto della compagna: rischio controllo fiscale?


Bonifico mensile: può generare sospetti in capo all’Agenzia delle Entrate?
Un nostro lettore, in attesa di sposarsi, ha acquistato la prima casa sottoscrivendo un mutuo con la banca. Ora, sta pagando le rate mensili, con addebito sul proprio conto corrente del relativo importo. Nello stesso tempo, l’attuale compagna, che dovrà andare a vivere con lui nel suddetto immobile, opera mensilmente un bonifico pari al 50% dell’importo di tale rata, a titolo di partecipazione alle spese per la futura abitazione familiare.
Il lettore ci chiede se tali versamenti ricevuti sul conto possono generare qualche sospetto nell’Agenzia delle Entrate. In caso di versamenti dal conto della compagna c’è rischio di controllo fiscale?
La questione va affrontata nei seguenti termini.
Ogni versamento di denaro sul conto, ricevuto da terzi genera una “presunzione di reddito” in capo al Fisco e ai danni del contribuente che spetta a quest’ultimo smontare. È quest’ultimo cioè che deve dimostrare che tali importi non sono soggetti a tassazione (come nel caso di donazioni o di rimborso spese). La prova deve essere necessariamente documentale ed avere data certa.
Tutte le volte in cui i versamenti di denaro provengono da un familiare convivente non c’è bisogno di fornire prove particolari, presumendosi che gli stessi siano compiuti in ottemperanza del vincolo di reciproca assistenza che il Codice civile impone a chi fa parte del medesimo nucleo familiare. Tale almeno è l’orientamento sino ad oggi sposato dalla giurisprudenza della stessa Cassazione. Ad esempio, la moglie che riceve sistematicamente dal marito del denaro sul proprio conto non è tenuta a giustificare tali accrediti all’Agenzia delle Entrate.
Il problema si pone invece con riferimento alle persone non conviventi, sebbene legate da un vincolo affettivo, come nel caso dei fidanzati, futuri sposi.
Nel caso di mutuo cointestato, si ritiene che i versamenti fatti da uno dei due intestatari in favore dell’altro, a titolo di rimborso parziale della rata, non generino sospetti proprio per via dell’esistenza di un contratto scritto con la banca. Sarà tuttavia bene, in casi del genere, indicare nella causale del bonifico la giustificazione dello stesso.
Viceversa, nel caso di mutuo intestato a uno solo dei due partner, sarà opportuno che i due firmino una scrittura privata da registrare all’Agenzia delle Entrate o da autenticare a mezzo di notaio, in modo da fornire ad essa una data certa. Nella scrittura privata, i due dovranno formalizzare l’accordo con cui uno di loro si assume l’impegno a corrispondere all’altro il rimborso di parte del mutuo sostenuto.
In merito, la Cassazione ha detto più volte che l’Agenzia delle Entrate non può presumere che i versamenti sul conto corrente del professionista costituiscano compensi non dichiarati qualora quest’ultimo dimostri che le somme accreditate rappresentino delle liberalità da parte di familiari. Nel concetto di familiari vanno intesi anche quelli non necessariamente legati dal vincolo di coniugio ed a prescindere dalla convivenza.
Insomma, tutto si basa sull’onere della prova, onere che compete comunque sempre sul contribuente.