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Errore codici pagamento tributi: si può correggere?

23 Gennaio 2021
Errore codici pagamento tributi: si può correggere?

In prossimità della scadenza quinquennale, ho ricevuto delle cartelle esattoriali per sanzioni e pagamenti Imu insufficienti eseguiti, altresì, indicando, erroneamente, i codici tributo. Volevo, innanzitutto, sapere se la notifica partita a dicembre, ma arrivata a gennaio è corretta. Inoltre, come posso reagire all’atto ricevuto?

È corretta la conclusione secondo la quale i tributi locali, come l’Imu, e/o le sanzioni amministrative si estinguono dopo cinque anni e che l’interruzione del decorso della prescrizione possa avvenire anche nell’ultimo mese utile.

È, altresì, possibile che la notifica dell’atto sia compiuta, tempestivamente, con le modalità da lei descritte in quesito.

Per l’esattezza, a proposito degli atti giudiziari, deve sapere che la comunicazione si intende efficacemente eseguita per l’ente accertatore nel momento in cui questi affida l’atto, per la spedizione, all’ufficiale giudiziario o al messo comunale. Non importa, pertanto, se poi, materialmente, il plico arriva al destinatario anche molti giorni dopo. Ovviamente, tale argomentazione è sostenuta dall’interpretazione espressa dalla giurisprudenza della Cassazione [1] nonché da una nota pronuncia della Corte Costituzionale [2].

Sembra, quindi, che nelle cartelle esattoriali di cui parla venga chiesto il pagamento di sanzioni legate al saldo dell’imposta avvenuto, però, indicando un codice tributo o ufficio errato.

In tali casi, però, non dovrebbe essere comminata alcuna ammenda, visto che la legge esclude che possano essere irrogate delle sanzioni allorché il versamento sia stato eseguito, tempestivamente, ma a favore di un ufficio o di un concessionario diverso [3].

In queste circostanze, in particolare, dovrebbe essere sufficiente una comunicazione all’ente locale in cui si specifica che il pagamento è stato fatto, ma che è necessario abbinarlo correttamente, visto l’errore commesso nel codice tributo riportato nell’F24. Oppure, se fosse stata fatta confusione sull’ente destinatario dell’imposta, occorrerebbe inviare a questi una richiesta di riversamento del tributo a favore di quello a cui sarebbe spettato di diritto.

Pertanto, se si tratta di pagamenti tempestivamente eseguiti, ma soltanto erroneamente indirizzati, alla luce delle precedenti considerazioni ed indicazioni, le consiglio di attivarsi presso l’ente locale di riferimento per la sospensione delle sanzioni emesse e il successivo annullamento, magari facendosi supportare da un legale che l’aiuti in tale attività, ove mai dovesse ritenerla eccessivamente complessa.

Se invece, le cartelle esattoriali di cui parla contemplano, altresì, degli importi non versati (ad esempio, il saldato non era sufficiente a coprire, integralmente, l’imposta dovuta), non essendo ancora decorsa la prescrizione, sotto questo aspetto non ci sarebbero i presupposti per contestare la cartella.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello


note

[1] Cass. civ. sent. n. 4943/2014 – ord. n. 385/2017

[2] Corte Cost. sent. n. 477/2002

[3] Art. 13 co.7 D.lgs. n. 471/1997


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