Atti sessuali con minore: se lei finge di essere più grande c’è responsabilità penale.
L’emancipazione ha bussato anche alla porta del nostro Paese. I teenagers maturano esperienze che un tempo erano appannaggio solo dei più grandi. Esperienze positive, come i viaggi e il lavoro, ma anche negative come la droga e l’alcol. In mezzo ci sta il sesso, che può essere buono o cattivo a seconda della persona con cui lo si condivide. Ed è proprio per tutelare scelte consapevoli che la legge pone dei limiti: si possono avere rapporti sessuali solo a partire da 14 anni. Prima di questo momento, è reato. Reato che commette solo il più adulto e non chiaramente il minore, considerato incapace di comprendere il senso delle proprie azioni e, quindi, facilmente condizionabile. In via eccezionale, si possono avere rapporti a 13 anni se l’altro partner non ne ha più di 17.
Non è però facile stabilire chi ha superato i 14 anni e chi invece è al di sotto di tale soglia, specie se la differenza è solo di pochi mesi. Il trucco, l’abbigliamento, gli atteggiamenti libertini possono rivelare un’età biologica non corrispondente a quella anagrafica. Senza contare che potrebbe essere lo stesso minorenne a mentire e a non voler rivelare la propria vera età.
In caso di dubbi sull’età del giovane, al bancone del bar, il cameriere deve chiedere un documento d’identità, cosa assai più improbabile quando si è appartati e all’inizio delle effusioni amorose o magari si è nel bel mezzo di uno scambio di messaggi in chat. Cosa succede in questi casi se ci si sbaglia incolpevolmente? Ed inoltre, fare sesso con minore che mente sull’età è reato? Chi viene “ingannato” dalla minorenne è ugualmente responsabile?
Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce dei chiarimenti sino ad oggi fatti dalla giurisprudenza della Cassazione [1].
Indice
Fare sesso con una minorenne è reato?
Fare sesso con una ragazza (o un ragazzo) minorenne è reato solo se questi ha meno di 14 anni. Se ne ha di più, gli atti sessuali sono liberi.
Chiunque quindi può stare con una giovane di 14 anni, anche se la differenza d’età tra i due è notevole. Così, parlando per iperbole, un quarantenne potrebbe stare con una quattordicenne se lei è consenziente. Non potrebbe invece se si trattasse del suo insegnante, istruttore di musica o di un convivente (ad esempio, il compagno della madre): in tal caso, è necessario che la ragazza abbia compiuto almeno 16 anni.
Una persona di 13 anni può avere però rapporti sessuali se la differenza d’età con il partner non supera 4 anni. Il che significa che una tredicenne può stare con un coetaneo o una persona di massimo 17 anni. Se però il più adulto ha 18 anni, deve attendere che la ragazza compia almeno 14 anni per andare a letto con lei.
Sesso con minore: cosa si rischia?
La legge pone la responsabilità degli atti sessuali con un minorenne solo a carico del più adulto. E non potrebbe essere diversamente: la norma infatti ha come scopo quello di tutelare la persona più debole e non di punirla.
Dunque, in caso di sesso con una minorenne, il procedimento penale riguarda solo colui che ha più di 14 anni. Per rispondere dei reati, infatti, non bisogna essere necessariamente maggiorenni: dai 14 anni in su, si è penalmente responsabili. E la pena non è di poco conto: scatta infatti la reclusione da sei a dodici anni. Non c’è minore gravità della condotta se i due sono consenzienti e se le famiglie sono consapevoli della relazione tra i due.
Che succede se la minorenne mente sulla sua età?
Ci si può fidare dell’età dichiarata dalla minorenne e dal suo aspetto fisico oppure bisogna accertarsene personalmente, fino addirittura a chiederle i documenti d’identità? Che succede se una ragazza, in chat, dichiara di avere più di 14 anni e invece ne ha di meno? La legge non giustifica l’ignoranza circa l’età della minorenne. Per la Cassazione non sono sufficienti neanche le sole rassicurazioni verbali circa l’età fornite dal minore o da terzi [1]. Anche il fatto di essere stati ingannati dalla giovane che abbia mentito sui propri anni non è una valida scusa per evitare la condanna penale. Lo potrebbe essere se la giovane producesse una carta d’identità falsa, con le proprie generalità alterate.
Questo in buona sostanza significa che il maggiorenne deve fare tutto ciò che è nel suo potere per accertarsi dell’effettiva età della giovane, finanche chiedendole di esibire la carta d’identità qualora dovesse nutrire dubbi. L’incertezza dunque ricade sul più grande.
Chat con minorenne: è reato?
Fino a quando non si hanno rapporti sessuali, il semplice scambio di messaggi non costituisce reato. Ma attenzione: esiste un reato ulteriore, oltre a quello degli atti sessuali, che la legge punisce. Si tratta dell’adescamento di minorenni. Il comportamento è quello di chi cerchi di carpire la fiducia di una persona con meno di 16 anni, attraverso artifici o lusinghe, al fine di avere rapporti sessuali.
L’esempio tipico è quello dell’adulto che, in una chat, finga di essere più giovane al fine di irretire una ragazza e andare a letto con lei o di chi invece le faccia credere di essere follemente innamorato solo per avere un rapporto sessuale. In questi casi, quindi, anche se non c’è consumazione del rapporto, scatta il reato. E per il reato, qui, è sufficiente che la giovane abbia meno di 16 anni e non 14 come invece nel caso degli atti sessuali. Ciò perché si ritiene che sia maggiormente condizionabile una ragazzina dinanzi alle lusinghe – verbali o scritte – di uno più adulto di lei e “navigato”.
note
[1] Cassazione penale sez. III, 31/01/2019, n.17370. Cassazione penale sez. III, 04/04/2017, n.775. In tema di rapporti sessuali con una minorenne, l’ignoranza o il dubbio dell’età della persona offesa scriminano solo se diligentemente valutati dall’imputato.
In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l’ignoranza da parte del soggetto agente dell’età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l’età fornite dal minore e, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua. (Fattispecie in cui la vittima non aveva indicato con chiarezza la sua età, ma aveva solo lasciato intendere all’imputato di avere quindici anni).