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Quando e chi può rivolgersi al Giudice di Pace?

19 Gennaio 2021
Quando e chi può rivolgersi al Giudice di Pace?

Giudice di pace: a che serve e quando mi devo rivolgere a lui anziché ad un tribunale? 

Si sente spesso dire che il Giudice di Pace è l’organo della giustizia più vicino al cittadino, che a questi ci si può rivolgere tutte le volte in cui si hanno quei piccoli problemi della vita quotidiana che necessitano di una tutela immediata, celere e informale. 

Molte di queste affermazione però sono false o, comunque, facilmente equivocabili. Se anche nell’originaria intenzione del legislatore, il Giudice di Pace doveva essere quella figura della magistratura più a contatto con il popolo, volta a sostituire il vecchio Pretore, di fatto si tratta solo di un organo competente per determinati tipi di controversie, il cui funzionamento ricalca quello del tribunale, salvo alcune minime differenze.

In questo breve articolo spiegheremo quando e chi può rivolgersi al Giudice di Pace, quale procedura è necessario rispettare per presentare un ricorso e quali sono le regole da rispettare.

Chi è il Giudice di Pace?

Come dice il nome stesso, il Giudice di Pace è appunto un «giudice», non dissimile quindi da tutti gli altri giudici. 

Quando si sente dire che il Giudice di Pace è un giudice «onorario» e non «togato» si intende dire che, per rivestire tale ruolo, non è necessario intraprendere il consueto percorso della magistratura ordinaria. I criteri di selezione sono diversi, seppure avvengono sempre tramite un bando. È più facile diventare Giudici di Pace che giudici togati, ma l’incarico è a termine e non per tutta la vita. 

Il Giudice di Pace decide sia le questioni di natura civilistica che penale.

Chi si può rivolgere al Giudice di Pace? 

Ciascun cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace per la tutela dei propri diritti. Tuttavia, come per le cause ordinarie, è sempre necessaria l’assistenza di un avvocato che funga da difensore tecnico.

Solo eccezionalmente la legge consente alla parte di difendersi da sola. Ciò avviene in due casi: 

  • nei ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative, come nel caso di impugnazione delle multe stradali;
  • nelle cause di valore non superiore a 1.100 euro.

Chiaramente, il fatto che il cittadino decida di ricorrere da solo al Giudice di Pace non lo esonera dal rispetto delle regole di procedura civile, la cui violazione potrebbe pregiudicare il buon esito del giudizio. Trattandosi quindi di regole di natura tecnica a volte molto complicate è sempre preferibile avvalersi di un avvocato.

Come e quando ci si rivolge al Giudice di Pace?

Come abbiamo detto, il Giudice di Pace è un normalissimo giudice. A questi ci si rivolge non come ad un comune ufficio della Pubblica Amministrazione, in modo informale e diretto, ma intraprendendo una regolare causa, così come avviene in tribunale. Il Giudice di Pace quindi non è un organo aperto alle istanze del cittadino che presta udienza a semplice richiesta.

La particolarità del Giudice di Pace è costituita da una specifica competenza in merito a determinati tipi di controversie, di cui parleremo a breve.

Per ricorrere al Giudice di Pace bisogna quindi rispettare le regole stabilite dal Codice di procedura civile, notificando quindi un atto di citazione al proprio avversario o depositando un atto di ricorso in cancelleria, a seconda di cosa prescrive la legge.

Che differenza c’è tra Giudice di Pace e tribunale

Viene a questo punto normale chiedersi che differenza c’è tra Giudice di Pace e tribunale. La differenza è solo per una ripartizione interna di competenze. Al primo, sono deferite le cause di minor valore e al secondo quelle invece di particolare importanza.

Non è quindi il cittadino a decidere quando rivolgersi al Giudice di Pace, ma è la legge a indirizzarlo a quest’ultimo o al tribunale a seconda dell’oggetto della controversia.

Facciamo un esempio. 

Marcello acquista un elettrodomestico ma questo, dopo neanche un mese, si guasta. Il venditore non vuole però prestargli assistenza. Così Marcello, risultati inutili i tentativi di una composizione bonaria della vertenza, nomina un avvocato di fiducia affinché faccia causa al negoziante. Poiché il valore della causa è di valore baso, il legale avvierà un giudizio presso il Giudice di Pace e non in tribunale.

Quando è competente il Giudice di Pace?

Abbiamo detto che il Giudice di Pace è un normale giudice, competente però in determinate cause giudicate dalla legge di importanza inferiore rispetto a quelle assegnate in tribunale. Per il resto, la procedura è più o meno identica a tutte le altre cause (salvo alcuni accorgimenti rivolti a rendere il processo più veloce che non sempre, tuttavia, si rivelano efficaci).

Non resta a questo punto da comprendere quando il Giudice di Pace è competente. 

Nei giudizi civili, il Giudice di Pace decide nelle cause aventi ad oggetto:

  • apposizione di termini (determinazione dei confini) e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
  • rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, in materia di immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; 
  • opposizione a sanzioni amministrative e alle ordinanze-ingiunzione o alle ordinanze che dispongono la sola confisca;
  • opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
  • impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;
  • espulsione dei cittadini extra UE;
  • cause relative a beni mobili (se non attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice) fino all’ammontare di 5.000 euro;
  • cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino all’ammontare di 20.000 euro;
  • opposizione all’ordinanza-ingiunzione con la quale la PA commina una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 15.493 euro.


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