Se hai ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità su una strada minore, provinciale o comunale (quindi non su un’autostrada o una superstrada) controlla che nel verbale siano indicati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione a collocare l’impianto di rilevamento autovelox in quel tratto: se questo dato manca, il verbale può essere annullato dal giudice e non dovrai pagare la multa.
Autovelox senza decreto prefettizio: quando la multa è nulla


In quali casi il verbale deve riportare gli estremi del provvedimento autorizzativo a pena di illegittimità della contestazione della violazione.
Una delle norme di legge più chiare, ma meno applicate dai Comuni italiani, è quella che riguarda l’autorizzazione ad installare impianti autovelox sulle strade. Per poterlo fare legittimamente serve, tra gli altri requisiti, un apposito decreto del Prefetto; ma spesso accade che questo indispensabile provvedimento manchi, oppure che riguardi un tratto diverso da quello dove è stato posizionato l’apparecchio o, ancora, che il verbale di contravvenzione non lo menzioni.
Così molti automobilisti sono costretti a ricorrere al giudice di pace per l’annullamento della multa, ma spesso gli Enti locali si oppongono e non sempre le sanzioni vengono cancellate; allora, i conducenti resistono e le cause proseguono con l’appello in tribunale, fino ad arrivare in Cassazione.
Si tratta dunque di stabilire quando la multa è nulla per gli autovelox senza decreto prefettizio. Non sarà difficile capirlo: nel solo mese di gennaio 2021 la Suprema Corte si è già occupata per ben tre volte di questi casi e la posizione degli Ermellini è stata unanime in tutte le occasioni, sul solco di altre numerose precedenti sentenze.
Se l’orientamento della giurisprudenza sul punto è ormai chiaro, il sollievo per i multati, però, non è pieno: come vedrai tra poco, è possibile ottenere l’annullamento solo quando l’autovelox non è presidiato dalle forze di polizia e se l’eccesso di velocità viene rilevato su una strada “minore”, non quindi su autostrade o superstrade.
Indice
Multa con autovelox: contestazione immediata o differita
Le infrazioni rilevate con gli autovelox possono essere contestate immediatamente al trasgressore, che viene fermato sul posto mentre è alla guida, oppure in via differita, cioè successivamente, mediante invio del verbale con raccomandata o Pec avente valore di notifica.
La regola base è quella della contestazione immediata, ma non sempre essa è possibile. Il Codice della strada [1] ammette la possibilità di contestazione differita dell’eccesso di velocità sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed anche su tutte le «altre strade specificamente individuate dalle Prefetture».
Autovelox: il decreto prefettizio di autorizzazione
Il decreto prefettizio è il provvedimento amministrativo che serve ad individuare quali sono queste strade “minori” su cui può essere posizionato l’autovelox senza obbligo di contestazione immediata della violazione. Si tratta, precisamente, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento e, dal 2020, con il Decreto Semplificazioni, anche sui restanti tipi di strade [2].
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, invece, non c’è bisogno dell’autorizzazione del Prefetto (ferma restando la necessità di informare gli automobilisti con il cartello di avviso della presenza dell’apparecchio).
Quando il verbale deve indicare il decreto del Prefetto
Ora viene il bello, perché se su queste strade secondarie ed urbane l’eccesso di velocità è stato rilevato in automatico, in assenza della pattuglia di polizia, e c’è stata la contestazione differita, il verbale sarà nullo se è privo dell’indicazione degli estremi del decreto prefettizio che aveva autorizzato la postazione di rilevamento mediante autovelox.
Questa regola è posta a garanzia del conducente, che ha diritto a conoscere se l’installazione dell’autovelox in quel tratto di strada fosse stata preventivamente autorizzata oppure no. Senza tale indicazione, infatti, sarebbe inammissibilmente pregiudicato il suo diritto di difesa, in quanto egli non potrebbe conoscere una delle condizioni legittimanti dell’uso dell’impianto autovelox per la rilevazione della velocità sul tratto di strada che ha percorso e dove è stato multato.
Autovelox non autorizzato: quando la multa è nulla
Su questo essenziale punto, la Corte di Cassazione è intervenuta nel giro di pochi giorni con tre successive sentenze [3] [4] [5] ed ha stabilito con fermezza, in tutte e tre le occasioni, che la mancata indicazione nel verbale impugnato di ogni riferimento al suddetto decreto prefettizio rende nullo il verbale di contravvenzione.
Il Collegio ha sottolineato che il decreto prefettizio di autorizzazione è indispensabile, poiché in sua assenza «si finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere, da parte della pubblica amministrazione e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente».
La Suprema Corte ha anche richiamato l’analogo orientamento del ministero dell’Interno [6] che ha chiarito da tempo come sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento «è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità». Perciò, su tali strade il decreto prefettizio deve esserci sempre e va anche riportato nei verbali di contravvenzione elevati a carico dei conducenti per eccesso di velocità misurato con gli autovelox.
La produzione tardiva del decreto prefettizio è ammessa?
Ma cosa succede se l’Ente accertatore – che non ha indicato nel verbale gli estremi del provvedimento, pur essendone munito – produce in seguito la copia del decreto autorizzativo, ad esempio durante il giudizio di opposizione alla sanzione promosso dall’automobilista contravvenzionato? Secondo la Cassazione [7], questa esibizione tardiva non è in grado di sanare il vizio.
Siccome la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale lede l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e dunque del diritto di difesa, la violazione ormai verificatasi – rileva la Corte – «non è rimediabile nella fase di opposizione».
All’Amministrazione, dunque, è precluso produrre successivamente il decreto prefettizio, una volta che l’automobilista contravvenzionato ha sollevato il vizio della sua mancanza eccependolo nel proprio ricorso per l’annullamento della multa.
Per conoscere altri aspetti di nullità delle multe rilevate con gli apparecchi autovelox su cui si è espressa la giurisprudenza leggi anche gli articoli:
- Autovelox: ecco quando è possibile non pagare la multa;
- Autovelox mobile: l’autorizzazione del Prefetto;
- Autovelox: ultime sentenze.
note
[1] Art. 201 Cod. strada e art. 4, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. in Legge n. 168/2002, modif. dall’art. 49, co. 5-undecies, del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020..
[2] Art. 2 Codice della Strada.
[3] Cass. ord. n. 623/21 del 15 gennaio 2021.
[4] Cass. ord. n. 775/21 del 19 gennaio 2021.
[5] Cass. ord. n. 776/21 del 19 gennaio 2021.
[6] Ministero dell’Interno, Circolare 3 ottobre 2002 n. 300/A/1/54585/101/3/3/9.
[7] Cass. ord. n. 26441 del 19 luglio 2016.