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Opzione donna: gli ultimi chiarimenti dell’Inps

21 Gennaio 2021 | Autore:
Opzione donna: gli ultimi chiarimenti dell’Inps

Requisiti, decorrenze, finestre e riscatto dei contributi: ecco il contenuto della recente circolare sulla pensione anticipata per le lavoratrici.

L’Inps ha appena reso pubblica una circolare con gli ultimi chiarimenti su Opzione donna, ovvero sulla possibilità per le lavoratrici dipendenti o autonome di andare in pensione anticipatamente.

L’Istituto ricorda che i principali requisiti richiesti sono 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età anagrafica per le dipendenti, oppure 59 anni di età per le autonome. Tali requisiti devono essere stati maturati al 31 dicembre 2020: solo a questo punto, le lavoratrici possono accedere a Opzione donna sulla base del sistema di calcolo contributivo, anche dopo la prima decorrenza utile.

Non vengono applicati gli incrementi relativi alla speranza di vita ma restano confermate le cosiddette finestre di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome tra la cessazione del lavoro e l’erogazione del trattamento.

La decorrenza per il comparto scuola e per l’alta formazione artistica e musicale (Afam) vengono fissate rispettivamente dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Nel conteggio per valutare i requisiti che danno accesso alla pensione con Opzione donna, vengono calcolati i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo a favore della lavoratrice, comprese le operazioni di riscatto anche dei titoli di laurea conseguiti prima del 1996. La domanda di riscatto va presentata contestualmente alla domanda di pensione.


Ecco il testo completo del messaggio Inps n° 217 del 19.01.2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

L’articolo 1, comma 336, della legge in argomento prevede che: “All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021»”.

La disposizione normativa estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dal menzionato articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con le circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Il Direttore Generale,

Gabriella Di Michele


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