Condomino molesto: è valido il divieto di avvicinamento?


Stalking condominiale: il giudice può ordinare al vicino di stare lontano dalla vittima? In quali casi la misura cautelare può essere disposta tra condòmini?
I casi di molestie in condominio sono purtroppo all’ordine del giorno; dal vicino rumoroso a quello dispettoso passando per liti furibonde, minacce e perfino percosse, avvocati e giudici sono costantemente alle prese con problemi quotidiani più o meno gravi. Quando si esagera, però, si rischia di finire davanti al magistrato con un’imputazione penale. È il caso dello stalking, cioè degli atti persecutori posti in essere solamente per tormentare la vittima. Contro reati di questo tipo la legge prevede la possibilità di adottare misure specifiche che impediscano il ripetersi della condotta illecita. Con questo articolo vedremo se è valido il divieto di avvicinamento nel caso di condomino molesto.
Sin da subito possiamo anticipare che il divieto di avvicinamento è una misura cautelare che viene emanata dal giudice allorquando ricorrano determinate condizioni, e cioè: si proceda per determinati delitti; vi sia un concreto pericolo per l’incolumità della persona offesa. Dunque, anche se si è solamente durante la fase delle indagini e ancora non si è stabilita la colpevolezza o meno dell’indagato, il giudice può ordinargli di non avvicinarsi alla persona che lo ha denunciato. Nell’ipotesi di stalking condominiale, il giudice può ordinare all’indagato/imputato il divieto di avvicinamento alla vittima? Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con una sentenza che, se non ben intesa, può far storcere il naso. Vediamo di cosa si tratta.
Indice
Divieto di avvicinamento alla vittima: cos’è?
Per comprendere se è valido il divieto di avvicinamento imposto al condomino molesto, è necessario comprendere dapprima in consa consiste questa particolare misura cautelare.
Secondo la legge [1], con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’indagato/imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Per garantire l’osservanza di tale divieto, il giudice può imporre al destinatario della misura l’obbligo di indossare particolari strumenti che ne facilitino il controllo negli spostamenti: si pensi al braccialetto elettronico.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
Il giudice può perfino spingersi a vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo (telefono, internet, ecc.), con la persona offesa o con i familiari di questa.
Il divieto di avvicinamento può attenuarsi solamente nell’ipotesi in cui il destinatario della misura cautelare debba necessariamente frequentare determinati luoghi per valide ragioni, ad esempio per motivi di lavoro. In tali casi, il giudice prescrive le modalità con cui può avvenire la frequentazione di detti luoghi.
Divieto di avvicinamento: per quali reati?
Il giudice può ordinare il divieto di avvicinarsi alla persona offesa solamente al ricorrere di alcuni reati. In altre parole, solamente la denuncia per determinati delitti può dar luogo, se il giudice lo ritiene, al divieto di avvicinamento.
Secondo la legge [2], il divieto di avvicinamento può essere applicato solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Dunque, affinché il giudice possa disporre un divieto di avvicinamento occorre che la denuncia abbia riguardato un delitto che sia punito almeno con la reclusione (massima) di tre anni.
In questa categoria di reati rientrano, a solo titolo di esempio, lo stalking, le lesioni personali gravi, i maltrattamenti familiari e, in generale, le maggiori forme di violenza nei confronti di una persona.
Da tanto deriva che non si può chiedere al giudice l’emissione del provvedimento con cui si fa divieto di avvicinarsi alla vittima se il vicino è indagato o imputato solamente per minacce o per disturbo della quiete pubblica.
Affinché la misura cautelare scatti, bisogna procedere con reati un po’ più gravi, com’è appunto lo stalking.
Stalking condominiale: è valido il divieto di avvicinamento?
Sul finire del precedente paragrafo abbiamo detto che lo stalking legittima il giudice a emanare il divieto di avvicinamento, ovviamente se ricorre l’esigenza di tutelare la vittima nelle more del procedimento.
Il problema, però, è che il giudice deve sempre tener conto della situazione concreta in cui si trovano sia la persona offesa che l’autore del reato.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si può ordinare il divieto di avvicinamento se l’autore delle molestie vive nello stesso condominio [3].
La vicenda, in particolare, era relativa ad alcune condotte tenute da un condomino nei confronti della famiglia del vicino. Questi, ritenendo dovuta la riconsegna dell’appartamento in ragione di alcuni giudizi in materia civile, poneva in essere condotte disturbative e molestie volte a ottenere l’allontanamento della famiglia dal condominio.
Il giudice comminava la misura del divieto di avvicinamento, imponendo al reo di mantenere una distanza pari ad almeno dieci metri dalla casa del vicino.
Il condomino accusato di stalking ricorreva con successo in Cassazione. Secondo la Suprema Corte, in caso di stalking condominiale la misura non è corretta in quanto vittima e carnefice sono adiacenti. In pratica, non può essere valida una misura che preveda un divieto di avvicinamento se gli appartamenti sono confinanti.
Molestie condominiali: quando c’è divieto di avvicinamento?
Con la sentenza sopra richiamata la Corte di Cassazione non ha voluto escludere del tutto la possibilità che, in caso di stalking condominiale, si possa emettere un ordine di divieto di avvicinamento.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che è invalido tale divieto quando esso sia inattuabile per il reo oppure del tutto inutile, il che avviene quando:
- a causa della vicinanza tra le abitazioni delle parti, per il reo rispettare la misura cautelare significherebbe non poter far ritorno a casa;
- gli atti persecutori avvengono con modalità tali che la misura cautelare sarebbe in ogni caso inefficace. È il caso dello stalking effettuato con continue immissioni rumorose (radio e televisione a tutto volume, ecc.).
note
[1] Art. 282-ter cod. proc. pen.
[2] Art. 280 cod. proc. pen.
[3] Cass., sent. n. 1541 del 17 novembre 2020.
Autore immagine: canva.com/
Ci sono vicini intollerabili che finiscono per farti i dispetti, peggio dei bambini e allora certe volte l’unico modo per porre fine a queste discussioni e a questi atteggiamenti intollerabili è rivolgersi al giudice. Ma vi pare che uno non possa vivere tranquillo in condominio e debba avere battibecchi con gli altri vicini che non sanno cosa sia una normale convivenza civile tra adulti?mAh, resto allibito!
La mia vicina ha il vizio di buttare giù dal balcone le briciole della tovaglia senza preoccuparsi che sotto ci sono i miei panni stesi. Quante volte gliel’ho detto. Visto che mi secca sollevare continuamente questioni e discutere con lei, perché evidentemente ha qualche problema altrimenti non me lo spiego, allora ho acquistato uno stendi panni mobile che metto sul balconcino…però sinceramente mi secca avergliela data vinta!