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Gatti: detenzione e responsabilità

23 Gennaio 2021
Gatti: detenzione e responsabilità

Vivo in Emilia Romagna. Accudisco 4 gatti nel mio giardino, ma nonostante abbiano cibo, acqua, lettiera e rifugio nella mia proprietà, spesso vanno dal vicino. Questi si lamenta molto. Volevo sapere quali sono le mie responsabilità, anche perché temo che il vicino possa far scomparire i miei felini.

La normativa italiana [1] tutela l’esistenza e la libertà dei gatti, anche quando si tratta di animali privi di un proprietario/possessore e persino qualora, nel loro essere randagi, si associano in colonie.

In particolare, all’interno del citato testo normativo si legge “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente [2].

È dunque vietato maltrattare i gatti e non è possibile sopprimerli, anche se si trovano allo stato libero, fatta eccezione per le ipotesi in cui siano gravemente malati e incurabili “I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili[3].

Inoltre, la legge regionale, emanata a tutela del benessere animale, afferma che “chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza[4].

L’insieme di queste norme, evidentemente, dimostra quanto sia apprezzabile e possibile detenere i gatti in quesito, di mantenerli e di curarli. Pertanto, nessuna opinione contraria, ivi compresa quella del suo vicino, per quanto espressione di una condivisibile diversa visione delle idee, potrà impedire il suo diritto.

Ovviamente, però, il possesso di uno o più animali di affezione non è privo di alcuna responsabilità. La legge, infatti, non si limita a tutelare gli animali, ma, rispetto ai loro possessori, prevede che i soggetti terzi non siano pregiudicati in alcun modo.

Per tale motivo, il Codice civile stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito[5].

La stessa legge regionale poc’anzi citata, invece, dispone che il detentore del cane o del gatto sia tenuto “a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi[6].

Alla luce, pertanto, di queste disposizioni, come possessore dei gatti in quesito sarebbe responsabile dei danni provocati dai medesimi. Giusto per fare un esempio, ciò potrebbe accadere se uno dei predetti felini, con l’intento di giocare, dovesse danneggiare gli indumenti stesi ad asciugare del suo vicino. Oppure, un’altra ipotesi di danno potrebbe essere determinata dalle deiezioni degli animali qualora dovessero pregiudicare la vitalità di qualche pianta nell’altrui giardino (chiaramente, questi episodi dovrebbero essere debitamente documentati e provati sia nel loro verificarsi che nelle conseguenze concrete. Ciò dovrebbe avvenire nell’ambito di un procedimento legale avviato per recuperare gli eventuali danni).

In aggiunta, non può nemmeno ignorare che la legge regionale, già indicata, prevede un’ammenda minima di 150 euro a carico del detentore che viola l’articolo 3 dello stesso atto, cioè quello che impone l’adozione di misure idonee ad impedire la fuga degli animali di affezione “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all’articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro [7].

Insomma, appare chiaro che debba contemperare le diverse esigenze coinvolte. Da un lato ci sono, infatti, le sue e quelle dei gatti, ma dall’altro ci sono quelle del suo vicino che, nei limiti del consentito, non deve essere disturbato.

Per queste ragioni è consigliabile che adotti delle misure che riducano l’invasione del fondo altrui ad opera dei suoi animali, anche in considerazione del fatto che sono più di uno (ad esempio, con una recinzione strutturata in modo tale da dissuadere l’arrampicamento). È palese che ciò non sia facile, considerando i costi, le dimensioni della sua proprietà e, inoltre, la natura e le caratteristiche dei felini, ma purtroppo, se desidera avere questi gatti con sé, è doveroso.

Diversamente risulterebbe esposta alle rimostranze e alle azioni legali del suo confinante, sempreché siano supportate da presupposti legittimi.

Ovviamente, in nessun caso potrebbe essere ammesso il rapimento e l’abbandono dei suoi animali ad opera del vicino. Non c’è nulla, infatti, che potrebbe legittimalo a compiere un gesto di tale crudeltà.

Allo stato attuale, però, non ha alcuna prova che queste siano le sue intenzioni e, certamente, non sarebbe ammissibile una sorta di denuncia preventiva, cioè basata sul mero sospetto o timore, in quanto la esporrebbe ad una contro querela per calunnia.

Pertanto, anche sotto questo aspetto, per affrontare la situazione e per preservarsi da ogni conseguenza negativa legata alla detenzione dei suoi affezionati felini, il miglior modo è quello di adottare delle misure più idonee possibile per impedire e/o limitare al minimo l’invasione della proprietà altrui.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello


note

[1] Legge 281/1991

[2] Art. 1 Legge 281/1991

[3] Art. 2 co. 9 Legge 281/1991

[4] Art. 3 co. 1 Legge Reg. Emilia Romagna n. 5/2005

[5] Art. 2052 cod. civ.

[6] Art. 3 co. 2 lett. d) Legge Reg. Emilia Romagna n. 5/2005

[7] Art. 14 co. 1 Legge Reg. Emilia Romagna n. 5/2005


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