Assegno mantenimento: si può ridurre se cala il reddito?


I criteri per stabilire la diminuzione dell’importo in caso di crisi o peggioramento delle condizioni economiche; il caso particolare dei liberi professionisti.
Cinquecento euro al mese da versare per l’assegno di mantenimento all’ex moglie possono sembrare tanti, oppure pochi, a seconda di come si guarda la cosa. Se l’obbligato a pagare è un avvocato e il coniuge è privo di redditi la cifra può apparire bassa, ma diventa alta se subentra la crisi economica, o una particolare situazione personale, che riduce drasticamente i guadagni derivanti dall’esercizio della professione.
Basta questo per tagliare l’importo o serve qualcos’altro? Cioè si può ridurre l’assegno di mantenimento se cala il reddito? E in caso affermativo come bisogna procedere per stabilire la diminuzione? Ogni modifica dell’importo stabilito va richiesta al tribunale che aveva emesso il provvedimento iniziale. La domanda di riduzione deve essere documentata soprattutto per quanto riguarda la contrazione dei propri redditi rispetto al passato.
Ma per i giudici non è automatica l’equazione: crisi = diminuzione dell’assegno. Anzi, la valutazione è rigorosa e a volte piuttosto rigida, perché tiene conto non soltanto dei redditi dell’obbligato ma anche della situazione economica del beneficiario (di solito, la moglie) che potrebbe essersi anch’essa aggravata quando la crisi colpisce in maniera generalizzata, come nel caso dell’emergenza economica dovuta alla pandemia di Covid-19.
Vediamo allora come funziona il procedimento di modifica in diminuzione dell’importo dell’assegno di mantenimento, chi può chiederla, per quali motivi e come deve dimostrare che la sua situazione economica è peggiorata.
Indice
- 1 La riduzione dell’assegno di mantenimento per difficoltà economiche
- 2 Peggioramento condizioni economiche: come chiedere la riduzione
- 3 Modifica assegno mantenimento per i liberi professionisti
- 4 Quando l’assegno non viene ridotto nonostante la crisi
- 5 La disparità di condizioni economiche tra i coniugi
- 6 Modifica importo assegno mantenimento: come e quando
La riduzione dell’assegno di mantenimento per difficoltà economiche
La riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione coniugale in favore dell’ex moglie o dei figli è possibile quando mutano le condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi.
In genere, l’iniziativa del ricorso per la revisione in diminuzione dell’assegno di mantenimento viene presa da chi è obbligato al pagamento. Potrà proporre l’istanza sia se sono peggiorate le sue condizioni patrimoniali o reddituali, sia se sono migliorate quelle dell’ex coniuge beneficiario. Dunque, in linea generale, è consentita la riduzione dell’assegno di mantenimento per difficoltà economiche.
È però sempre necessario che sussistano circostanze ulteriori e diverse da quella già valutata dal tribunale nel provvedimento di determinazione iniziale: il peggioramento della situazione economica deve, cioè, essere sopravvenuto rispetto al momento in cui il giudice aveva stabilito l’importo iniziale da versare periodicamente.
Peggioramento condizioni economiche: come chiedere la riduzione
Ogni provvedimento di revisione (in diminuzione o in aumento) dell’importo dell’assegno di mantenimento va richiesto al tribunale. La domanda può essere proposta in via congiunta o, come più spesso accade, da uno solo dei due ex coniugi.
La legge [1] richiede che sussistano «giustificati motivi», vale a dire mutamenti significativi della situazione personale (come una malattia o un’invalidità) o della condizione economica per qualsiasi ragione.
Modifica assegno mantenimento per i liberi professionisti
Ora, mentre i lavoratori dipendenti godono di un reddito tendenzialmente stabile (anche se possono essere licenziati e questo giustifica la proposizione della domanda di riduzione dell’assegno) i liberi professionisti hanno in genere un reddito molto più variabile ed esposto alle possibili recessioni economiche di mercato.
Questo può comportare degli squilibri notevoli e duraturi rispetto alle condizioni precedenti, com’è avvenuto durante l’emergenza Covid e della conseguente crisi economica in diversi settori.
Questo fenomeno ha, infatti, determinato molti casi di rideterminazione della misura dell’assegno parametrando l’importo alla nuova situazione, a volte anche con modifiche temporanee e per un periodo limitato (in proposito, leggi “Coronavirus e revisione assegno di mantenimento“).
Quando l’assegno non viene ridotto nonostante la crisi
In una recentissima ordinanza, la Corte di Cassazione [2] si è espressa sul caso di un avvocato che aveva richiesto il taglio dell’assegno da corrispondere all’ex moglie, lamentando una situazione di crisi economica che aveva comportato una consistente diminuzione reddituale.
Il caso è peculiare: si trattava di un avvocato cassazionista (dunque, con più di 12 anni di esercizio della professione), figlio di magistrato in pensione, con studio professionale situato nell’appartamento di proprietà del padre e, dunque, senza costi di affitto o altre spese per l’uso dei locali. Tuttavia, questo avvocato ha sottolineato che lavorava in modo saltuario, precario e modesto ed aveva pochissimi clienti.
Ma la Corte d’Appello prima, e quella di Cassazione poi, hanno dato torto al legale. Nella decisione ha pesato, come rileva il Collegio di piazza Cavour, «la titolarità di curatele fallimentari, incarichi di norma ben retribuiti, che richiedeva un’organizzazione adeguata» e questo ha fatto propendere per la non attendibilità delle dichiarazioni fiscali presentate e piuttosto «a far ritenere che il reddito conseguito fosse comunque superiore».
La disparità di condizioni economiche tra i coniugi
Dall’altro lato, le condizioni economiche della ex moglie non erano certo buone: era emerso che essa «era priva di redditi e aveva una limitata capacità lavorativa e che, quindi, il divario economico esistente fra i coniugi giustificava il diritto al mantenimento disposto in suo favore in ragione del dovere di solidarietà fra i coniugi, che perdura anche in costanza di separazione».
Nelle motivazioni della sentenza, la Suprema Corte sottolinea come «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell‘art. 156 cod. civ., l’assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».
Modifica importo assegno mantenimento: come e quando
Anche in fase di separazione, infatti, permane il dovere di assistenza materiale verso l’ex coniuge, che – ricorda il Collegio – «non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio».
Per approfondire gli aspetti relativi alla modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento ed alle condizioni e modalità per richiederla leggi anche i seguenti articoli:
- La modifica dell’assegno di mantenimento;
- Come ridurre l’assegno di mantenimento;
- Riduzione assegno mantenimento;
- Assegno di mantenimento: come ottenere la riduzione.