Il Governo ha risposto a una serie di dubbi nelle faq pubblicate oggi sul suo portale.
Ogni Dpcm che si rispetti è accompagnato da una lunga serie di dubbi. Per scioglierli, l’Esecutivo ha preso l’abitudine di stilare un elenco delle domande più ricorrenti, in modo da agevolare la comprensione delle nuove norme anticontagio.
Anche stavolta Palazzo Chigi ha seguito questa prassi, pubblicando le frequently asked questions (faq) – interrogativi più frequenti – sul suo portale.
Tra queste ce n’è una che riguarda gli amori a distanza. Almeno fino al 15 febbraio, infatti, resterà in vigore il blocco della mobilità regionale, con divieto di spostarsi dalla propria regione se non per lavoro, salute, necessità, rientro alla propria abitazione (intesa come la casa dove si vive per la maggior parte dell’anno) / residenza / domicilio.
Il nodo è tutto qui. Se la domanda è: posso andare dalla mia fidanzata che vive in un’altra regione? La risposta è sì, a patto che lui abbia la residenza, l’abitazione o il domicilio nella regione dove vive lei.
Questo agevola naturalmente le coppie stabili e che convivono da tempo. Per gli amori «giovani», nati da poco, abituati a incontrarsi magari nei weekend quando possibile, dove ognuno risiede e abita per la maggior parte dell’anno in una regione diversa dall’altro, fino al 15 febbraio non c’è margine per incontrarsi.
L’altra domanda a cui il Governo risponde, a proposito di coppie è: «Se lavoro in una regione o provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio partner lavora in una terza regione (o provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?». Idem, come sopra. La risposta è sì, ma solo se lui ha la residenza, il domicilio o l’abitazione nella città di residenza di lei.
Nelle faq, si fa presente che un padre o una madre che lavorano altrove possono raggiungere il resto della famiglia in una seconda casa fuori regione, perché è considerata come abitazione e, dunque, è consentito il rientro.
Ok agli spostamenti extraregionali o all’estero anche per i genitori separati o divorziati che, settimanalmente, incontrano i figli minorenni. Vietato, invece, per un figlio, andare a trovare i genitori che si trovano in un’altra regione (se lì non ha residenza / domicilio / abitazione). Dev’esserci un giustificato motivo per questo. Per esempio è permesso se i genitori sono anziani, vanno accuditi e solo il figlio può farlo.
Altra deroga al divieto di uscire dalla propria regione, ma anche dal proprio comune, sono i funerali di parenti stretti: in tal caso è permesso partecipare alle cerimonie religiose anche in un’altra regione o città.
Mi permetto di obbiettare alla seguente frase: “la risposta è sì, a patto che lui abbia la residenza, l’abitazione o il domicilio nella regione dove vive lei.”
Le FAQ ministeriali e anche il numero nazionale 1500 sono di diverso avviso in quanto per “abitazione” intendono semplicemente l’alloggio in cui abitualmente ci si frequenta, a prescindere dalla proprietà (di lei o di lui). Anche perché mi sembra un distinguo assolutamente ridicolo ai fini epidemiologici.
Grazie.