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Caduta parcheggio supermercato: risarcimento

22 Gennaio 2021
Caduta parcheggio supermercato: risarcimento

L’area antistante il centro commerciale è privata o pubblica? A chi chiedere il risarcimento e quando l’insidia si può considerare la vera causa dell’infortunio?

Può capitare a tutti di cadere per strada a causa di un dislivello del suolo o di un tombino poco visibile. Quando ciò avviene su un marciapiede è naturale chiedere i danni al Comune. Se invece l’infortunio si verifica all’interno di un’area privata bisogna rivolgere la domanda al relativo titolare del suolo. 

Frequente è la richiesta di risarcimento per la caduta nel parcheggio del supermercato. In tali casi, il primo punto da definire è la proprietà dell’area che non sempre è privata. Da ciò dipende, infatti, il soggetto nei cui confronti agire: un errore potrebbe determinare il rigetto dell’istanza. 

Il secondo aspetto, non meno importante, è definire la causa primaria che ha determinato l’infortunio, se cioè questa può essere imputabile alla distrazione del danneggiato o a un’insidia imprevedibile e inevitabile dipendente dal titolare dell’area.

Una recente sentenza della Cassazione [1] ha elaborato una vera e propria guida in materia, elencando i principi da applicare al risarcimento per la caduta nel parcheggio del supermercato. Da questa si traggono numerosi insegnamenti che potrebbero risultare utili prima di intraprendere una causa contro la società che gestisce il centro commerciale. Ma procediamo con ordine.

Parcheggio davanti al supermercato: è pubblico o privato?

La prima questione da risolvere, come si anticipava poc’anzi, è individuare la titolarità dell’area dove è avvenuto l’infortunio. Di norma, il parcheggio costituisce sempre una pertinenza dell’immobile al quale è strumentale. Sicché, il più delle volte, la proprietà è del supermercato o del centro commerciale, anche se si tratta di uno spazio aperto al pubblico, privo di sbarre o altre recinzioni.

Ciò nonostante vi possono essere situazioni in cui l’area è comunale e viene concessa solo in godimento temporaneo alla società privata. Resterebbe, anche in questa ipotesi, la responsabilità del custode perché è a questi che si riferisce l’articolo 2051 del Codice civile nello stabilire la responsabilità per i danni provocati dalle cose. In buona sostanza, il centro commerciale o il supermercato sarebbero comunque tenuti a mantenere in buono stato di manutenzione il parcheggio a uso dei propri clienti. Sarebbe, tuttavia, più prudente chiamare in giudizio anche l’amministrazione in quanto corresponsabile.

Caduta nel parcheggio condominiale: si può ottenere il risarcimento?

Il risarcimento del danno per la caduta nel parcheggio del supermercato spetta solo a condizione che l’infortunio si verifichi per una causa riconducibile al titolare dell’area: non deve cioè dipendere dall’imprudenza e dalla negligenza del pedone. 

Il più delle volte, infatti, le disconnessioni del suolo sono facilmente visibili e riconoscibili da chi cammina a piedi. Al passante, infatti, si richiede sempre quel minimo di prudenza necessaria a non farsi male. 

È questa la sostanza dell’articolo 2051 del Codice civile: il custode della cosa risponde dei danni da essa prodotta a meno che non dimostri che l’evento si è verificato per un «caso fortuito». Ed il caso fortuito può essere costituito dal comportamento della vittima. 

Dunque, tutte le volte in cui la buca o il tombino sono facilmente visibili – circostanza ricavabile, ad esempio, dalle dimensioni dell’asperità o dall’illuminazione del luogo – il risarcimento viene escluso.

Tanto per esemplificare, una buca di grosse dimensioni o la caduta avvenuta in pieno giorno, alla luce solare, non consentono di richiedere il pagamento dei danni.  

Solo una vera e propria “insidia” o “trabocchetto”, ossia un ostacolo non facilmente visibile neanche con l’ordinaria diligenza, consentirebbero al danneggiato di ottenere il risarcimento. 

Spetta tuttavia al titolare del supermercato o del centro commerciale dimostrare la colpa dell’infortunato e, quindi, la facile prevedibilità della fonte del pericolo. Il che può avvenire con una fotografia dello stato dei luoghi che dimostri l’assenza di un vero e proprio rischio imprevedibile.

Con parole molto più tecniche, la Cassazione ha quindi detto che «quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito».

Come ottenere il risarcimento per la caduta nel parcheggio del supermercato

Una volta effettuata l’analisi di tali circostanze, per ottenere il risarcimento del danno bisognerà procurarsi la prova della caduta, del conseguente danno fisico (con i relativi certificati del pronto soccorso) e, non in ultimo, del cosiddetto “rapporto di causa-effetto”: bisogna cioè dimostrare che quello specifico danno è derivato dalla caduta determinata dall’insidia stradale e non da altri eventi (ad esempio, a causa dello spintone di un passante o dei lacci slacciati). Il che richiede, il più delle volte, una prova testimoniale di chi abbia assistito all’evento. 


note

[1] Cass. sent. n. 18100 del 31.08.2020.

Autore immagine: depositphotos.com

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18100

Fatto

RILEVATO

che:

F.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 861/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 7 maggio 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Resistono con autonomi controricorsi Unipolsai Assicurazioni, Immobiliare Centro S.r.l..

La ricorrente espone in fatto di avere convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, Immobiliare Centro S.r.l. per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti quando, nell’area di parcheggio antistante il centro Commerciale GS in Torrette di Mercogliano, cadeva battendo violentemente il ginocchio a causa di un tombino in ferro, sconnesso, non visibile e neppure segnalato.

La convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che il contratto di gestione del parcheggio con la società SE.PAM Coop. arl obbligava quest’ultima a rispondere dei danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, chiedeva, pertanto, la chiamata in causa della SE.PAM e dell’Aurora Assicurazioni ai fini della manleva.

La SE.PAM restava contumace; si costituiva in giudizio solo la UGF Assicurazioni, già Aurora Assicurazioni, che chiedeva il rigetto della domanda, deduceva la nullità della chiamata in causa per difetto di procura ad litem nonchè la mancanza di responsabilità della Immobiliare Centro.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 360/2014, rigettava la domanda attorea.

La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Avellino, investito del gravame dall’odierna ricorrente che, deducendo la natura privata del parcheggio, in quanto tale suscettibile di essere sempre vigilato e mantenuto in buone condizioni, lamentava: a) che il giudice di prime cure avesse posto a suo carico un obbligo di prestare massima attenzione, pur esistendo una oggettiva situazione di dissesto dell’area di parcheggio e che l’avesse ritenuta l’unica responsabile dei danni occorsi, nonostante non avesse fatto un uso improprio della cosa; b) che la sua eventuale disattenzione non poteva assurgere ad evento idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, mancando i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità; d) che la società convenuta non fosse stata considerata responsabile, anche se non aveva assolto l’onere di dimostrare di avere osservato tutte le regole cautelari che si imponevano alla gestione del parcheggio. Affermava che il tombino non era visibile nè prevedibile, essendo aderente alle strisce delimitanti i posti auto, e che dalle foto esaminate dal giudice di prime cure non emergevano la dimensione e la tipologia del tombino, ma solo un leggero avvallamento non prevedibile nè visibile. Deduceva che le testimonianze erano state chiare e lineari, attendibili e coerenti con le altre emergenze istruttorie.

Il Tribunale, ritenuta invocabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., valutava corretto che il giudice di primo grado avesse ritenuto fornita la prova liberatoria del caso fortuito, identificato nel fatto della danneggiata, quindi, confermava la sentenza di prime cure.

Avendo giudicato sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il mezzo impugnatorio la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c..

La tesi sostenuta è che il Tribunale abbia erroneamente applicato l’art. 1227 c.c., attribuendole l’esclusiva responsabilità dell’accaduto, giacchè la sua condotta, quand’anche ritenuta colposa, avrebbe dovuto tutt’al più essere considerata concausa dell’evento di danno, perchè senza il dislivello tra il pavimento ed il tombino la caduta non vi sarebbe stata. La responsabilità del custode era stata invece esclusa per la ricorrenza del caso fortuito, identificato nel fatto della vittima, che, per essere tale, avrebbe dovuto essere imprevedibile da parte del custode, posto che una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente colposa, perchè negligenza ed imprevedibilità non si implicano a vicenda: la diligenza avrebbe dovuto essere computata con riguardo al danneggiato, onde verificare se la condotta in concreto tenuta fosse stata diligente, cioè quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, mentre l’imprevedibilità avrebbe dovuto essere riferita al custode, al fine di stabilire se, con un giudizio ex ante, egli avrebbe potuto ragionevolmente attendersi quella condotta da parte della vittima. A fronte di condotte prudenti ed imprevedibili o prudenti e prevedibili la responsabilità del custode non avrebbe potuto, infatti, essere esclusa: l’esclusione avrebbe avuto ragione d’essere piuttosto nel caso in cui le condotte fossero state imprudenti e imprevedibili o, in parte, quando fossero risultate imprudenti e prevedibili.

La ricorrente, consapevole che l’accertamento circa la prevedibilità e diligenza della condotta è un accertamento di fatto, lamenta che il giudice nel caso di specie lo abbia omesso, limitandosi a ritenere che la causa della caduta fosse la disattenzione della vittima, la quale, se avesse usato l’ordinaria diligenza si sarebbe avveduta, di giorno, in una situazione illuminata, del piccolo avvallamento. In sostanza, il Tribunale avrebbe preso in considerazione la condotta della vittima (negligenza), ma non anche quella del custode (imprevedibilità).

Va premesso che il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass. 08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c..

a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento);

b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;

c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare; tuttavia, l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l’indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;

d) quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.

Applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, pur dovendosi premettere che non è compito di questa Corte stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione possibile dei fatti nè di condividerne la giustificazione, dovendo solo verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 17/06/2009, n. 14098), si ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale non abbia affatto violato le norme di legge che regolano il regime della responsabilità ex art. 2051 c.c. ed abbia fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di questa Corte, ritenendo accertata la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell’avvallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l’orario diurno erano prova del fatto che l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta; il che è conforme ai principi in precedenza richiamati.

Nessuna argomentazione difensiva risulta svolta a supporto della pur dedotta violazione dell’art. 2043 c.c..

La memoria, depositata dalla ricorrente in vista della odierna Camera di Consiglio, non offre argomenti per modificare le suesposte conclusioni. Dalle argomentazioni difensive svoltevi si evince in maniera assai evidente che alla loro base è stata assunta una premessa in iure contrastante con la revisione organica cui è stata sottoposta la materia da parte di questa Corte e cioè che l’art. 2051 c.c. ponga una presunzione di colpa a carico del custode che deve essere vinta con la prova da parte di quest’ultimo di avere tenuto un comportamento diligente (p. 2 della memoria).

2. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle società controricorrenti, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020


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