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Caduta per acqua saponata davanti il negozio: risarcimento

22 Gennaio 2021
Caduta per acqua saponata davanti il negozio: risarcimento

Il titolare è responsabile se il suolo davanti al negozio è scivoloso a causa del sapone usato per lavare l’asfalto?

Cosa può fare chi cade davanti a un negozio a causa dell’acqua saponata buttata per terra per lavare la strada? La risposta è in una recente ordinanza della Cassazione [1]. La Corte si è trovata a dover spiegare se la presenza di un liquido scivoloso, presente sul marciapiedi, possa considerarsi un pericolo imprevedibile, facendo così ricadere la colpa sul gestore dell’esercizio commerciale, o se al contrario possa essere ritenuta un’insidia evitabile, con conseguente esclusione del diritto ai danni.

Ecco dunque qual è la sorte del risarcimento in caso di caduta per l’acqua saponata davanti al negozio.

La responsabilità del titolare dell’area

Il punto di partenza è sempre il famoso articolo 2051 del Codice civile in forza del quale il custode dell’area è tenuto a garantire la sicurezza del luogo e, quindi, a evitare tutte le insidie che possano arrecare danni a terzi. In tali casi, questi è responsabile per l’eventuale infortunio a meno che non dimostri che la caduta è stata dovuta a un «caso fortuito». Il caso fortuito può essere costituito dalla condotta imprudente, negligente e imprevedibile del passante che non si sia accorto, pur essendo facilmente visibile, del pericolo presente sull’asfalto. 

Quando dunque la distrazione è l’esclusiva causa dell’infortunio, la presenza di un’insidia è del tutto irrilevante. Distrazione che si verifica proprio quando detta insidia sia facilmente percepibile ad occhio nudo.

La responsabilità per il sapone sull’asfalto o sul marciapiedi

Sulla scorta di tali regole, la Cassazione ha ritenuto che il proprietario del negozio è tenuto a risarcire il pedone che scivola sulla strada antistante l’esercizio se bagnata con acqua e sapone. E questo anche se a lavare per terra non è un lavoratore subordinato, ma un soggetto generico che abbia ricevuto l’incarico dal titolare del negozio (ad esempio, un extracomunitario che abbia offerto la propria opera in cambio di un compenso occasionale).  

In questo caso, non rileva il fatto che la colpa per non aver transennato l’area o per aver inondato del liquido scivoloso l’intera area sia di un soggetto diverso dal titolare dell’esercizio commerciale. Difatti, l’articolo 2049 del Codice civile scarica sul committente la responsabilità per i danni arrecati dal commesso, e questo a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Basta la semplice delega.

La Cassazione ritiene infatti che il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l’articolo 2049 del Codice civile [2] non richiede quale presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro. Quindi – secondo la Cassazione – non è necessario che tra il soggetto che getta sul marciapiede l’acqua insaponata e la titolare del negozio ci sia un contratto formale di lavoro.

La responsabilità concorrente del pedone

Se da un lato il proprietario dell’esercizio deve tenere pulita la strada davanti l’esercizio, il pedone deve comunque fare attenzione a dove mette i piedi. Il principio è ormai stabile in giurisprudenza: solo laddove l’insidia non sia facilmente visibile si può invocare il risarcimento. Ebbene, se anche è vero che la presenza dell’acqua sull’asfalto è un fattore percepibile a occhio nudo, non è detto che il pedone possa anche comprendere che si tratti di acqua saponata e, come tale, scivolosa e quindi più pericolosa. È proprio questo il punto: quando c’è il rischio di una caduta, il titolare dell’area o comunque il responsabile della condotta è tenuto a transennare l’area e a metterla in sicurezza, anche se si tratta di un’area pubblica come appunto potrebbe essere il marciapiede comunale posto dinanzi al negozio.


note

[1] Cass. ord. n. 1107/21.

[2] Cass. sent. n. 10445/19.

Autore immagine: depositphotos.com


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