Presentazione 730 da parte degli eredi del contribuente deceduto: termini e modalità.
Succede spesso che il contribuente muoia prima di inviare il proprio 730 all’Agenzia delle Entrate. In tal caso, l’obbligo di effettuare tale adempimento fiscale ricade in capo agli eredi i quali saranno tenuti a rispettare i termini previsti dalla legge, a pena di severe sanzioni.
Come fare il 730 per il defunto? Molto spesso, ci si affida a un Caf o a un commercialista per evitare di assolvere a questo ennesimo onere connesso alle pratiche di successione, che già di per sé sono numerose ed onerose. Ma nulla toglie che gli eredi possano procedere autonomamente. Ecco allora tutto ciò che bisogna sapere per fare il 730 per una persona defunta.
Indice
Modello 730 persone decedute entro il 23.07.2020
Gli eredi di una persona deceduta nel 2019 o entro il 23 luglio 2020 possono presentare il Modello 730 per suo conto:
- tramite Caf o commercialista. Se si tratta di 730 precompilato, non devono conferire la delega per l’accesso;
- inviandolo direttamente all’Agenzia delle Entrate (se precompilato).
Se nel 2019 la persona deceduta aveva presentato il Mod. 730 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta, gli eredi possono indicarlo nel rigo F3 del Mod. 730.
Modello Redditi persone decedute dopo il 23.07.2020
Per le persone decedute dopo il 23 luglio 2020, è obbligatorio l’utilizzo del Modello Redditi.
Si distingue a seconda che l’eredità sia stata accettata oppure sia giacente o devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito.
Nel caso di eredità accettata dall’erede, la dichiarazione va presentata e firmata da uno degli eredi. A seguito del decesso, gli eredi devono comunicare, per raccomandata a/r o direttamente all’Agenzia delle Entrate, le proprie generalità e il domicilio fiscale.
La dichiarazione va presentata e firmata:
- in caso di eredità giacente, dal curatore;
- in caso di eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, dall’amministratore.
Il termine di presentazione varia a seconda della durata della giacenza:
- normalmente, entro 6 mesi dall’assunzione delle funzioni, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è deceduto il contribuente e quelle relative agli anni precedenti eventualmente già decorsi anteriormente alla sua nomina;
- se la giacenza si protrae oltre l’anno, la dichiarazione va presentata per ogni anno nei termini ordinari.
Termine versamenti eredi
I versamenti derivanti dal Modello 730 vanno fatti dagli eredi nei seguenti termini:
- per le persone decedute entro il 29 febbraio 2020, ordinari (per gli acconti v. n. 37153 e s.; per il saldo, v. n. 37180 e s.);
- per le persone decedute dal 1° marzo 2020, entro il 30 dicembre 2020.
Credito fiscale vantato dal defunto
Potrebbe succedere che, alla presentazione del 730 per conto del defunto, risulti un credito fiscale. Questo credito sarà rimborsato all’erede che ha presentato la dichiarazione? È corretto indicarlo tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, quindi da imputare pro quota a tutti gli eredi?
La procedura da seguire per il rimborso del credito fiscale vantato dal defunto richiede, in primo luogo, l’inserimento del credito medesimo – per intero – nella dichiarazione di successione, che deve essere presentata dai chiamati all’eredità e dai legatari.
Dopo la richiesta di rimborso all’ufficio competente, quest’ultimo – ultimati gli accertamenti del caso – erogherà il “quantum” dovuto agli aventi diritto e non al soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di successione.
Di conseguenza, in presenza di più eredi, più semplice può essere operare attraverso un delegato alla riscossione, che agirà in nome e per conto di tutti gli interessati, quale unico interlocutore con il Fisco.
Dichiarazione congiunta e decesso di un coniuge
Se uno dei coniugi è deceduto prima della presentazione della dichiarazione congiunta, questa non può essere presentata.
Se uno dei coniugi è deceduto prima delle operazioni di conguaglio, il coniuge superstite deve separare la propria posizione da quella dell’altro coniuge dichiarante. Pertanto, devono essere calcolate le somme a debito o a credito di ciascun coniuge.