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Avviso accertamento digitale notificato per posta: è valido?

25 Gennaio 2021 | Autore:
Avviso accertamento digitale notificato per posta: è valido?

L’atto informatico emesso dall’Agenzia ed inviato con lettera raccomandata non è nullo se ha la firma elettronica con attestazione di conformità all’originale.

Viviamo in un’epoca ornai in gran parte digitale, ma per molti aspetti ancora governata dalle tradizionali regole manuali, fatte di carta e di spedizioni di documenti. Un esempio emblematico di quanto sta avvenendo è quello degli accertamenti fiscali: dal 2018 ormai vengono emessi dall’Agenzia delle Entrate in forma elettronica e il dirigente incaricato li sottoscrive con la propria firma digitale.

Poi però molti di questi atti vengono notificati al destinatario in forma cartacea, di solito spedendoli per posta con lettera raccomandata. Ciò avviene specialmente quando si tratta di contribuenti privati, che non sono tenuti a dotarsi di posta elettronica certificata, mentre per le aziende la notifica avviene normalmente a mezzo Pec.

Così ci si è posti il problema se l’avviso di accertamento digitale notificato per posta è valido. È possibile, cioè, “mescolare” due forme diverse, quella informatica del documento di partenza e quella cartacea della copia indirizzata al contribuente?

Un elemento essenziale dell’atto tributario è infatti la firma. Quando l’avviso di accertamento è firmato digitalmente si può stamparlo, imbustarlo e inviarlo a mezzo del servizio postale oppure occorrerebbe la sottoscrizione autografa del funzionario, messa a penna?

La giurisprudenza si è interrogata a lungo su questa questione, anche perché le norme sul regime digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni sono piuttosto recenti ed hanno comportato problemi interpretativi. Così molte Commissioni tributarie hanno sostenuto la tesi della nullità per difetto di firma. Ma ora è arrivata una nuova sentenza della Cassazione che la pensa diversamente e salva la validità degli avvisi di accertamento, purché dotati delle precise condizioni che ora ti esponiamo.

La sottoscrizione degli avvisi di accertamento

La sottoscrizione autografa del funzionario dell’Agenzia delle Entrate è un elemento indispensabile per la validità dell’atto. Infatti l’avviso di accertamento è nullo se non è stato firmato dal capo dell’ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui appositamente delegato [1].

Questo è il punto di partenza imprescindibile per qualsiasi atto di accertamento fiscale, sia elettronico sia cartaceo. Ora vediamo chi può firmare gli avvisi di accertamento e come deve farlo; il primo aspetto riguarda la possibilità di delegare un soggetto diverso dal dirigente dell’ufficio.

La delega di firma degli avvisi di accertamento

La delega di firma può essere conferita dal dirigente dell’ufficio dell’Agenzia che emana l’avviso di accertamento con un atto specifico oppure con un ordine di servizio. In entrambi i casi il provvedimento deve indicare i motivi che hanno reso necessario il trasferimento del potere di firma, il nominativo del soggetto delegato e il termine di validità [2]. Se manca uno di questi elementi l’atto è nullo per carenza di un requisito essenziale.

La firma digitale sugli accertamenti fiscali

Dal 27 gennaio 2018 la legge [3] riconosce all’Amministrazione finanziaria la possibilità di sottoscrivere digitalmente i propri atti, tra cui gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali.

Dunque i funzionari abilitati alla firma possono emettere, al termine delle attività ispettive o dei controlli svolti, gli accertamenti fiscali sottoscrivendoli con i mezzi informatici in dotazione all’ufficio e secondo le regole tecniche fissate da appositi provvedimenti [4]. Per approfondire questi aspetti leggi “Notifica cartella esattoriale con Pec in pdf: è valida?“.

Le copie cartacee dei documenti informatici

La legge [5] ammette la possibilità di formare copie analogiche conformi dei documenti informatici ed anzi stabilisce che esse «hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

L’attestazione di conformità all’originale

Da questa formulazione normativa si evince che l’attestazione di conformità all’originale è l’elemento che conferisce al documento cartaceo, estrapolato in copia da quello digitale, il valore probatorio equiparato all’originale informatico, che è e rimane in formato elettronico.

Perciò l’accertamento senza attestazione di conformità è nullo.

Notifica degli avvisi di accertamento a mezzo Pec

Dal 1° luglio 2017 la legge [6] ha reso possibile notificare a mezzo Pec gli atti impositivi, tra cui gli avvisi di accertamento. La Pec (acronimo di posta elettronica certificata) è un mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge ed è equiparato ad una lettera raccomandata (in proposito leggi “Quando una Pec ha valore legale“).

L’Agenzia utilizza la Pec per gli atti indirizzati a società, professionisti ed imprese individuali, dato che tutti questi soggetti hanno l’obbligo di munirsi della posta certificata. L’indirizzo della casella deve essere registrato nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

Notifica in forma cartacea dell’accertamento con firma digitale

In alternativa alla Pec, o quando non è possibile utilizzarla, l’Agenzia delle Entrate effettua le notifiche nella forma tradizionale, inviando per posta con lettera raccomandata una copia analogica, cioè cartacea, dell’avviso di accertamento che era nato in ambito informatico.

Il documento però in questi casi deve essere sempre munito sia della sottoscrizione del dirigente o del funzionario delegato che lo ha emesso (nell’atto troverai, a fianco del suo nominativo, la dicitura «firmato digitalmente»), sia della prescritta attestazione di conformità all’originale, altrimenti non avrebbe valore.

Accertamento digitale notificato per posta: nullità

Una volta stabiliti i requisiti necessari per la validità dell’atto, veniamo alla questione centrale: può ritenersi valido l’avviso di accertamento redatto in forma digitale ma notificato al contribuente in forma cartacea, dunque tramite lettera raccomandata?

Una larga parte della giurisprudenza di merito [7] ha sostenuto che l’avviso di accertamento notificato a mezzo posta è nullo, in quanto privo di firma autografa.

Secondo questa tesi, l’atto firmato digitalmente dovrebbe essere inviato esclusivamente via Pec per avere validità. Abbiamo parlato ampiamente di questa posizione nell’articolo “Avviso di accertamento: nullità se firmato digitalmente“.

Avviso di accertamento digitale notificato per posta: validità

La Corte di Cassazione con una nuova pronuncia [8] ha invece sostenuto la legittimità dell’avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea anziché tramite la Pec.

In particolare, la Suprema Corte non ravvisa alcun difetto di sottoscrizione per le seguenti tre ragioni:

  • la regola generale è l’adozione dei documenti informatici, mentre il mantenimento dei documenti analogici rappresenta un’eccezione; sotto questo profilo l’emissione degli avvisi di accertamento in forma digitale è pienamente legittima (così come la possibilità di notificarli mediante Pec);
  • le copie cartacee dei documenti informatici hanno la stessa valenza probatoria dell’originale, quando sono munite di attestazione di conformità;
  • non esiste un «collegamento necessario» tra il documento informatico di partenza e la successiva notifica di una sua copia cartacea e pertanto – sottolinea il Collegio – «nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta».

Nella stessa ordinanza la Cassazione ha anche riconosciuto la validità degli avvisi di accertamento emessi prima del 2018 in quanto l’inapplicabilità del Codice dell’Amministrazione digitale (che esclude gli «atti ispettivi e di controllo fiscale») concerne solo gli atti precedenti all’emanazione dell’avviso di accertamento, come gli accessi, le ispezioni e verifiche fiscali, che potrebbero non sfociare nell’emanazione di un atto impositivo.

Per questi tipi di atti prodromici all’avviso di accertamento, e del tutto distinti da esso, gli Ermellini ritengono che «si impone la partecipazione del contribuente che potrebbe non essere munito di firma digitale, sicché l’applicazione del Cad determinerebbe un aggravio dei suoi diritti di difesa ed un ostacolo al rapporto di collaborazione che dovrebbe sempre ispirare tali incombenti».

L’avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, invece, giunge solo al termine di tali attività di controllo e dunque rientra nell’ambito applicativo delle norme che consentono all’Amministrazione finanziaria di avvalersi della forma digitale, in modo del tutto equipollente al tradizionale atto cartaceo anche negli effetti di validità della notifica della copia inviata a mezzo del servizio postale.

Infine a sostegno della legittimità della notifica per posta dell’avviso di accertamento digitale la Suprema Corte richiama il principio del raggiungimento dello scopo [9], per il fatto che attraverso la notifica l’atto è comunque giunto nella conoscenza del destinatario; perciò «malgrado l’irritualità della notifica, la nullità non può essere dichiarata».


note

[1] Art. 42 D.P.R. n.600/1973.

[2] Cass. ord. n. 15781 del 23 giugno 2017.

[3] Art. 2 comma 6 D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), modificato dal D. Lgs. n. 217/2017.

[4] Art. 40 D.Lgs. n. 82/2005 e D.P.C.M. 13 novembre 2014.

[5] Art. 23 D.Lgs. n. 82/2005.

[6] Art. 60, comma 6, D.P.R. n.600/1973, aggiunto dall’art. 7 quater, comma 6, del D.L. n. 193/2016.

[7] Ctr Campania, sent. n. 2848/26/19 del 7 maggio 2019; Ctr Torino, sent. n. 842 del 15 maggio 2019; Ctr Liguria, sent. 20 gennaio 2020, n.56.

[8] Cass. ord. n. 1150/21 del 21 gennaio 2021.

[9] Art. 156 comma 3 Cod. proc. civ.


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1 Commento

  1. Buona giornata, io leggo sempre con attenzione tutto ciò che riportate. Purtroppo ho l’impressione che lo Stato italiano se ne infischia delle sentenze della Cassazione, o , meglio sbandiera solo quelle che più gli aggradano.
    Infatti, prima di questa ultima sentenza della Cassazione, io avevo già contestato l’invio di una richiesta cartacea come se fosse pec. Ma tutto inutile, infatti ho dovuto ricorrere al giudice di seconde cure. Ad oggi nessuna risposta.
    Cordialità

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