Stop al fermo se il bene mobile è strumentale all’attività: requisiti per la prova
Fermo amministrativo auto strumentale al lavoro
I beni pignorati in questione (tre automezzi) non potessero formare oggetto di fermo amministrativo, in quanto beni strumentali all’esercizio dell’impresa. In effetti si rileva che, i beni sottoposti a fermo amministrativo sono tre automezzi di cui uno è un autocarro. Si rileva altresì che i predetti automezzi sono iscritti nel ‘libro cespiti ammortizzabili” quindi si presume che essi fossero utilizzati nell’impresa, nè parte appellata ha fornito alcuna valida prova circa la loro non strumentante. Si ritiene pertanto che i beni sottoposti a fermo amministrativo, avuto riguardo alla loro natura, fossero strumentali all’esercizio dell’impresa e come tali, ai sensi dell’art.86 del D.P.R. 602/73, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. I, 21/06/2018, n.2580
Secondo il disposto di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, come novellato dalla L. n. 98 del 2013, è illegittima l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all’esercizio dell’attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo stesso. La norma richiamata pone tre condizioni: il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore; il debitore deve essere un esercente di una professione o di un’attività imprenditoriale; l’utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell’attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell’attività.
Comm. trib. prov.le Salerno sez. I, 29/06/2020, n.794
E’ legittimo il preavviso di fermo amministrativo, notificato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla società che, a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento, non ha fornito la prova della strumentalità del veicolo all’attività di impresa.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. V, 09/04/2020, n.1291
Il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all’organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell’impresa o dell’attività professionale. Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l’attività stessa. L’onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente.
Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. VII, 01/10/2019, n.810
I beni pignorati in questione (tre automezzi) non potessero formare oggetto di fermo amministrativo, in quanto beni strumentali all’esercizio dell’impresa. In effetti si rileva che, i beni sottoposti a fermo amministrativo sono tre automezzi di cui uno è un autocarro. Si rileva altresì che i predetti automezzi sono iscritti nel ‘libro cespiti ammortizzabili” quindi si presume che essi fossero utilizzati nell’impresa, nè parte appellata ha fornito alcuna valida prova circa la loro non strumentante. Si ritiene pertanto che i beni sottoposti a fermo amministrativo, avuto riguardo alla loro natura, fossero strumentali all’esercizio dell’impresa e come tali, ai sensi dell’art.86 del D.P.R. 602/73, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. I, 21/06/2018, n.2580
La nozione di bene strumentale
Secondo l’art.86 comma 2 del D.P.R. n.602 del 1973, la procedura la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
Tuttavia, la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell’impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l’esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell’attività lavorativa e/o dell’attività d’impresa.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. V, 09/04/2020, n.1291
Per i beni che non hanno di per sé una destinazione strumentale, l’ordinamento prevede che il debitore, al momento della ricezione del preavviso di fermo, abbia l’onere di dimostrare al concessionario la strumentalità del bene all’attività di impresa o alla professione svolta ai fini della eventuale revoca del fermo, atteso che non è consentito iscrivere il fermo amministrativo su beni strumentali all’attività.
Tribunale Roma sez. XIII, 10/11/2016, n.21184