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Quali danni in caso di incidente stradale?

25 Gennaio 2021 | Autore:
Quali danni in caso di incidente stradale?

Risarcimento per sinistro stradale con o senza feriti: il danno patrimoniale (lucro cessante e danno emergente) e quello non patrimoniale (danno morale e danno biologico).

Quando si rimane coinvolti in un incidente stradale di cui non si ha colpa è possibile richiedere, alla propria assicurazione, il risarcimento dei danni subiti. 

La compagnia, valutate le prove (tra cui il verbale della polizia o, in assenza, i rilievi sulle auto) determinerà l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’assicurato. In ogni caso, l’eventuale Cid firmato dalle parti non vincola l’assicurazione che potrebbe anche ritenere che la dinamica descritta sul documento non corrisponde a quella reale. 

Terminata l’istruttoria, l’assicurazione offre al danneggiato un importo a titolo di risarcimento che questi è libero di accettare (liberando la compagnia da qualsiasi altro onere) o di rifiutare, ricorrendo al giudice per ottenere le maggiori somme rivendicate. 

È infine possibile accettare il risarcimento a titolo di acconto, riservandosi la possibilità di agire in giudizio per la differenza.

Affinché la scelta sia consapevole, è necessario sapere quali danni spettano in caso di incidente stradale. In altre parole, come fare a verificare che l’importo liquidato dall’assicurazione sia corretto? 

È comunque possibile incaricare un avvocato affinché segua la pratica di infortunistica stradale; questi è al corrente di tutte le voci di danno che spettano all’automobilista e potrà verificare se l’offerta della compagnia è congrua o meno.  

La nomina di un professionista peraltro è sempre conveniente atteso che il relativo onorario verrà liquidato dall’assicurazione in aggiunta al risarcimento.  

Per comprendere però quali danni chiedere in caso di incidente stradale bisogna innanzitutto stabilire quali sono le conseguenze del sinistro: se cioè ci sono solo danni ai veicoli o anche feriti. Ma procediamo con ordine.

Incidente senza feriti: quali danni richiedere?

Nel caso di incidente senza feriti, quindi con danni solo ai mezzi, l’unico risarcimento del danno che si può richiedere è quello di natura patrimoniale.

In particolare, il suddetto danno patrimoniale è composto da due voci: 

  • il danno emergente.
  • il lucro cessante.

Il danno emergente è costituito da tutte le spese affrontate dal danneggiato per riparare il veicolo e/o per sopperire ad esso durante il periodo in cui lo stesso è fermo in officina.

Il danno al veicolo, però, viene risarcito nei limiti del valore residuo del mezzo prima della data del sinistro, a prescindere dal maggior costo necessario per la riparazione. Ad esempio, si ipotizzi un’auto vecchia valutata 5mila euro; in caso di un grosso danno alle componenti meccaniche ed al motore la cui riparazione comporti una spesa di 8mila euro, si potrà ottenere solo la minor somma pari al valore residuale del mezzo ossia 5mila euro.

Nel risarcimento, è compresa anche l’Iva in quanto si tratta di imposta che ricade sul consumatore finale.

Il lucro cessante corrisponde invece al guadagno perso dal danneggiato – verosimilmente collegato alla sua attività lavorativa – a causa dell’incidente stradale. Si pensi a un agente di commercio che non possa lavorare per un mese in quanto la propria auto deve essere riparata e pertanto ferma in officina (cosiddetto «fermo tecnico»).

Dimostrare il lucro cessante è assai più difficile rispetto al danno emergente per il quale saranno sufficienti le fatture o i preventivi del meccanico. Invece, per il lucro cessante, è necessario fare una ricostruzione probabilistica di quelli che potrebbero essere stati i redditi conseguiti se l’incidente non si fosse verificato. E non basta, a tal fine, affidarsi ai meri dati degli anni precedenti. La giurisprudenza è molto rigorosa a riguardo.

Incidente con feriti: quali danni richiedere?

Nel caso di incidente con feriti, al danno patrimoniale appena indicato si aggiunge anche il danno non patrimoniale. 

Si tenga conto, innanzitutto, che in questo caso il danno patrimoniale, nella sua voce del danno emergente, può essere costituito anche dalle spese mediche e fisioterapiche sostenute (si pensi anche agli scontrini per la farmacia, le indagini cliniche, ecc.).

Invece, la voce del lucro cessante può essere integrato dall’invalidità che abbia comportato una riduzione o una perdita totale della capacità lavorativa, con conseguente diminuzione del reddito. Si pensi all’agente di commercio che non possa procacciarsi i clienti per due mesi in quanto costretto a letto.

Le spese mediche, riabilitative e assistenziali potranno essere documentate e provate e verificate dal medico legale circa la loro congruità e riferibilità causale al sinistro. Il lucro cessante anche futuro, invece, attiene ai riflessi che l’invalidità fisica comporta per la professione della vittima, anche in ottica di progressione di carriera.

Quanto al danno non patrimoniale, lo stesso è composto dal:

  • danno biologico;
  • danno morale.

Il danno biologico è il cosiddetto «danno alla salute». Esso è costituito dalla diminuzione della funzionalità fisica (ad esempio, un arto rotto o amputato, una riduzione della motilità di un braccio, ecc.). La quantificazione avviene secondo delle apposite tabelle che fissano l’entità del risarcimento a due parametri: l’età del danneggiato (tanto più giovane è, tanto maggiore risulta il risarcimento) e i punti di invalidità assegnati dal medico legale a seguito di una perizia.

Il danno morale è invece costituito dalla sofferenza interiore psicologica, il patimento per il danno, il perturbamento psichico o il pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale quale massima espressione della personalità di ogni individuo.



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