Le ultime sentenze sui contributi del lavoratore trattenuti e non versati da parte del datore di lavoro.
Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro. Somma determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ciascun anno di servizio o frazione di anno. Ma cosa succede in caso di omesso versamento Tfr da parte del datore di lavoro? Leggi le ultime sentenze.
Indice
- 1 Omesso versamento della quota di Tfr dal datore di lavoro
- 2 Tfr accantonato dal datore di lavoro ma non versato
- 3 Contributi del lavoratore trattenuti
- 4 La condanna al pagamento delle differenze retributive
- 5 Il rapporto tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di previdenza
- 6 Indennità di fine rapporto Tfr
Omesso versamento della quota di Tfr dal datore di lavoro
In tema di lavoro subordinato, in caso di versamento parziale da parte del Fondo di Tesoreria, dovuta all’omesso versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto di attivarsi presso il Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Tribunale Bergamo sez. lav., 06/02/2020, n.79
Tfr accantonato dal datore di lavoro ma non versato
Nell’ipotesi di omesso versamento da parte del datore di lavoro del trattamento di fine rapporto accantonato in favore del fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore, al fine di individuare il soggetto che abbia diritto ad insinuare allo stato passivo la pretesa creditoria deve essere preliminarmente accertata la natura e la funzione dello strumento negoziale di volta in volta utilizzato dalle parti, in virtù del favor per l’autonomia privata lasciato alle stesse in ambito previdenziale.
Cassazione civile sez. lav., 15/02/2019, n.4626
Contributi del lavoratore trattenuti
Posto che Il Fondo è chiamato ad intervenire nel momento in cui, a causa dell’omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro insolvente, il lavoratore non può accedere alla correlata prestazione complementare ed interviene a copertura di: contributi del datore di lavoro, contributi del lavoratore trattenuti e non versati da parte del datore di lavoro, quote di T.F.R. conferite al Fondo trattenute sulla retribuzione dovuta e non versate da parte del datore di lavoro, il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro ed in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell’azienda – quello avente ad oggetto il t.f.r. fino a quel momento maturato – non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente. In sostanza, il presupposto dell’intervento del Fondo di garanzia è proprio la cessazione del rapporto di lavoro e quindi il Fondo non può essere attivato se il rapporto transita presso un nuovo soggetto, non importa con quali modalità.
Tribunale Roma sez. lav., 18/01/2019, n.444
La condanna al pagamento delle differenze retributive
Emergono due elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto in relazione all’intero periodo controverso: le mansioni svolte coincidono con quelle svolte nel periodo di lavoro di natura anche formalmente subordinata; l’esercizio del potere di sorveglianza datoriale e comunque direttivo e organizzativo. Ciò è sufficiente per qualificare il rapporto come rapporto di lavoro subordinato, in relazione all’intero periodo controverso e, pertanto, condannarsi L’Opera Pia al pagamento in favore della dipendente delle differenze retributive maturate e del TFR. Deve, invece, rigettarsi la domanda di regolarizzazione contributiva, perché resta preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell’ente previdenziale, che non sia stato chiamato in causa.
Corte appello Ancona sez. lav., 12/01/2018, n.431
Il rapporto tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di previdenza
Il rapporto trilaterale esistente tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di previdenza complementare va inquadrato nella figura della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. per le somme che il datore di lavoro dovrebbe versare a titolo di t.f.r. al lavoratore e che invece trattiene per poi versarle al fondo stesso: in caso di omesso versamento al Fondo delle somme trattenute al lavoratore, lo stesso rimane creditore nei confronti del datore di lavoro della somma corrispondente alle quote di t.f.r. il cui versamento al Fondo è stato omesso.
Tribunale Taranto sez. lav., 01/10/2015, n.3678
Indennità di fine rapporto Tfr
In caso di omesso versamento dei contributi relativi alla previdenza complementare, non spetta al prestatore di lavoro il diritto di azione per il riconoscimento del relativo credito, bensì al Fondo che non si limita a ricevere l’adempimento in attesa di trasmetterlo al creditore ma fa proprie le somme ricevute confondendole nel proprio patrimonio.
Tribunale Milano sez. lav., 10/07/2014